venerdì 30 gennaio 2015

AVVALIMENTO DI REQUISITI DI NATURA PURAMENTE ECONOMICO-FINANZIARIA



T.A.R. Puglia, Bari, sez. prima, 21 gennaio 2015, n. 108
In caso di avvalimento di requisiti di natura puramente economico-finanziaria (es. fatturato) non è richiesta l'indicazione specifica di mezzi e risorse messe a disposizione, nemmeno in relazione all'art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006 e all'art. 88 del d.P.R. n. 297 del 2010

“Secondo il condivisibile orientamento espresso da Cons. Stato, Sez. III, 6 febbraio 2014 n. 584 l’avvalimento del requisito finanziario non impone altro obbligo negoziale che l’impegno dell’impresa ausiliaria di rispondere, nei limiti che il requisito stesso ha nel contesto della gara, con le proprie complessive risorse economiche quando, in sede esecutiva, la necessità sottesa al requisito si renda attuale, senza necessità che il contratto contenga ulteriori specificazioni.
Pertanto, il contratto di avvalimento in atti relativo al requisito finanziario risulta conforme all’interpretazione seguita dal Consiglio di Stato ed alle disposizioni di cui al combinato disposto degli art. 49 d.lgs n. 163/2006 e art. 88 d.p.r. n. 207/2010.

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