venerdì 12 dicembre 2014

LEGGE EUROPEA 2013 BIS



Legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014 (S.O. n. 83), ed entrata in vigore dal 25 novembre 2014.
La legge è finalizzata ad evitare l'apertura di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei confronti del nostro paese per la non conformità di specifiche disposizioni ai principi comunitari. Nel provvedimento, che incide ancora una volta sul Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 163/2006 (in attesa del recepimento delle nuove direttive), sono contenute diverse significative novità per gli operatori del settore degli appalti pubblici, tra le quali di seguito si segnalano le principali.
AVVALIMENTO
Al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di avvalimento nei contratti pubblici alla sentenza della Corte di giustizia europea del 10 ottobre 2013, il comma 6 dell’art. 49 Codice dei contratti viene modificato consentendo l’avvalimento di più imprese ausiliarie per i lavori compresi nella stessa categoria.
Resta invece fermo, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per i concorrenti dei singoli requisiti che hanno consentito il rilascio dell’attestazione SOA in quella categoria; divieto che non si applica per i servizi e le forniture.
INCARICHI DI PROGETTAZIONE
Nell’ambito del caso EU Pilot 4680/13/MARKT, la Commissione europea aveva contestato l’art. 90, comma 8 Codice dei contratti, in quanto la norma pone in capo ai soggetti affidatari di incarichi di progettazione il divieto di partecipare alle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni delle opere dagli stessi progettate. Tale previsione, in particolare, appare essere in contrasto con i principi UE, posto che prevede l’esclusione automatica del progettista senza consentirgli di dimostrare che, pur avendo eseguito la progettazione dell’opera, l’espletamento di tale incarico non lo abbia avvantaggiato.
In considerazione dei rilievi mossi alla norma nazionale, la legge in esame ha provveduto a modificare l’art. 90 del D. Leg.vo 163/2006, precisando che il divieto, per gli affidatari di incarichi di progettazione, di essere affidatari anche di appalti o concessioni di lavori pubblici, nonché di subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto detta attività di progettazione, non si applica nel caso in cui i predetti soggetti dimostrino che l’esperienza acquisita mediante l’espletamento di detta attività non determini un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
RITARDI NEI PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI
Al fine di superare le censure mosse dall'ordinamento UE al provvedimento in esame, che non aveva recepito correttamente la disciplina comunitaria in materia, vengono apportate alcune importanti modifiche.
In particolare:
- si superano i dubbi in ordina all'applicabilità delle norme in oggetto al settore degli appalti pubblici, precisando che nella nozione di “transazioni commerciali” di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del D. Leg.vo 231/2002 devono intendersi ricompresi anche i contratti pubblici di cui all’art. 3, comma 3,del D. Leg.vo 163/2006 (contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori);
- si prevede un raccordo tra la disciplina speciale del Codice dei contratti pubblici e del Regolamento e quella generale dettata dal D. Leg.vo 231/2002 in questione, precisando che la disciplina dettata dal Codice e dal Regolamento in materia di termini di pagamento e tassi difformi trova applicazione ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali soltanto se più favorevole ai creditori;
- nei contratti in cui la parte debitrice sia una pubblica amministrazione è consentito fissare, espressamente ed in forma scritta (richiesta ad probationem), un diverso termine di pagamento, comunque non superiore a 60 giorni, in casi eccezionali, ove risulti oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche (anziché dalla natura o dall’oggetto del contratto o da circostanze particolari esistenti al momento della sua conclusione);
- viene espressamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in presenza di prassi gravemente inique per il creditore (sulla base di una valutazione operata dal giudice di merito) in relazione ai termini di pagamento, saggio degli interessi moratori o risarcimento per i costi di recupero. In ogni caso, si considera gravemente iniqua, senza possibilità di prova contraria, con una presunzione iuris et de iure, la prassi che esclude l’applicazione di interessi di mora. Si presume inoltre gravemente iniqua la prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero.

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