L’art.
51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del D.L. n. 77 del
31/5/2021 (GURI n. 129 del 31 maggio 2021) ha apportato modifiche al D.L. 76
del 16/7/2020 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n.
120 in relazione ai contratti sotto soglia. Questo il nuovo testo:
“Fermo
quanto previsto dagli articoli
37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività
di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti
modalità:
a)
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi
la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei
principi di cui all’articolo
30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
b)
procedura negoziata, senza bando,
di cui all’articolo
63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione:
- di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.00a0 euro e inferiore a un milione di euro,
-
ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un
milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Le
stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui
alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti
internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento,
la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per
affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti
invitati.
(lettera
così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n.
77 del 2021)
Il
comma 3 dell’art. 51 del D.L. n. 77/2021, pone una norma di carattere
intertemporale indicando che le modifiche apportate alle diposizioni
del D.L. n. 76/2020 sull’affidamento delle procedure sottosoglia si
applicano alle procedure avviate dopo la data del 1° giugno 2021 di entrata in
vigore del decreto n. 77/2021.
I
commi 3 e 4 del D.L. 76/2020 prevedono l’esclusione automatica delle offerte
con ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia e esclusione della
presentazione di garanzie provvisorie.
3.
Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo
32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di
cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto
previsto dall’articolo
95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto
dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento,
procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più
basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le
stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia individuata ai sensi dell’articolo
97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
4.
Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione
appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo
93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione
della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari
esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica
nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in
cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato
rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.
Per
le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara pubblicati prima
dell'entrata in vigore del decreto n. 77/2021 ovvero i cui inviti a presentare
le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad
applicarsi la disciplina del d.l. n. 76/2020 nella formulazione antecedente
alla modifica. In sostanza, attualmente e sino al 30 giugno 2023, secondo
l’interpretazione più plausibile la stazione appaltante può procedere
all’affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria utilizzando, a sua
scelta, la disciplina “ordinaria” prevista dall’art. 36 del codice dei
contratti (che non risulta formalmente derogato o sospeso, neanche
temporaneamente, né dal D.L. n. 76/2020, né dal D.L. n. 77/2021)
oppure la disciplina temporanea “semplificata” introdotta dal D.L. n.
76/2020, così come modificata dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021.
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