Comunicato dell’AVCP alle SOA n. 77 del 19 dicembre 2012
L’articolo 85 del D.P.R. n. 207/2010 reca la disciplina della qualificazione per le imprese
che hanno affidato lavorazioni in subappalto, introducendo elementi di profonda
innovazione rispetto a quanto stabilito nella previgente normativa
regolamentare dall’art. 24, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 34/2000.
La possibilità riconosciuta all’impresa affidataria di utilizzare, per la propria qualificazione SOA, lavorazioni non effettivamente eseguite dalla stessa, in quanto subappaltate a terzi, costituisce un’eccezione alla regola che attribuisce la qualificazione in base all’effettiva esecuzione di lavori realizzati dall’impresa da qualificare ed ha una specifica natura premiale nei confronti dell’impresa affidataria in relazione alle attività di coordinamento e di vigilanza svolte nei confronti dell’impresa subappaltatrice nonché per le responsabilità assunte nei confronti della stazione appaltante in merito alla regolarità e al buon esito dei lavori realizzati in subappalto.
La possibilità riconosciuta all’impresa affidataria di utilizzare, per la propria qualificazione SOA, lavorazioni non effettivamente eseguite dalla stessa, in quanto subappaltate a terzi, costituisce un’eccezione alla regola che attribuisce la qualificazione in base all’effettiva esecuzione di lavori realizzati dall’impresa da qualificare ed ha una specifica natura premiale nei confronti dell’impresa affidataria in relazione alle attività di coordinamento e di vigilanza svolte nei confronti dell’impresa subappaltatrice nonché per le responsabilità assunte nei confronti della stazione appaltante in merito alla regolarità e al buon esito dei lavori realizzati in subappalto.
L’attuale
testo dell’art. 85, comma 1, lett. b), del DPR n. 207/2010 solleva alcune
problematiche di carattere interpretativo. In particolare, la disciplina
prevista nei punti 2) e 3) della citata lettera b) - relativamente alla
qualificazione dell’impresa affidataria derivante dall’utilizzo dei lavori di
ciascuna delle categorie scorporabili subappaltate oltre il limite del 30%-40%
consente all’impresa aggiudicataria, in caso di subappalto delle categorie
scorporabili oltre i predetti limiti, di utilizzare per la propria
qualificazione l’importo complessivo della categoria subappaltata decurtato della
quota eccedente il limite del 30% o 40%.
L’importo
così decurtato può essere utilizzato dall’impresa affidataria o per intero
nella categoria prevalente o, in alternativa, ripartito tra la categoria
prevalente e la categoria scorporabile, con la precisazione che la percentuale
utilizzabile nella categoria scorporabile non può superare il 10% dell’importo
così risultante dalla decurtazione.
Si
è posto il problema di chiarire che l’impresa affidataria possa far valere –
per la propria qualificazione nella categoria scorporata - la parte dei lavori
da essa effettivamente realizzati in detta categoria in quanto non
subappaltati.
Rispetto
a tale questione una lettura della norma che sia, da un lato, aderente alla
regola della corrispondenza tra i lavori effettivamente realizzati dall’impresa
affidataria e quelli da essa utilizzabili ai fini della propria qualificazione
e, dall’altro lato, conforme alla funzione premiale nella quale si traduce la
possibilità riconosciuta all’impresa affidataria di utilizzare, per la propria
qualificazione, i lavori da essa subappaltati, consente un’interpretazione
secondo la quale in caso di categorie
scorporabili subappaltate singolarmente oltre la soglia prevista del 30% o 40%, l’impresa
affidataria può utilizzare - per qualificarsi nella singola categoria
scorporabile - l’intero importo dei lavori direttamente eseguiti nella
categoria scorporabile, non subappaltato , nonché una quota percentuale
fino alla concorrenza del 10% dell’importo dei lavori affidati in
subappalto nella stessa categoria, al netto dell’eccedenza rispetto alla soglia
massima del 30% o del 40%prevista dalla norma. In sostanza per ciascuna
categoria scorporabile subappaltata oltre il limite del 30% (o del 40%) le
previsioni dell’articolo si applicano soltanto alla quota di categoria
scorporabile effettivamente subappaltata, lasciando intatta ai fini
qualificatori la parte di lavoro realizzata dall’impresa direttamente.
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