venerdì 2 luglio 2021

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO


L’art. 6 del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 ha previsto l’istituzione del Collegio consultivo tecnico. Inizialmente fino al 31 dicembre 2021, mentre oggi a seguito delle modifiche  introdotte dal D.L. 77/2021, in vigore dal 1° giugno 2021, fino al 30 giugno 2023, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Il collegio ha funzioni in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica e di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono insorgere nel corso dell'esecuzione.

Il comma 2 dispone sulla composizione del collegio (da 3 a 5 componenti in relazione alla complessità dell’opera e dell’eterogeneità delle professionalità richieste), sui requisiti dei componenti (membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera) e sulla nomina degli stessi. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.

Il comma 3 incide sulle modalità operative, prevedendo che l’inosservanza delle determinazioni del collegio viene valutata ai fini della responsabilità per danno erariale e costituisce grave inadempimento degli obblighi contrattuali, mentre la sua osservanza è clausola di esclusione di responsabilità per danno erariale, fatto salvo il dolo.

Il comma 4 prevede, anche per le opere diverse da quelle di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, la facoltà per le parti di nominare comunque un collegio consultivo tecnico mentre il comma 5 attribuisce la facoltà alle stazioni appaltanti, tramite il loro RUP, di costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura anche per la fase antecedente alla esecuzione del contratto.

Il comma 6 disciplina lo scioglimento del collegio che avviene al termine dell’esecuzione del contratto ovvero, qualora la sua costituzione non sia obbligatoria, in data anteriore su accordo delle parti.

Il comma 7 reca disposizioni in merito ai compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico a carico delle parti che devono essere proporzionati al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni il suddetto compenso è decurtato da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. I suddetti compensi sono computati all’interno del quadro economico dell’opera alla voce spese impreviste. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere dello stesso (comma 8). Il comma 8 stabilisce, inoltre, dei limiti, ovvero il divieto di svolgimento di più di cinque incarichi contemporaneamente e più di 10 incarichi in due anni.

Il comma 8-bis prevede che, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.L. 77/2021, con provvedimento del MIMS sono approvate apposite Linee guida volte a definire i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell’opera, nonché all’entità e alla durata dell’impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici un Osservatorio permanente a cui i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione.

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