In
data 05/12/2012 è terminato il periodo transitorio regolato dall’art. 357 del D.P.R. 207/2010, ai sensi della Legge 119/2012 e del Comunicato n. 74 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
Le
categorie variate sono: OG11, OS2-A, OS2-B, OS7, OS8, OS12-A, OS12-B, OS18-A, OS18-B
e OS21.
PARTECIPAZIONE ALLE GARE
-
In data 05/12/2012 è finito il periodo transitorio di cui all’art. 357 del
D.P.R. 207/2010 che consente alle Stazioni Appaltanti, ai fini della
partecipazione alle gare, di applicare le categorie di cui all’allegato “A” del
D.P.R. 34/2000, pertanto a partire dal 06/12/2012 i bandi di gara fanno
riferimento alle categorie riportate dal nuovo Regolamento D.P.R. 207/2010;
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le attestazioni relative alle categorie OS2, OS12, OS18 e OS21 ottenute in
vigenza del D.P.R. 34/2000, possono essere utilizzate fino alla loro naturale
scadenza ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la
qualificazione rispettivamente nelle categorie OS2-A, OS12-A, OS18-A e OS21 del
Regolamento D.P.R. 207/2010;
-
le attestazioni relative alle categorie OS7 e OS8 ottenute in vigenza del
D.P.R. 34/2000, possono essere utilizzate fino alla loro naturale scadenza ai
fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella
categoria OS7 del Regolamento D.P.R. 207/2010;
-
per partecipare alle gare nelle categorie OS2-B, OS8, OS12-B, OS18-B, OS20-B di
cui al D.P.R. 207/2010, bandite a partire dal 06/12/2012, occorrerà integrare
l’attestazione SOA nella rispettiva categoria;
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le attestazioni relative alle “categorie variate” ottenute in vigenza del
D.P.R. 34/2000 (OG11, OS2, OS7, OS8, OS12, OS18 e OS21), con scadenza
intervenuta durante il periodo transitorio, cessano definitivamente di avere
efficacia in data 05/12/2012.
CERTIFICATI
DI ESECUZIONE LAVORI
Per
ottenere la qualificazione nelle categorie OS2-A, OS7, OS12-A, OS18-A e OS21
non è più necessaria la riemissione dei CEL e più precisamente:
-
I certificati di esecuzione lavori (CEL) relativi alle categorie OS2, OS12,
OS18 e OS21, rilasciati secondo il modello “D” del DPR 34/2000, potranno essere
utilizzati per ottenere rispettivamente la qualificazione nelle categorie OS2-A,
OS12-A, OS18-A e OS21 del Regolamento D.P.R. 207/2010;
-
I certificati di esecuzione lavori (CEL) relativi alle categorie OS7 e OS8,
rilasciati secondo il modello “D” del DPR 34/2000, potranno essere utilizzati
per ottenere la qualificazione nella categoria OS7 del Regolamento D.P.R.
207/2010;
-
viceversa per ottenere la qualificazione nelle categorie OS2-B, OS8, OS12-B,
OS18-B, OS20-B previste dal D.P.R. 207/2010 l’impresa dovrà richiedere alle
stazioni appaltanti la riemissione dei certificati di esecuzione lavori in base
al modello Allegato B1 al D.P.R. 207/2010;
-
per la qualificazione nelle categorie OG10 e OS35 del D.P.R. 207/2010, le Stazioni
Appaltanti, su richiesta delle imprese provvedono a riemettere i CEL dei lavori
relativi rispettivamente alla categoria OG3 (per la OG10) e alle categorie OG3,
OG6 e OS21 (per la categoria OS35) utilizzando l’Allegato B1 del D.P.R.
207/2010, indicando gli importi attribuiti alle suddette categorie OG10 e OS35;
CATEGORIA
OG11
-
la categoria OG11 ottenuta ai sensi del D.P.R. 34/2000 cessa di avere validità
al termine del periodo transitorio in data 05/12/2012; pertanto l’impresa,
entro tale data, deve rivolgersi alla SOA per integrare l’attestazione nella
categoria OG11 ai sensi del D.P.R. 207/2010. La “nuova” OG11 così ottenuta ai
sensi del D.P.R. 207/2010 potrà essere utilizzata per partecipare alle gare a
partire dal 06/12/2012;
-
per ottenere la qualificazione nella categoria OG11 ai sensi del D.P.R.
207/2010 non è più necessaria la riemissione dei CEL. Le SOA a tale proposito
potranno utilizzare i precedenti CEL rilasciati nella categoria OG11 con il
modello di cui all’Allegato “D” del D.P.R. 34/2000, attribuendo, in via
convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite secondo le seguenti
percentuali:
-
categoria OS3: 20%
-
categoria OS28: 40%
-
categoria OS30: 40%
VERIFICA
TRIENNALE
Ai
fini della dimostrazione dei requisiti economico-finanziari che occorre
dimostrare in occasione della scadenza triennale dell’attestazione (verifica
triennale), il normale limite di tolleranza del 25% stabilito dall’art. 77,
comma 6, D.P.R. 207/2010, è stato aumentato al 50% fino al 31/12/2012.
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