L’art.
1 del Decreto contiene alcune modifiche alla disciplina relativa alla validità
della documentazione antimafia e l’ambito delle relative verifiche. La più significativa
concerne, senza dubbio, l’utilizzabilità della documentazione antimafia, nei
relativi termini di validità, anche in altri procedimenti, diversi da quello
per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti (nuovo comma
2-bis dell’art. 86 del D. Leg.vo 159/2011). Si specifica, inoltre, che
l’informazione antimafia deve essere richiesta solo per i familiari conviventi
dei soggetti titolari degli incarichi rilevanti nella compagine di impresa maggiorenni
e residenti nel territorio dello Stato.
L’art.
2 disciplina il rilascio delle comunicazioni antimafia, che come noto, sono
richieste ai fini della stipula dei contratti pubblici e del rilascio di
concessioni, autorizzazione e finanziamenti di importo inferiore alla soglia
comunitaria ma superiore a 150.000 euro. La previsione è sostanzialmente volta
ad adeguare le modalità di rilascio della comunicazione antimafia alla
funzionalità della Banca dati nazionale unica (nuovo art. 87, commi 1 e 2 del
D. Leg.vo 159/2011). Ne consegue che, in prima istanza, tale documento deve
essere acquisito mediante consultazione della Banca dati nazione unica da parte
dei soggetti di cui all’art. 97, comma 1 del D. Leg.vo 159/2011 debitamente
autorizzati, salvo che il sistema informativo non rilevi iscrizioni indicative
dell’esistenza di situazioni di divieto, decadenza o sospensione ex art. 67
Codice Antimafia. In tale seconda ipotesi, la comunicazione (interdittiva o
liberatoria) sarà rilasciata dal Prefetto territorialmente competente entro un
termine che viene ridotto da 45 giorni a 30 giorni.
Viene,
inoltre, esteso alle comunicazioni antimafia il regime procedimentale già
stabilito per le informazioni antimafia, nei casi in cui - data la particolare
complessità - non sia possibile concludere le verifiche entro il predetto
termine di 30 giorni, consentendo per tali ipotesi di procedere in assenza
della comunicazione antimafia (è però sempre possibile attendere la risposta
del Prefetto), previa acquisizione di un’autodichiarazione del soggetto
interessato attestante l’assenza di situazioni ostative. In tal caso, la
corresponsione dei contributi, dei finanziamenti, delle agevolazioni e delle
altre erogazioni sarà, in ogni caso, sottoposta a condizione risolutiva. Ciò,
anche nel caso in cui la sussistenza di cause di divieto, decadenza o
sospensione sia accertata successivamente alla stipula del contratto, alla
concessione di lavoro o all’autorizzazione del subcontratto. Si precisa che il
Prefetto debba comunicare la comunicazione antimafia al soggetto interessato entro
5 giorni dalla sua adozione (art. 88, nuovo comma 4-quinquies del D. Leg.vo
159/2011).
Di
particolare rilievo è, infine, la circostanza che il Prefetto, qualora, in
esito alle verifiche finalizzate al rilascio della comunicazione antimafia, sia
accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, deve adottare
l’informazione antimafia interdittiva - che tiene luogo della semplice
comunicazione antimafia - e darne comunicazione ai soggetti richiedenti (nuovo
art. 89-bis del D. Leg.vo 159/2011).
L’art.
3 interviene sulla disciplina relativa al rilascio delle informazioni antimafia,
richieste, come noto, per la stipula dei contratti di importo superiore alla
soglia comunitaria o per la concessione di erogazioni pubbliche superiori a
150.000 In particolare, la norma prevede che:
- l’informazione antimafia sia acquisita mediante consultazione della Banca dati nazione unica da parte dei soggetti di cui all’art. 97, comma 1 del D. Leg.vo 159/2011 debitamente autorizzati, salvo che il sistema informativo non rilevi iscrizioni indicative dell’esistenza di cause ostative o di tentativi di infiltrazione mafiosa; in tale ultima ipotesi, l’informazione antimafia (interdittiva o liberatoria) deve essere rilasciata:
- l’informazione antimafia sia acquisita mediante consultazione della Banca dati nazione unica da parte dei soggetti di cui all’art. 97, comma 1 del D. Leg.vo 159/2011 debitamente autorizzati, salvo che il sistema informativo non rilevi iscrizioni indicative dell’esistenza di cause ostative o di tentativi di infiltrazione mafiosa; in tale ultima ipotesi, l’informazione antimafia (interdittiva o liberatoria) deve essere rilasciata:
a) dal
Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni
o i consorzi risiedono;
b) per le società costituite all’estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, dal Prefetto della provincia in cui i soggetti pubblici richiedenti hanno sede;
b) per le società costituite all’estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, dal Prefetto della provincia in cui i soggetti pubblici richiedenti hanno sede;
-
il termine entro il quale - ove emergano cause ostative o tentativi di
infiltrazione mafiosa - il Prefetto deve disporre le necessarie verifiche e
rilasciare l’informazione antimafia sia ridotto da 45 a 30 giorni dalla data di
consultazione della BDNU;
-
il termine per rilasciare l’informazione antimafia nel caso in cui le verifiche
siano di particolare complessità sia esteso da 30 a 45 giorni;
-
il Prefetto sia tenuto a comunicare l’informazione antimafia interdittiva all’impresa,
società o associazione interessata entro 5 giorni dall’adozione;
-
i soggetti pubblici richiedenti procedano anche in assenza dell’informazione
antimafia una volta decorsi 30 giorni dalla consultazione (o 30+45 in caso di
particolare complessità) nonché, nei casi di urgenza, immediatamente (anziché
decorso il termine di 15 giorni dalla ricezione, come previsto fino ad oggi).
Resta fermo, in tal caso, che la corresponsione dei contributi, dei
finanziamenti, delle agevolazioni e delle altre erogazioni è sottoposta a
condizione risolutiva (ma i soggetti pubblici richiedenti possono sempre
sospendere l’erogazione in attesa del rilascio) (art. 93, comma 3 del D. Leg.vo
159/2011);
L’art.
4 prevede la possibilità che la Banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia si connetta - secondo modalità che verranno definite ad un apposito
regolamento attuativo - con l’Anagrafe della popolazione residente ex art. 62
del D. Leg.vo 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), al fine di
acquisire i dati anagrafici dei familiari conviventi dei soggetti sottoposti a
verifiche antimafia, in modo da effettuare in automatico le necessarie
verifiche (nuovo art. 99, comma 2-ter, del D. Leg.vo 159/2011).
Si
stabilisce, inoltre, che in caso di mancato funzionamento della predetta Banca
dati a causa di eventi eccezionali (comunicato immediatamente dal Ministro
dell’Interno e dai Prefetti sui propri siti):
- la comunicazione antimafia è sostituita dall’autocertificazione di cui all’art. 89 Codice antimafia;
- l’informazione antimafia è rilasciata secondo le modalità di cui all’art. 92, commi 2 e 3 Codice (nuovo art. 99-bis Codice Antimafia).
- la comunicazione antimafia è sostituita dall’autocertificazione di cui all’art. 89 Codice antimafia;
- l’informazione antimafia è rilasciata secondo le modalità di cui all’art. 92, commi 2 e 3 Codice (nuovo art. 99-bis Codice Antimafia).
In
tale ipotesi, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre
erogazioni devono essere corrisposti sotto condizione risolutiva e previa
presentazione di una garanzia fideiussoria di importo pari al valore degli
stessi.
L’art.
5 detta una disciplina di diritto transitorio, prevedendo che alle richieste di
rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente all’entrata in
vigore del Decreto correttivo (26/11/2014) continueranno a trovare applicazione
le norme precedenti, ad eccezione degli artt.:
- 1 (validità della documentazione antimafia ed ambito soggettivo delle verifiche);
- 2, comma 1, lettere b), c) e d) (procedimento di rilascio della comunicazione antimafia);
- 3, comma 1, lettera b) (procedimento di rilascio dell’informazione antimafia) del Decreto (comma 2).
- 1 (validità della documentazione antimafia ed ambito soggettivo delle verifiche);
- 2, comma 1, lettere b), c) e d) (procedimento di rilascio della comunicazione antimafia);
- 3, comma 1, lettera b) (procedimento di rilascio dell’informazione antimafia) del Decreto (comma 2).
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