Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 283 del 05/12/2014, è stato pubblicato il D.M.24/10/2014, che reca la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori da realizzare, nonché
per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di
beni e servizi, in attuazione di quanto previsto dall’art. 128 del D. Leg.vo
12/04/2006, n. 163 (Codice dei Contratti pubblici) e dagli artt. 13 e 271 del
D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento di attuazione).
Il decreto, con le schede allegate, sostituisce il precedente D. Min. Infrastrutture e Trasporti 11/11/2011.
Il decreto, con le schede allegate, sostituisce il precedente D. Min. Infrastrutture e Trasporti 11/11/2011.
L’art.
128, comma 1, del D. Leg.vo 163/2006, dispone che “L’attività di realizzazione
dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000
euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti
annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel
rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e
della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare
nell’anno stesso”.
Ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 207/2010, il programma triennale - con l’allegato elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso - è approvato, aggiornando quello precedentemente approvato, unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre ed adottati dall’organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno; le Amministrazioni dello Stato procedono poi all’aggiornamento definitivo del programma entro 90 giorni dall’approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento. Sulla base di tale aggiornamento è redatto, entro la stessa data, l’elenco dei lavori da avviare nell’anno successivo, con l’indicazione del codice unico di progetto, previamente richiesto dai soggetti competenti per ciascun lavoro.
Ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 207/2010, il programma triennale - con l’allegato elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso - è approvato, aggiornando quello precedentemente approvato, unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre ed adottati dall’organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno; le Amministrazioni dello Stato procedono poi all’aggiornamento definitivo del programma entro 90 giorni dall’approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento. Sulla base di tale aggiornamento è redatto, entro la stessa data, l’elenco dei lavori da avviare nell’anno successivo, con l’indicazione del codice unico di progetto, previamente richiesto dai soggetti competenti per ciascun lavoro.
Il
programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli
interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le
localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed
urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di
settore, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione.
Le
priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad
altri elementi in conformità di quanto disposto dal Codice.
Le
amministrazioni aggiudicatrici che abbiano individuato le opere incompiute di
rispettiva competenza - da inserire nell’elenco di cui all’art. 44-bis del D.L.
201/2011 (conv. L. 214/2011) attuato con il D.M. 13/03/2013 - tengono conto di
dette opere ai fini della pianificazione.
Infine, ai sensi dell’art. 125, comma 7, ultimo periodo, del D. Leg.vo 163/2006, “Il programma annuale dei lavori è corredato dell’elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria”. Dette previsioni sono attuate attraverso la predisposizione di un apposito elenco da allegare alla scheda dell’elenco annuale.
Il programma triennale, l’elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti sono pubblicati entro 30 giorni dalla loro approvazione sui siti informatici predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni e Province autonome e, per estremi, sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici
Infine, ai sensi dell’art. 125, comma 7, ultimo periodo, del D. Leg.vo 163/2006, “Il programma annuale dei lavori è corredato dell’elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria”. Dette previsioni sono attuate attraverso la predisposizione di un apposito elenco da allegare alla scheda dell’elenco annuale.
Il programma triennale, l’elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti sono pubblicati entro 30 giorni dalla loro approvazione sui siti informatici predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni e Province autonome e, per estremi, sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici
Ai
sensi dell’art. 2 del D.M. 24/10/2014, per l’inserimento nel programma di
ciascun intervento di importo pari o inferiore a 10 milioni di euro, le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono a redigere sintetici studi ai sensi
dell’art. 11, comma 1 del D.P.R. 207/2010, nei quali sono riportate le prime
indicazioni con riferimento a quanto previsto dall’art. 14, comma 1, del
medesimo decreto (contenuto degli studi di fattibilità). Gli studi
approfondiscono gli aspetti considerati in rapporto alla effettiva natura
dell’intervento di cui si prevede la realizzazione.
Inoltre,
ai sensi del comma 6 del citato art. 128 del D. Leg.vo 163/2006, “L’inclusione
di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo
inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di
fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro,
alla previa approvazione almeno della progettazione preliminare, redatta ai
sensi dell’articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è
sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria
dei costi, nonché per i lavori di cui all’articolo 153 [Finanza di progetto,
NdR]per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.
Quanto
a servizi e forniture,le amministrazioni aggiudicatrici possono adottare il
programma annuale sulla base della scheda 4 di cui agli schemi tipo allegati al
D.M.24/10/2014; l’inclusione nel programma annuale è subordinata alla previa
approvazione della progettazione secondo quanto disposto dall’art. 279 del
D.P.R. 207/2010.
Il
Decreto contiene in allegato gli schemi del Programma triennale e gli Elenchi
annuali dei lavori che devono essere adottati dalle Amministrazioni di cui
all’art. 3, comma 25, del Dlgs. n. 163/06.
Il
Programma triennale e i suoi aggiornamenti dovranno contenere i seguenti dati:
localizzazione dell’intervento, stima dei costi, tipologia, categoria, apporti
di capitale privato, distinta dei lavori da realizzarsi nell’anno cui l’elenco
si riferisce, dati relativi al Responsabile del procedimento, stato della
progettazione, conformità urbanistica, verifica dei vincoli ambientali e ordine
di priorità di cui all’art. 128, comma 3, del Dlgs. n. 163/06.
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