venerdì 19 dicembre 2014

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AD UNA GARA DI APPALTO



Rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara di appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza degli stessi e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, in modo tale da non restringere, oltre lo stretto indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio (cfr. ex multis, pareri AVCP nn. 83 e 109 del 2010, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8914 del 29 dicembre 2009, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2304 del 3 aprile 2007, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6534 del 23 dicembre 2008); pertanto, deve ritenersi non incongrua o sproporzionata, né limitativa dell’accesso alla gara, la richiesta di un fatturato globale, nel triennio pregresso, sino al doppio dell’importo posto a base della stessa (cfr. pareri Avcp nn. 59 del 2009 e 95, 19 e 4 del 2010).
Deliberazione n. 36 del 09/06/2010 - d.lgs 163/06 Articoli 41
Non è conforme alla normativa vigente un bando che calibra i requisiti economico-finanziari richiesti per la partecipazione alla gara non in relazione all’importo di ogni singolo lotto, ma in misura unica, indiscriminatamente, su tutti i lotti, risultando così non in linea con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e libera concorrenza. La ragionevolezza di tale limite non va valutata astrattamente, ma in relazione al valore complessivo dell’appalto e alle peculiarità dell’oggetto della gara; pertanto, è incongruo richiedere un fatturato globale dell’ultimo triennio superiore al doppio dell’importo posto a base di gara ad un operatore che intenda partecipare a un solo lotto, e, insieme, ad uno interessato ad altro lotto (v. pareri AVCP n. 59/2009 e n. 188 del 19 giugno 2008; Deliberazioni n. 20, 33 e 62 del 2007; Cons. di Stato, Sez. V, 14.12.2006 n. 7460; Cons. di Stato, Sez. V, 13.12.2005 n. 7081).
Non è conforme alla normativa di settore la prescrizione del bando che richieda il possesso di un fatturato minimo globale, negli ultimi tre anni, pari al triplo dell’importo posto a base d’asta, in quanto appare lesiva dei principi posti a tutela della libera concorrenza e del mercato. In numerosi precedenti dell’Autorità è stata ritenuta non incongrua o sproporzionata, né limitativa dell’accesso alla gara la richiesta di un fatturato, nel triennio pregresso, sino al doppio dell’importo posto a base della stessa.
In nessun caso le stazioni appaltanti possono stipulare il contratto, se il responsabile del procedimento e l’impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori (art.106 comma 3 del Regolamento).

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