Deliberazione
dell’AVCP n. 73 del 20/07/2011 d.lgs
163/06 Articoli 30
L’affidamento
della concessione di servizi, pur trattandosi di fattispecie che esula
dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti, tuttavia, non può essere
sottratto ai principi del Trattato in tema di tutela della concorrenza.
Pertanto, la necessità di osservare i principi di non discriminazione e parità
di trattamento, non consente di apporre riserve di partecipazione nei bandi di
gara a determinati soggetti, riserva consentita solo nei limiti di quanto
espressamente previsto dall’art. 52 del codice dei contratti. L’Ente concedente
deve inserire nella documentazione di gara l’indicazione dei valori presunti
della concessione sulla base dei quali va anche parametrata l’estensione della
pubblicità da dare al bando.
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