L'articolo
4, al comma 1, del D.L. Semplificazioni n. 76/2020 convertito nella Legge
120/2020 ha modificato l’articolo 32 del codice dei contratti pubblici,
in materia di procedure per la conclusione del contratto di affidamento,
prevedendo tra l'altro che la stipulazione del contratto deve avere luogo
entro sessanta giorni successivi al momento in cui è divenuta efficace
l'aggiudicazione e che la mancata stipulazione del contratto nel termine
previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della
stazione appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del
contratto.
Non
costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto
nel termine previsto la pendenza di un ricorso giurisdizionale,
nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.
Inoltre, si prevede che le stazioni appaltanti hanno facoltà di
stipulare contratti di assicurazione della propria
responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla
prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.
I
commi 2 e 4 dell'articolo 4, oltre a prevedere specifiche disposizioni
processuali con riguardo al contenzioso relativo alle procedure di affidamento
di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, recano alcune modifiche alla
disciplina processuale del c.d. rito appalti incidendo sui tempi di decisione,
con modifica dell’art. 120.
Il
comma 3 prevede che in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure
di affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture la
cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per
far fronte agli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento si
applichi l'intero articolo 125 c.p.a., estendendo quindi non solo la
previsione relativa all'onere motivazionale della pronuncia cautelare, ma anche
quella riguardante i limiti alla caducazione del contratto in seguito alla
accertata illegittimità della aggiudicazione.
Nessun commento:
Posta un commento