lunedì 5 luglio 2021

ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO IN CONFERENZA DI SERVIZI

 

L’art. 51, comma 1, lettera g) del D.L. 77/2021, ha prorogato il termine di validità al 30 giugno 2023 dell’art. 13 del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 che prevede una procedura di conferenza di servizi straordinaria.

In questo periodo, le pubbliche amministrazioni hanno facoltà, in caso di conferenza di servizi decisoria, di procedere mediante una conferenza semplificata, di cui all’art. 14-bis della L. n. 241 1990, in modalità asincrona, che prevede una tempistica più rapida rispetto a quella ordinaria, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni e delle determinazioni. Rispetto alla disciplina ordinaria, si prevede che tutte le amministrazioni coinvolte rilascino le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

 

L’articolo 12 del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 ha introdotto diverse modifiche alla legge n.241 del 1990 (legge generale sul procedimento amministrativo), in funzione di semplificazione e accelerazione dell’azione amministrativa.

All'articolo 1 si aggiunge il seguente comma 2-bis: “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede".

All’art. 2, dopo il comma 4, si inserisce un comma 4-bis, che obbliga le pubbliche amministrazioni a misurare e pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Le modalità ed i criteri di misurazione saranno definiti con decreto ministeriale. Sempre all’art. 2, dopo il comma 8, si aggiunge il comma 8-bis, che stabilisce l’inefficacia di alcuni provvedimenti adottati fuori termine, in tema di conferenza unificata, di acquisizione di assensi, concerti e nulla osta da parte di altre amministrazioni pubbliche, nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, nonché di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli eventuali effetti, al fine di incentivare il rispetto dei termini procedimentali ed evitare l’adozione di “atti tardivi”, rendendo effettivo il meccanismo del silenzio-assenso. Contestualmente si fa salvo il potere di annullamento d’ufficio previsto dall’articolo 21- nonies, della legge n. 241 del 1990, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.

Si modifica l’art. 3-bis, prevedendo a livello generale un obbligo più stringente e perentorio, in base al quale le amministrazioni “agiscono mediante strumenti informatici e telematici”.

All’art. 5 si prevede l’obbligo di comunicare il domicilio digitale, oltre che l’unità organizzativa responsabile e il nominativo del responsabile.

Si inserisce, nell’art. 8, sui contenuti della comunicazione di avvio del procedimento, il domicilio digitale dell’amministrazione e l’obbligo di comunicare le diverse modalità telematiche con le quali è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla legge. È obbligatorio continuare ad indicare anche l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti, ma solo in via subordinata, ossia ove gli atti non siano disponibili o accessibili mediante modalità telematiche.

Si modifica la disciplina relativa alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, di cui all’art.10-bis, prevedendo che la comunicazione sospenda, invece che interrompere (come in precedenza previsto), i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine per presentare le osservazioni. Inoltre dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell’istante è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento di rigetto dell’istanza, l’amministrazione, nell’esercitare nuovamente il suo potere, “non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato”, al fine di evitare che l’annullamento conseguente al mancato accoglimento delle osservazioni del privato a seguito del preavviso di diniego determini plurime reiterazioni dello stesso esito sfavorevole con motivazioni ogni volte diverse, tutte ostative.

Le modifiche così introdotte si collegano a quella di cui alla lettera i), che interviene sull’articolo 21-octies, comma 2, della L. 241/1990, in materia di annullabilità del provvedimento amministrativo, stabilendo che al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis sul preavviso di diniego non si applica la norma di cui all’art. 21-octies, co. 2, secondo periodo, che esclude l’annullabilità in caso in mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. L’effetto della disposizione è dunque di consentire l’annullabilità del provvedimento in ogni caso, con la sola eccezione dei vizi formali.

Si prevede che in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, ancorché si tratti di un parere obbligatorio, o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere.

Si introduce al comma 1 dell’art. 17-bis la previsione in base alla quale, nei casi in cui, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi, è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l’atto, questa deve essere trasmessa entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Tale disposizione non si applica nei casi in cui la proposta riguardi amministrazioni preposte alla tutela di interessi particolarmente sensibili (in campo ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini).

Conseguentemente, qualora l’amministrazione proponente rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale, si applica lo stesso termine di cui al quarto periodo del comma 1 dell’art. 17, in base al quale l’assenso, concerto o nulla osta è reso nei 30 giorni successivi dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento. Resta fermo in ogni caso che non sono ammesse per entrambe le fattispecie ulteriori interruzioni. Infine si dispone che, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini, l’amministrazione competente ha facoltà di procedere. In tal caso, l’inerzia dell’amministrazione proponente comporta che lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, sia trasmesso alla stessa al fine di acquisirne l’assenso, al quale si applica la disciplina di cui al medesimo art. 17-bis.

L’art 18 viene aggiornato e integrato: si ribadisce l’obbligo delle amministrazioni di adottare le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Inoltre si inserisce una nuova disposizione, ai sensi della quale nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni da parte di pubbliche amministrazioni, ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.

L'art. 61, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 77/2021, ha introdotto all’art. 2 i commi di seguito riportati:

Comma 9-bis - L' organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto o dell’unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

Comma 9-ter - Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l’unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine 28 maggio 2021 61 pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

 

L’art. 51, comma 1, lettera f) del D.L. n. 77 del 31/5/2021 (GURI n. 129 del 31 maggio 2021) ha prorogato fino al 30 giugno 2023 (dal 31 dicembre 2021), le seguenti disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici previste dall’art. 8, comma 1 del D.L. Semplificazioni 76/2020 convertito nella Legge 120/2020.

Il comma 1 prevede che:

-       è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 sui motivi di esclusione, nonche' dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura (lett. a).

-    Le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare (lett. b).

-       In relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previste dalle disposizioni del codice indicate (lett. c), senza necessità, nella motivazione del provvedimento di riduzione dei predetti termini, di dare conto nella motivazione delle ragioni dell’urgenza, considerate comunque sussistenti.

-      Si stabilisce la possibilità di avvio delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione (Programma biennale degli acquisiti di beni e servizi, Programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali) già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza COVID-19 (lett. d).

L’art. 8 del D.L. Semplificazioni 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 contiene anche le seguenti disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici:

Il comma 4 reca una serie di disposizioni con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto legge 76/2020.

Il comma 5 apporta modifiche al d.lgs. n. 50 del 2016: l’art. 30, l’art. 36, le disposizioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza (art. 38 ), sugli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (art. 46), sui motivi di esclusione in relazione ad irregolarità relative al pagamento delle imposte e tasse ovvero di contributi previdenziali (art. 80), sui livelli delle coperture assicurative contro i rischi professionali richieste dalle stazioni appaltanti (art. 83), sul partenariato pubblico e privato (art. 180), sulla finanza di progetto (art. 183). Il comma 6 dispone in ordine alla decorrenza temporale di tali modifiche che si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge o alle procedure in cui, alla stessa data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Il comma 10-bis prevede che al Documento unico di regolarità contributiva si aggiunga quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo modalità indicate con decreto ministeriale, fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale stesso.

STIPULAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI E RICORSI GIURISDIZIONALI

 

L'articolo 4, al comma 1, del D.L. Semplificazioni n. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 ha modificato l’articolo 32 del codice dei contratti pubblici, in materia di procedure per la conclusione del contratto di affidamento, prevedendo tra l'altro che la stipulazione del contratto deve avere luogo entro sessanta giorni successivi al momento in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione e che la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto.

Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Inoltre, si prevede che le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

I commi 2 e 4 dell'articolo 4, oltre a prevedere specifiche disposizioni processuali con riguardo al contenzioso relativo alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, recano alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito appalti incidendo sui tempi di decisione, con modifica dell’art. 120.

Il comma 3 prevede che in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento si applichi l'intero articolo 125 c.p.a., estendendo quindi non solo la previsione relativa all'onere motivazionale della pronuncia cautelare, ma anche quella riguardante i limiti alla caducazione del contratto in seguito alla accertata illegittimità della aggiudicazione.

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA

 

L’art. 51 del D.L. n. 77 del 31/5/2021 (GURI n. 129 del 31 maggio 2021) ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 (dal 31 dicembre 2021), le seguenti disposizioni dell’art.5 del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, in relazione alle ipotesi in cui è possibile sospendere l’esecuzione dell’opera pubblica, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, indicandole in modo specifico, al fine di limitare la possibilità di sospendere l’esecuzione delle opere pubbliche. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento con diverse modalità (commi 2 e 3).

Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’esecutore, non possa proseguire con il soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, dichiara senza indugio la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede alternativamente: o all’esecuzione in via diretta dei lavori; o ad interpellare i soggetti risultanti nella graduatoria dell’originaria procedura di gara, stipulando un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori; o ad indire una nuova procedura per l’affidamento del completamento dell’opera; o propone la nomina di un commissario straordinario per il completamento dell’opera (comma 4).

Tali disposizioni si applicano, ai sensi del comma 5, anche in caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1 della norma, per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera.

Le parti non possono invocare l’inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell’opera, e si dettano criteri per la valutazione in sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito. In ogni caso, si stabilisce per legge che l’interesse economico dell’appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all’interesse alla realizzazione dell’opera pubblica (comma 6).

venerdì 2 luglio 2021

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO


L’art. 6 del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 ha previsto l’istituzione del Collegio consultivo tecnico. Inizialmente fino al 31 dicembre 2021, mentre oggi a seguito delle modifiche  introdotte dal D.L. 77/2021, in vigore dal 1° giugno 2021, fino al 30 giugno 2023, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Il collegio ha funzioni in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica e di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono insorgere nel corso dell'esecuzione.

Il comma 2 dispone sulla composizione del collegio (da 3 a 5 componenti in relazione alla complessità dell’opera e dell’eterogeneità delle professionalità richieste), sui requisiti dei componenti (membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera) e sulla nomina degli stessi. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.

Il comma 3 incide sulle modalità operative, prevedendo che l’inosservanza delle determinazioni del collegio viene valutata ai fini della responsabilità per danno erariale e costituisce grave inadempimento degli obblighi contrattuali, mentre la sua osservanza è clausola di esclusione di responsabilità per danno erariale, fatto salvo il dolo.

Il comma 4 prevede, anche per le opere diverse da quelle di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, la facoltà per le parti di nominare comunque un collegio consultivo tecnico mentre il comma 5 attribuisce la facoltà alle stazioni appaltanti, tramite il loro RUP, di costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura anche per la fase antecedente alla esecuzione del contratto.

Il comma 6 disciplina lo scioglimento del collegio che avviene al termine dell’esecuzione del contratto ovvero, qualora la sua costituzione non sia obbligatoria, in data anteriore su accordo delle parti.

Il comma 7 reca disposizioni in merito ai compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico a carico delle parti che devono essere proporzionati al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni il suddetto compenso è decurtato da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. I suddetti compensi sono computati all’interno del quadro economico dell’opera alla voce spese impreviste. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere dello stesso (comma 8). Il comma 8 stabilisce, inoltre, dei limiti, ovvero il divieto di svolgimento di più di cinque incarichi contemporaneamente e più di 10 incarichi in due anni.

Il comma 8-bis prevede che, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.L. 77/2021, con provvedimento del MIMS sono approvate apposite Linee guida volte a definire i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell’opera, nonché all’entità e alla durata dell’impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici un Osservatorio permanente a cui i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione.

VERIFICHE ANTIMAFIA E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

 

Il D.L. 77/2021 ha prorogato al 30 giugno 2023 le disposizioni con finalità di semplificazione previste dall’art. 3 del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020.

Fino al 30 giugno 2023, le pubbliche amministrazioni possono:

a) corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici o pagamenti, anche in assenza della documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D.Lgs. 6/9/2011 n.159 per cui ricorre sempre il caso d’urgenza, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva (comma 1);

b) stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 30 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive, da completarsi entro 60 giorni, dovessero comportare una interdittiva antimafia (commi 2 e 4).

La disposizione consente inoltre di eseguire le verifiche antimafia attingendo a tutte le banche dati disponibili (comma 3) e demanda al Ministro dell’Interno l’individuazione, con decreto, di ulteriori misure di semplificazione per quanto riguarda le verifiche che competono alle prefetture (comma 5). Per tutto il resto, continuerà ad applicarsi la disciplina generale del Codice antimafia (comma 6), integrata dalla previsione di protocolli di legalità.

Il comma 7 dell’articolo 3 prevede che il Ministero dell’interno possa stipulare protocolli con le associazioni di categoria e grandi imprese per l’estensione, anche ai rapporti tra privati, della disciplina sulla documentazione antimafia attualmente limitata ai rapporti tra i privati e un interlocutore pubblico.

MODIFICHE AL DECRETO SBLOCCA CANTIERI (DL 32/2019 – L 55/2019)

 

L’art. 52 del D.L. n. 77 del 31/5/2021 (GURI n. 129 del 31 maggio 2021) ha apportato modifiche al cosiddetto DL “Sblocca-Cantieri” (Decreto Legge n. 32/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 55/2019) con il quale vengono prorogate fino al 30 giugno 2023 (dal 31 dicembre 2021), le seguenti disposizioni: 

1) sospensione dell’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di avvalersi delle centrali di committenza, però limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate all’ articolo 37, comma 4, del Codice, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di province; 

2) sospensione dell’obbligo di ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, ai commissari “esterni” iscritti all’apposito albo tenuto dall’ANAC; 

3) sospensione del divieto di appalto congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (cd “integrato”); 

4) possibilità per la PA di prevedere in fase di gara l’inversione procedimentale, aprendo prima le offerte e poi verificando i requisiti dei concorrenti;

5) innalzamento a 100 milioni di euro della soglia oltre la quale è obbligatorio il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall’acquisizione del parere; 

6) sospensione del divieto di iscrivere riserva su progetti validati. 

Viene prorogata, fino al 31 dicembre 2023, la sospensione dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in gara, sia per gli appalti sia per le concessioni, e del conseguente obbligo di verifica in sede di gara, in capo agli stessi, del possesso dei necessari requisiti di partecipazione. 

Vengono infine prorogate per tutto il 2023 le seguenti misure: 

1) possibilità per i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Dette opere saranno poi considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione; 

2) possibilità di affidare i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione, sulla base di un progetto definitivo “alleggerito” e possibilità di iniziare i lavori a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo; 

3) per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, una volta approvato il progetto definitivo dal CIPE, la possibilità per i soggetti aggiudicatori di approvare direttamente le eventuali varianti, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario, dovranno tornare al CIPE per l’approvazione.

MODIFICHE AL DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2020 PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA

 

L’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del D.L. n. 77 del 31/5/2021 (GURI n. 129 del 31 maggio 2021) ha apportato modifiche al D.L. 76 del 16/7/2020 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 in relazione ai contratti sotto soglia. Questo il nuovo testo:

“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione:

-  di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione,  di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.00a0 euro e inferiore a un milione di euro,

- ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.

(lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021)

Il comma 3 dell’art. 51 del D.L. n. 77/2021, pone una norma di carattere intertemporale indicando che le modifiche apportate alle diposizioni del D.L. n. 76/2020 sull’affidamento delle procedure sottosoglia si applicano alle procedure avviate dopo la data del 1° giugno 2021 di entrata in vigore del decreto n. 77/2021.

I commi 3 e 4 del D.L. 76/2020 prevedono l’esclusione automatica delle offerte con ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia e esclusione della presentazione di garanzie provvisorie.

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto n. 77/2021 ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi la disciplina del d.l. n. 76/2020 nella formulazione antecedente alla modifica. In sostanza, attualmente e sino al 30 giugno 2023, secondo l’interpretazione più plausibile la stazione appaltante può procedere all’affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria utilizzando, a sua scelta, la disciplina “ordinaria” prevista dall’art. 36 del codice dei contratti (che non risulta formalmente derogato o sospeso, neanche temporaneamente, né dal D.L. n. 76/2020, né dal D.L. n. 77/2021) oppure la disciplina temporanea “semplificata” introdotta dal D.L. n. 76/2020, così come modificata dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021.

MODIFICHE AL SUBAPPALTO

 

L’art. 49 del D.L. Semplificazioni n. 77 del 31/5/2021 (GURI n. 129 del 31 maggio 2021) ha apportato modifiche alla disciplina del subappalto. In particolare si stabilisce:

Fino al 31 ottobre 2021 il subappalto non può superare il 50% dell'importo totale del contratto stipulato per lavori, forniture e servizi. Vietata la cessione integrale del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della esecuzione dei lavori e l'esecuzione prevalente per quelle opere che prevedono un'alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi livelli di qualità e prestazioni del contraente principale. I dipendenti devono beneficiare infine dello stesso trattamento di quelli che gli sarebbero stati riconosciuti dal contraente principale, compresa l'applicazione dei contratti collettivi.

Dal 1° novembre 2021 cade ogni limite per i subappalti, anche se da quel momento le stazioni appaltanti, potranno indicare nei documenti di gara - previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti - le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione:

- delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle delle categorie superspecialistiche di opere (di cui all'articolo 89, comma 11 del codice dei contratti pubblici);

- dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;

- dell’esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle cosiddette white list (ex comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190), ovvero nell'anagrafe antimafia (ex art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229).

É stato abrogato, sempre dal 1° novembre 2021, il limite del 30% anche per le opere superspecialistiche, con l’abrogazione del comma 5 dell’art. 105 del codice dei contratti, rientrando anche queste categorie di opere nella disciplina generale.