L’art.
51 del D.L. n. 77 del 31/5/2021 (GURI n. 129 del 31 maggio
2021) ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 (dal 31 dicembre
2021), le seguenti disposizioni dell’art.5 del D.L. 76/2020 convertito nella
Legge 120/2020, in relazione alle ipotesi in cui è possibile sospendere
l’esecuzione dell’opera pubblica, di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, indicandole in modo specifico, al fine di limitare la
possibilità di sospendere l’esecuzione delle opere pubbliche. La sospensione è
in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento con diverse
modalità (commi 2 e 3).
Nel
caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la
crisi o l’insolvenza dell’esecutore, non possa proseguire con il soggetto
designato, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo
tecnico, dichiara senza indugio la risoluzione del contratto, che opera di
diritto, e provvede alternativamente: o all’esecuzione in via diretta dei
lavori; o ad interpellare i soggetti risultanti nella graduatoria
dell’originaria procedura di gara, stipulando un nuovo contratto per
l’affidamento del completamento dei lavori; o ad indire una nuova procedura per
l’affidamento del completamento dell’opera; o propone la nomina di un
commissario straordinario per il completamento dell’opera (comma 4).
Tali
disposizioni si applicano, ai sensi del comma 5, anche in caso di ritardo
dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze
descritte al comma 1 della norma, per un numero di giorni pari o superiore a un
decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e,
comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per
la realizzazione dell'opera.
Le
parti non possono invocare l’inadempimento della controparte o di altri
soggetti per sospendere l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera
ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell’opera, e si
dettano criteri per la valutazione in sede giudiziale, sia in fase cautelare
che di merito. In ogni caso, si stabilisce per legge che l’interesse economico
dell’appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di
crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all’interesse alla
realizzazione dell’opera pubblica (comma 6).
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