Consiglio
di Stato 21/11/2014 n.5761
La
stazione appaltante può revocare l’appalto già indetto anche senza aver visto e
valutato l’unica offerta rimasta in gara se manca o è venuto meno il confronto
concorrenziale tra più partecipanti che consente di ottenere l'offerta più
conveniente. La revoca per l’assenza di concorrenza è legittima perché «basata
su criteri di economicità ed efficienza».
[I giudici hanno dato ragione a un
Comune che aveva interrotto, e quindi non aggiudicato all’unica impresa ancora
in gara con un’offerta, la procedura per un contratto di affidamento in
concessione dei lavori di recupero ambientale di un’area di un ex cava locale,
ritenendo di non poter scegliere l’offerta economicamente più vantaggiosa,
criterio fissato dal bando e disciplinato dal Codice degli appalti (art. 83 del
D. Leg.vo n. 163/2006)].
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