giovedì 14 febbraio 2013

VALUTAZIONE DEI CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI NELLA CATEGORIA OG11


Comunicato dell’AVCP alleSOA n. 76 del 19 dicembre 2012

Viste le norme transitorie di cui all’art. 357 del D.P.R. n. 207/2010 in materia di qualificazione;
Visto il comma 14-bis dell’art. 357 del D.P.R. n. 207/2010, introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera c), della legge n. 119 del 2012 che ha previsto che “I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del D.P.R. n. 34 del 2000 sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, attribuendo, in via convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate:
categoria OS 3: 20 per cento;
categoria OS 28: 40 per cento;
categoria OS 30: 40 per cento;”
Visto l’art. 79, comma 16, del D.P.R. n. 207/2010, che prevede che “I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG11 indicano, oltre all’importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG11”;
Vista la segnalazione giunta da Unionsoa che ha rappresentato il rischio di una disomogeneità in ordine alla valutazione dei certificati di esecuzione lavori riemessi dalle Stazioni appaltanti secondo il modello allegato B1 rispetto al criterio convenzionale previsto dal comma 14-bis dell’art. 357 del D.P.R. n. 207/2010;
Viste le richieste di parere pervenute da alcuni Organismi di Attestazione in ordine alla possibilità di utilizzare i certificati di esecuzione lavori relativi alla categoria OG11, riemessi ai sensi dell’art. 357, comma 14, del D.P.R. 207/2010 nella formulazione in vigenza fino al 30/07/2012, per il conseguimento della qualificazione nelle categorie specialistiche richieste dall’impresa;
Sentito sul punto il Ministero dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Considerata l'opportunità di garantire che le SOA operino secondo criteri di imparzialità ed equo trattamento;
Ritiene di fornire le seguenti indicazioni operative.
L’applicazione del criterio di valutazione convenzionale dei certificati di esecuzione lavori relativi alla categoria OG 11, previsto dal comma 14-bis dell’art. 357 del D.P.R. n. 207/2010, è ammessa per le certificazioni relative alla categoria OG11 di cui all’allegato A del D.P.R. 34/2000.
In merito alla definizione del limite temporale di applicazione del suddetto criterio, va precisato che l’art. 357, comma 15 prevede che, a decorrere dal giorno successivo alla fine del periodo transitorio, coincidente con il 05/12/2012, le certificazioni contenenti lavorazioni di cui all’allegato A del D.P.R. 34/2000, sono rilasciati secondo l’allegato B1 del D.P.R. 207/2010, con indicazione, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, delle categorie individuate nell’allegato A del nuovo Regolamento. 
In merito alla categoria OG11 risulta precisato che “Qualora, nel quadro 1 dell' allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell' allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all' allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS3, OS5, OS28 e OS30 nell' allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG11 di cui all’allegato A del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono”. 
In applicazione delle suddette disposizioni contenute nei citati commi 14-bis e 15, rilevato che dalla fine del periodo transitorio anche le lavorazioni eseguite ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 devono essere certificate riportando le nuove declaratorie regolamentari, si ritiene che la valutazione convenzionale possa essere ammessa per le certificazioni di esecuzione lavori relative a lavori eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati ai sensi del D.P.R. 34/2000 ed emesse entro la data del 04/12/2012, coincidente con la fine del periodo transitorio. 
Considerata la vigenza del comma 14 dell’art. 357 fino alla data del 30/07/2012, per effetto del quale alcuni certificati di esecuzione lavori rilasciati per lavorazioni eseguite ai sensi del D.P.R. 34/2000 sono stati riemessi secondo l’allegato B1 del nuovo Regolamento, si ritiene che l’applicazione convenzionale possa essere richiesta, ad istanza di parte, anche con riferimento alle lavorazioni riportate in certificati che siano stati riemessi da parte delle Stazioni appaltanti secondo l’allegato B1 del D.P.R. n. 207/2010.
Relativamente alle certificazioni di esecuzione lavori relative alla categoria OG11 rilasciate da committenti privati, si ritiene che il criterio convenzionale previsto dal comma 14-bis dell’art. 357 del D.P.R. n. 207/2010 possa essere applicato anche a detti certificati per i quali il committente non è tenuto all'applicazione del codice e del regolamento. Tale possibilità, anche in assenza di specifiche previsioni normative transitorie, attualmente disposte solo per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) del Regolamento, deve ritenersi ammessa, per ragioni di omogeneità e par condicio, per le certificazioni di lavori rilasciate da committenti non tenuti all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici e del Regolamento, emesse entro la data del 04/12/2012, che risultino riconducibili alla categoria OG11 come disciplinata dal D.P.R. 34/2000.
Relativamente all’applicazione dell’art. 79, comma 16, nella parte in cui prevede che “I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG11”, va precisato che i certificati di esecuzione lavori relativi alla categoria OG11 devono essere utilizzati ai fini della qualificazione nella predetta categoria e non possono essere oggetto di scorporo a favore delle singole specialistiche. Solo qualora non risultino utilizzabili dall’impresa ai fini del conseguimento della qualificazione nella categoria OG11, al fine di evitare la perdita della capacità esecutiva comunque acquisita, i certificati relativi a detta categoria possono essere impiegati al fine dell’attribuzione della qualificazione nelle categorie specialistiche in essi riportate.

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