Determinazione n. 1 del 15
gennaio 2014
(pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 34 del 11/02/2014 a pag. 46)
Linee guida per
l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Il
comma 2 dell'articolo 48 prevede che la richiesta della documentazione
probatoria venga rivolta anche all'aggiudicatario ed al secondo graduato, nel
caso in cui gli stessi non siano stati già in precedenza sorteggiati.
L'inadempimento comporta anche in questo caso l'escussione della cauzione
provvisoria e la segnalazione alla Autorità oltre che la revoca dell'aggiudicazione
o l'esclusione.
Qui
la norma non pone il termine di dieci giorni per la presentazione della
documentazione di comprova dei primi due classificati, come avviene, in base al
comma l, per i concorrenti sorteggiati. Infatti, per come è formulata la parte
iniziale del comma 2, la richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata,
entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, il riferimento al
termine di dieci giorni riguarda, pertanto, la richiesta che deve inoltrare la
stazione appaltante ai suddetti concorrenti e, in quanto riferito all'attività
di pubblici poteri, al suddetto termine non può riconoscersi che natura
sollecitatoria. Sul punto, tuttavia si è formato un orientamento
giurisprudenziale contrastante, tra chi sostiene l’ordinatorietà del termine di
cui al comma 2 dell’art. 48 e chi, invece, ne afferma la natura perentoria (da
ultimo cfr. Ordinanza Consiglio di Stato sez. IV 13/3/2013 n. 848; Consiglio di
Stato sez. VI 8/3/2012 n. 1321), per tale motivo la questione è stata
recentemente rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Consiglio di
Stato, SEZ. VI - ordinanza 30 luglio 2013 n. 4023)
Va,
inoltre, osservato che la collocazione, successivamente alla conclusione delle
operazioni di gara, della richiesta di comprova della stazione appaltante
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, potrebbe far
sorgere qualche incertezza interpretativa se la verifica vada condotta subito
dopo l'aggiudicazione provvisoria ovvero dopo quella definitiva. In base alle
previsioni dell'art. 11, comma 8, del Codice, secondo cui l'aggiudicazione
definitiva diviene efficace solo "dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti", sembrerebbe prevalere la seconda ipotesi. Tuttavia,
non vi sono motivi ostativi a procedere alla verifica dei requisiti speciali
sull'aggiudicatario provvisorio, e ciò sia perché tale soluzione consente, nel
momento in cui ancora opera la commissione di gara, una più rapida procedura,
sia perché la verifica prevista dall'art. 48, comma 2 appare logicamente
propedeutica alla formulazione della graduatoria finale, soggetta alla
approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, in base alle previsioni dell'art.
12, comma 1, del Codice.
Relativamente
alla rideterminazione della soglia d'anomalia dell'offerta e alla conseguente
nuova aggiudicazione, nel caso i primi due classificati non forniscano la prova
o non confermino le loro dichiarazioni, come statuito dallo stesso comma 2
dell'art. 48, si ritiene che ad essa si debba procedere, ivi compreso alla
riformulazione della graduatoria, solo nel caso in cui sia il primo che il
secondo classificato si rendano inadempienti (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV
-sentenza 17 settembre 2007 n. 4840).
Mentre
l’art. 48, comma 1, esplica i propri effetti nei confronti di tutti i
partecipanti, ivi incluse le micro, piccole e medie imprese (MPMI), riguardo a
queste ultime, invece, l’operatività del comma 2 del medesimo articolo è stata
limitata. Deve ritenersi, infatti, che il comma 4 dell’art. 13 della l. 11
novembre 2011, n. 180 (secondo cui «la pubblica amministrazione e le autorità
competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo
all’impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di
idoneità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. Nel caso in cui l’impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei
requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n.
246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
per un periodo di un anno» ) non abbia inteso modificare l’ambito soggettivo di
operatività della verifica a campione, di cui al comma 1, né sottrarre a tale
verifica le MPMI. La norma, nel fare riferimento alla “impresa aggiudicataria”,
riguarda, invece, i controlli esercitati ai sensi del comma 2 dell’art. 48 e,
cioè, quelli che regolarmente la stazione appaltante effettua nei confronti del
primo e del secondo graduato. In sintesi, la deroga di cui all’art. 13, comma
4, incide soltanto sull’operatività del comma 2 dell’art. 48 con l’effetto di
esentare il secondo classificato, qualora non sorteggiato in sede di verifica a
campione ed appartenente alla categoria delle MPMI, dal produrre la
documentazione probatoria (adempimento che dovrebbe effettuare soltanto in caso
di effettiva aggiudicazione a seguito di mancata comprova dei requisiti da
parte del primo aggiudicatario).
Riguardo
alla collocazione del controllo nell'ambito della procedura di gara, si pone il
dubbio che la verifica debba precedere nel tempo ogni altra operazione di gara,
ivi compresa quella dell'accertamento della regolarità formale e della
tempestività delle offerte, che come è noto condiziona l'ammissione stessa alla
gara. Se è vero che la norma si riferisce alle offerte presentate e non a
quelle ammesse, l'incertezza interpretativa deve risolversi nel senso che la
verifica a campione non può che riguardare le sole offerte ammesse a
concorrere: da un lato, infatti, la stessa norma impone che il controllo
avvenga prima dell'apertura delle buste delle offerte presentate, e quindi la
collocazione a ridosso della apertura delle offerte sembra presupporre esaurita
la fase dei riscontri formali, dall'altro lato l'effettività stessa della
verifica a campione sarebbe seriamente attenuata qualora si sottoponessero a
verifica anche offerte destinate ad essere escluse comunque, ed inoltre con
evidente spreco di attività amministrativa. Peraltro, non può trascurarsi che
la procedura di verifica prevista dalla norma in esame non costituisce un quid
distinto dalla fase di ammissione delle offerte, attenendovi invece essa
stessa, in quanto ha ad oggetto il controllo della veridicità di quanto
l'impresa dichiara per essere ammessa a concorrere; quello che la distingue è
solo la sua collocazione cronologica tra le operazioni di gara, logicamente
successiva a quelle preposte ai controlli formali circa la regolarità delle
offerte. Non si ritiene, invece, possibile l'ammissione con riserva delle
offerte da sottoporre successivamente alla verifica di cui all'art. 48.
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