Il D.L. 77/2021 ha prorogato al 30 giugno 2023 le disposizioni con finalità
di semplificazione previste dall’art. 3 del D.L. 76/2020 convertito nella Legge
120/2020.
Fino
al 30 giugno 2023, le pubbliche amministrazioni possono:
a)
corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici o pagamenti, anche in
assenza della documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 92, comma 3 del
D.Lgs. 6/9/2011 n.159 per cui ricorre sempre il caso d’urgenza, con il vincolo della
restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere
pronunciata una interdittiva (comma 1);
b)
stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla
base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 30 giorni,
con il vincolo del recesso se le verifiche successive, da completarsi entro 60 giorni,
dovessero comportare una interdittiva antimafia
(commi 2 e 4).
La
disposizione consente inoltre di eseguire le verifiche antimafia attingendo a tutte
le banche dati disponibili (comma 3) e demanda al Ministro dell’Interno l’individuazione,
con decreto, di ulteriori misure di semplificazione per quanto riguarda le verifiche
che competono alle prefetture (comma 5). Per tutto il resto, continuerà ad applicarsi
la disciplina generale del Codice antimafia (comma 6), integrata dalla previsione
di protocolli di legalità.
Il
comma 7 dell’articolo 3 prevede che il Ministero dell’interno possa stipulare protocolli
con le associazioni di categoria e grandi imprese per l’estensione,
anche ai rapporti tra privati, della disciplina sulla documentazione antimafia attualmente
limitata ai rapporti tra i privati e un interlocutore pubblico.
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