L’art. 6 del D.L. 76/2020
convertito nella Legge 120/2020 ha previsto l’istituzione del Collegio
consultivo tecnico. Inizialmente
fino al 31 dicembre 2021, mentre oggi a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 77/2021, in vigore dal 1°
giugno 2021, fino al 30
giugno 2023, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere
pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è
obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un
collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non
oltre dieci giorni da tale data. Il collegio ha funzioni in materia di
sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica e di assistenza per la rapida
risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono insorgere
nel corso dell'esecuzione.
Il
comma 2 dispone sulla composizione del collegio (da 3 a 5 componenti in
relazione alla complessità dell’opera e dell’eterogeneità delle professionalità
richieste), sui requisiti dei componenti (membri dotati di esperienza e
qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera) e sulla nomina
degli stessi. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di
comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini
uno o due componenti, individuati anche tra il proprio
personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro
autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti
previsti dal primo periodo, e che il terzo o il quinto componente, con
funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.
Il
comma 3 incide sulle modalità operative, prevedendo che l’inosservanza delle determinazioni
del collegio viene valutata ai fini della responsabilità per danno erariale e
costituisce grave inadempimento degli obblighi contrattuali, mentre la sua
osservanza è clausola di esclusione di responsabilità per danno erariale, fatto
salvo il dolo.
Il
comma 4 prevede, anche per le opere diverse da quelle di importo pari o
superiore alle soglie di rilevanza europea, la facoltà per le parti di nominare
comunque un collegio consultivo tecnico mentre il comma 5
attribuisce la facoltà alle stazioni appaltanti, tramite il loro RUP, di
costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per
risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura anche per la fase
antecedente alla esecuzione del contratto.
Il
comma 6 disciplina lo scioglimento del collegio che avviene al termine
dell’esecuzione del contratto ovvero, qualora la sua costituzione non sia
obbligatoria, in data anteriore su accordo delle parti.
Il
comma 7 reca disposizioni in merito ai compensi dei componenti del collegio
consultivo tecnico a carico delle parti che devono essere proporzionati al
valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle
determinazioni assunte. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni
il suddetto compenso è decurtato da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. I suddetti
compensi sono computati all’interno del quadro economico dell’opera alla voce
spese impreviste. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola
determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione
appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo
dal parere dello stesso (comma 8). Il comma 8 stabilisce, inoltre, dei limiti,
ovvero il divieto di svolgimento di più di cinque incarichi contemporaneamente
e più di 10 incarichi in due anni.
Il
comma 8-bis prevede che, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del
D.L. 77/2021, con provvedimento del MIMS sono approvate apposite Linee
guida volte a definire i requisiti professionali e i casi di incompatibilità
dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri
preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei
compensi rapportati al valore e alla complessità dell’opera, nonché all’entità
e alla durata dell’impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle
determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del
collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e
contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio
superiore dei lavori pubblici un Osservatorio permanente a cui i Presidenti dei
collegi consultivi provvedono a trasmettere gli atti di costituzione del
collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla
loro adozione.
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