giovedì 14 febbraio 2013

CATEGORIE SOA VARIATE


In data 05/12/2012 è terminato il periodo transitorio regolato dall’art. 357 del D.P.R. 207/2010, ai sensi della Legge 119/2012 e del Comunicato n. 74 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
Le categorie variate sono: OG11, OS2-A, OS2-B, OS7, OS8, OS12-A, OS12-B, OS18-A, OS18-B e OS21.

PARTECIPAZIONE ALLE GARE
- In data 05/12/2012 è finito il periodo transitorio di cui all’art. 357 del D.P.R. 207/2010 che consente alle Stazioni Appaltanti, ai fini della partecipazione alle gare, di applicare le categorie di cui all’allegato “A” del D.P.R. 34/2000, pertanto a partire dal 06/12/2012 i bandi di gara fanno riferimento alle categorie riportate dal nuovo Regolamento D.P.R. 207/2010;
- le attestazioni relative alle categorie OS2, OS12, OS18 e OS21 ottenute in vigenza del D.P.R. 34/2000, possono essere utilizzate fino alla loro naturale scadenza ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS2-A, OS12-A, OS18-A e OS21 del Regolamento D.P.R. 207/2010;
- le attestazioni relative alle categorie OS7 e OS8 ottenute in vigenza del D.P.R. 34/2000, possono essere utilizzate fino alla loro naturale scadenza ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS7 del Regolamento D.P.R. 207/2010;
- per partecipare alle gare nelle categorie OS2-B, OS8, OS12-B, OS18-B, OS20-B di cui al D.P.R. 207/2010, bandite a partire dal 06/12/2012, occorrerà integrare l’attestazione SOA nella rispettiva categoria;
- le attestazioni relative alle “categorie variate” ottenute in vigenza del D.P.R. 34/2000 (OG11, OS2, OS7, OS8, OS12, OS18 e OS21), con scadenza intervenuta durante il periodo transitorio, cessano definitivamente di avere efficacia in data 05/12/2012.
CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI
Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS2-A, OS7, OS12-A, OS18-A e OS21 non è più necessaria la riemissione dei CEL e più precisamente:
- I certificati di esecuzione lavori (CEL) relativi alle categorie OS2, OS12, OS18 e OS21, rilasciati secondo il modello “D” del DPR 34/2000, potranno essere utilizzati per ottenere rispettivamente la qualificazione nelle categorie OS2-A, OS12-A, OS18-A e OS21 del Regolamento D.P.R. 207/2010;
- I certificati di esecuzione lavori (CEL) relativi alle categorie OS7 e OS8, rilasciati secondo il modello “D” del DPR 34/2000, potranno essere utilizzati per ottenere la qualificazione nella categoria OS7 del Regolamento D.P.R. 207/2010;
- viceversa per ottenere la qualificazione nelle categorie OS2-B, OS8, OS12-B, OS18-B, OS20-B previste dal D.P.R. 207/2010 l’impresa dovrà richiedere alle stazioni appaltanti la riemissione dei certificati di esecuzione lavori in base al modello Allegato B1 al D.P.R. 207/2010;
- per la qualificazione nelle categorie OG10 e OS35 del D.P.R. 207/2010, le Stazioni Appaltanti, su richiesta delle imprese provvedono a riemettere i CEL dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG3 (per la OG10) e alle categorie OG3, OG6 e OS21 (per la categoria OS35) utilizzando l’Allegato B1 del D.P.R. 207/2010, indicando gli importi attribuiti alle suddette categorie OG10 e OS35;
CATEGORIA OG11
- la categoria OG11 ottenuta ai sensi del D.P.R. 34/2000 cessa di avere validità al termine del periodo transitorio in data 05/12/2012; pertanto l’impresa, entro tale data, deve rivolgersi alla SOA per integrare l’attestazione nella categoria OG11 ai sensi del D.P.R. 207/2010. La “nuova” OG11 così ottenuta ai sensi del D.P.R. 207/2010 potrà essere utilizzata per partecipare alle gare a partire dal 06/12/2012;
- per ottenere la qualificazione nella categoria OG11 ai sensi del D.P.R. 207/2010 non è più necessaria la riemissione dei CEL. Le SOA a tale proposito potranno utilizzare i precedenti CEL rilasciati nella categoria OG11 con il modello di cui all’Allegato “D” del D.P.R. 34/2000, attribuendo, in via convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite secondo le seguenti percentuali:
- categoria OS3: 20%
- categoria OS28: 40%
- categoria OS30: 40%
VERIFICA TRIENNALE
Ai fini della dimostrazione dei requisiti economico-finanziari che occorre dimostrare in occasione della scadenza triennale dell’attestazione (verifica triennale), il normale limite di tolleranza del 25% stabilito dall’art. 77, comma 6, D.P.R. 207/2010, è stato aumentato al 50% fino al 31/12/2012.

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