Legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014 (S.O. n. 83), ed entrata in vigore dal 25 novembre 2014.
La legge è finalizzata ad evitare l'apertura di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei confronti del nostro paese per la non conformità di specifiche disposizioni ai principi comunitari. Nel provvedimento, che incide ancora una volta sul Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 163/2006 (in attesa del recepimento delle nuove direttive), sono contenute diverse significative novità per gli operatori del settore degli appalti pubblici, tra le quali di seguito si segnalano le principali.
La legge è finalizzata ad evitare l'apertura di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei confronti del nostro paese per la non conformità di specifiche disposizioni ai principi comunitari. Nel provvedimento, che incide ancora una volta sul Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 163/2006 (in attesa del recepimento delle nuove direttive), sono contenute diverse significative novità per gli operatori del settore degli appalti pubblici, tra le quali di seguito si segnalano le principali.
AVVALIMENTO
Al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di avvalimento nei contratti pubblici alla sentenza della Corte di giustizia europea del 10 ottobre 2013, il comma 6 dell’art. 49 Codice dei contratti viene modificato consentendo l’avvalimento di più imprese ausiliarie per i lavori compresi nella stessa categoria.
Resta invece fermo, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per i concorrenti dei singoli requisiti che hanno consentito il rilascio dell’attestazione SOA in quella categoria; divieto che non si applica per i servizi e le forniture.
Al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di avvalimento nei contratti pubblici alla sentenza della Corte di giustizia europea del 10 ottobre 2013, il comma 6 dell’art. 49 Codice dei contratti viene modificato consentendo l’avvalimento di più imprese ausiliarie per i lavori compresi nella stessa categoria.
Resta invece fermo, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per i concorrenti dei singoli requisiti che hanno consentito il rilascio dell’attestazione SOA in quella categoria; divieto che non si applica per i servizi e le forniture.
INCARICHI DI PROGETTAZIONE
Nell’ambito
del caso EU Pilot 4680/13/MARKT, la Commissione europea aveva contestato l’art.
90, comma 8 Codice dei contratti, in quanto la norma pone in capo ai soggetti
affidatari di incarichi di progettazione il divieto di partecipare alle
procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni delle opere dagli
stessi progettate. Tale previsione, in particolare, appare essere in contrasto
con i principi UE, posto che prevede l’esclusione automatica del progettista
senza consentirgli di dimostrare che, pur avendo eseguito la progettazione
dell’opera, l’espletamento di tale incarico non lo abbia avvantaggiato.
In
considerazione dei rilievi mossi alla norma nazionale, la legge in esame ha
provveduto a modificare l’art. 90 del D.
Leg.vo 163/2006, precisando che il divieto, per gli affidatari di incarichi di
progettazione, di essere affidatari anche di appalti o concessioni di lavori
pubblici, nonché di subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto detta
attività di progettazione, non si applica nel caso in cui i predetti soggetti
dimostrino che l’esperienza acquisita mediante l’espletamento di detta attività
non determini un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri
operatori.
RITARDI NEI PAGAMENTI
NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI
Al
fine di superare le censure mosse dall'ordinamento UE al provvedimento in
esame, che non aveva recepito correttamente la disciplina comunitaria in
materia, vengono apportate alcune importanti modifiche.
In
particolare:
-
si superano i dubbi in ordina all'applicabilità delle norme in oggetto al
settore degli appalti pubblici, precisando che nella nozione di “transazioni commerciali” di cui all’art. 2, comma 1,
lettera a), del D. Leg.vo 231/2002 devono intendersi ricompresi anche i
contratti pubblici di cui all’art. 3, comma 3,del D. Leg.vo 163/2006 (contratti
di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di
forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle
stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori);
-
si prevede un raccordo tra la disciplina speciale del Codice dei contratti
pubblici e del Regolamento e quella generale dettata dal D. Leg.vo 231/2002 in
questione, precisando che la disciplina
dettata dal Codice e dal Regolamento in materia di termini di pagamento e tassi
difformi trova applicazione ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo
nelle transazioni commerciali soltanto se più favorevole ai creditori;
-
nei contratti in cui la parte debitrice sia una pubblica amministrazione è
consentito fissare, espressamente ed in forma scritta (richiesta ad probationem),
un diverso termine di pagamento, comunque non superiore a 60 giorni, in casi
eccezionali, ove risulti oggettivamente giustificato dalla natura particolare
del contratto o da talune sue caratteristiche (anziché dalla natura o
dall’oggetto del contratto o da circostanze particolari esistenti al momento
della sua conclusione);
- viene espressamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in presenza di prassi gravemente inique per il creditore (sulla base di una valutazione operata dal giudice di merito) in relazione ai termini di pagamento, saggio degli interessi moratori o risarcimento per i costi di recupero. In ogni caso, si considera gravemente iniqua, senza possibilità di prova contraria, con una presunzione iuris et de iure, la prassi che esclude l’applicazione di interessi di mora. Si presume inoltre gravemente iniqua la prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero.
- viene espressamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in presenza di prassi gravemente inique per il creditore (sulla base di una valutazione operata dal giudice di merito) in relazione ai termini di pagamento, saggio degli interessi moratori o risarcimento per i costi di recupero. In ogni caso, si considera gravemente iniqua, senza possibilità di prova contraria, con una presunzione iuris et de iure, la prassi che esclude l’applicazione di interessi di mora. Si presume inoltre gravemente iniqua la prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero.
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