Parere
di Precontenzioso n. 221 del 21/12/2011 - d.lgs 163/06 Articoli 41, 46
Rientra
nella discrezionalità dell’Amministrazione la fissazione di requisiti di
partecipazione ad una gara di appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di
quelli legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza degli
stessi e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, in
modo tale da non restringere, oltre lo stretto indispensabile, la platea dei
potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio
(cfr. ex multis, pareri AVCP nn. 83 e 109 del 2010, Consiglio di Stato, Sez. V,
n. 8914 del 29 dicembre 2009, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2304 del 3 aprile
2007, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6534 del 23 dicembre 2008); pertanto, deve
ritenersi non incongrua o sproporzionata, né limitativa dell’accesso alla gara,
la richiesta di un fatturato globale, nel triennio pregresso, sino al doppio
dell’importo posto a base della stessa (cfr. pareri Avcp nn. 59 del 2009 e 95,
19 e 4 del 2010).
Deliberazione
n. 36 del 09/06/2010 - d.lgs 163/06 Articoli 41
Non
è conforme alla normativa vigente un bando che calibra i requisiti
economico-finanziari richiesti per la partecipazione alla gara non in relazione
all’importo di ogni singolo lotto, ma in misura unica, indiscriminatamente, su
tutti i lotti, risultando così non in linea con i principi di ragionevolezza,
proporzionalità e libera concorrenza. La ragionevolezza di tale limite non va
valutata astrattamente, ma in relazione al valore complessivo dell’appalto e
alle peculiarità dell’oggetto della gara; pertanto, è incongruo richiedere un
fatturato globale dell’ultimo triennio superiore al doppio dell’importo posto a
base di gara ad un operatore che intenda partecipare a un solo lotto, e,
insieme, ad uno interessato ad altro lotto (v. pareri AVCP n. 59/2009 e n. 188
del 19 giugno 2008; Deliberazioni n. 20, 33 e 62 del 2007; Cons. di Stato, Sez.
V, 14.12.2006 n. 7460; Cons. di Stato, Sez. V, 13.12.2005 n. 7081).
Parere
di Precontenzioso n. 95 del 13/05/2010 - d.lgs 163/06 Articoli 41
Non
è conforme alla normativa di settore la prescrizione del bando che richieda il
possesso di un fatturato minimo globale, negli ultimi tre anni, pari al triplo
dell’importo posto a base d’asta, in quanto appare lesiva dei principi posti a
tutela della libera concorrenza e del mercato. In numerosi precedenti
dell’Autorità è stata ritenuta non incongrua o sproporzionata, né limitativa
dell’accesso alla gara la richiesta di un fatturato, nel triennio pregresso,
sino al doppio dell’importo posto a base della stessa.
In
nessun caso le stazioni appaltanti possono stipulare il contratto, se il
responsabile del procedimento e l’impresa appaltatrice non abbiano
concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere
delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori (art.106
comma 3 del Regolamento).
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