Sulla
nuova Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, ITACA (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la
compatibilità ambientale) ha messo a punto un documento di analisi che è stato
approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta
del 19 febbraio 2015. (vedi ALLEGATO)
Si
tratta di un lavoro di analisi tecnica dettagliato, articolo per articolo,
sulle innovazioni che interesseranno a breve il settore degli appalti pubblici
a seguito del prossimo recepimento della nuova direttiva. Il tavolo tecnico,
coordinato dalla Regione Toscana, è operativo anche sulla direttiva 2014/23 in
materia di concessioni.
Di
seguito si riporta l'analisi degli articoli 18, 32 e 67.
ARTICOLO 18 - PRINCIPI PER
L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI
La
disposizione in commento si inserisce nel novero delle previsioni che guardano
alla promozione della qualità negli appalti pubblici, perché promuovano
l'innovazione, rispettino l'ambiente e contrastino il cambiamento climatico,
migliorando l'occupazione, la salute pubblica e le condizioni sociali.
I
singoli principi che devono ispirare gli Stati membri nella fase di
aggiudicazione possono suddividersi in due sottoinsiemi: da un lato, quei
principi che non devono minare o limitare la concorrenza; dall'altro, i nuovi
principi qualitativi che guidano la Direttiva in commento e che il considerando
37 cosi motiva: “è particolarmente importante che gli Stati membri e le
amministrazioni aggiudicatrici adottino misure pertinenti per garantire il
rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro
che si applicano nel luogo in cui i lavori sono eseguiti o i servizi forniti e
derivanti da leggi, regolamenti, decreti e decisioni, adottati sia a livello
nazionale che dell'Unione, e da contratti collettivi purché tali norme, nonché
la loro applicazione, siano conformi al diritto dell'Unione”.
L’introduzione,
tra i principi generali, dell’obbligo per gli Stati membri di adottare le
misure appropriate per garantire l’integrazione dei requisiti in materia
ambientale, sociale e del lavoro nelle procedure di gara nonché nell’esecuzione
dei contratti, e far sì che gli operatori economici rispettino detti obblighi
stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, dai contratti
collettivi o dal diritto internazionale, rappresenta una delle novità della
nuova Direttiva.
Il
considerando 40 specifica che il rispetto di tali obblighi deve essere
valutato, nell’applicare i principi generali, dalle Amministrazioni
aggiudicatrici nelle diverse fasi delle procedure d’appalto. Il principio in
argomento trova declinazione nell’ambito di diversi istituti disciplinati dalla
direttiva dove viene fatto un espresso rinvio all’articolo 18, paragrafo 2, con
conseguente necessità di definire in sede di recepimento la rilevanza e le
conseguenze delle eventuali violazioni rispetto alla specifica fase della
procedura di affidamento.
L’Europa
promuove, da un lato, gli acquisti sociali, il cd. Socially Responsible Public
Procurement, ovvero la scelta delle amministrazioni di effettuare operazioni di
acquisto non strettamente incentrate solo sui requisiti economici, ma anche
dando un peso rilevante all’impatto sociale, economico ed ambientale del
contratto e, dall’altro, spinge agli acquisti verdi, il cd. Green Public
Procurement, affinché mediante gli appalti si realizzi la promozione e lo
sviluppo sostenibile del territorio. Ma nel nuovo quadro normativo europeo, il
già importante ruolo attribuito a queste esigenze può assumere un peso ancora
maggiore in considerazione dell’impatto rilevante, anche in termini economici
oltre che di crescita intelligente e sostenibile, che esse hanno sul mercato.
ARTICOLO 32 – PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
La
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando rimane una procedura
eccezionale a cui ricorrere solo in pochi e limitati casi. L’eccezionalità
dovrebbe essere circoscritta ai casi specificati al considerato 50 della
Direttiva “cause di estrema urgenza dovute ad eventi imprevedibili e non
imputabili all’amministrazione aggiudicatrice, o se sia chiaro fin dall’inizio
che la pubblicazione non genererebbe maggior competitività ovvero migliori
risultati dell’appalto, non da ultimo perché un solo operatore economico è
oggettivamente in grado di eseguire l’appalto”.
Mentre
le altre procedure di affidamento sono a recepimento obbligatorio, la procedura
negoziata senza pubblicazione di bando è a recepimento facoltativo (articolo
26, paragrafo 6), tuttavia gli stati membri non posso prevedere ulteriori
fattispecie rispetto a quelle disciplinate dalla Direttiva; pertanto, in sede
di recepimento, sarà possibile prevedere le sole casistiche individuate
dall’articolo 32 od eventualmente una riduzione delle stesse.
La
nuova Direttiva, pur mantenendo l’archetipo della Direttiva 18/2004, si propone
di realizzare una maggior certezza del diritto, introducendo definizioni e
disposizioni di dettaglio, volte a chiarire l’ambito di applicazione della
norma, trasfondendo talvolta concetti e definizioni traslate dalla
giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea in
materia.
Non
mancano però novità di carattere strutturale. La norma della Direttiva 18/2004,
recepita dall’art. 57 comma 5, lettera a) del D.lgs. 163/2006 che consente
l’utilizzo della procedura per lavori o servizi complementari, viene espunta da
tale ambito, estesa anche alle forniture ed inserita, nell’articolo 72,
paragrafo 1, lettera b). L’aspetto più rilevante è che tale disposizione viene
tolta dall’ambito delle procedure ed inserita nell’ambito relativo
all’esecuzione. Cambia pertanto la prospettiva: in tali ipotesi (che vengono
poi definite al considerando 108) sarà sufficiente modificare il contratto e
non ricorrere alla procedura negoziata. In tal caso, per evidenti ragioni di
trasparenza e legittimità, l’amministrazione dovrà pubblicare un avviso nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.
Altri
aspetti differenziali sono i seguenti:
-
tra le ipotesi di utilizzo della procedura, la Direttiva 18/2004 prevedeva
anche la seguente circostanza: “qualora
non sia stata depositata alcuna candidatura”. L’attuale Direttiva
sostituisce il termine “candidatura“ con la nuova dicitura “alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata” che sembra ampliare la fattispecie. Si consentirebbe così l’
utilizzo della procedura anche in presenza di operatori che hanno comunque
manifestato interesse;
-
la Direttiva 24/2014 definisce alcuni concetti che ne specificano l’ambito di
applicazione quali “offerta non ritenuta
appropriata” (già presente nella Direttiva 18/2004 ma non esplicitato) e “domanda di partecipazione non ritenuta
appropriata”(concetto nuovo);
-
la Direttiva 24/2014 esplicita in modo puntuale le ipotesi in cui è possibile
ricorrere ad un operatore unico;
-
la Direttiva 24/2014 ripropone l’utilizzo della procedura per la ripetizione di
lavori o servizi analoghi inserendo una specifica: il progetto di base deve
indicare l’entità dei lavori o servizi complementari (la Direttiva 18/2004 si
limitava a prevedere la necessità che l’importo totale dei lavori fosse stato
preso in considerazione ai fini della determinazione dell’importo di gara in
relazione alle soglie) e le condizioni alle quali verranno aggiudicati (nuova
previsione art.32 paragrafo 5 ult.).
Premesso
che, l’articolo 57 della legge nazionale, ripropone in parte i contenuti della
precedente direttiva 18/2004, fatta salva ogni valutazione del legislatore in
merito al recepimento di tutte le fattispecie elencate dalla Direttiva 24/2014,
sarebbe opportuno specificare, anche a livello nazionale, l’ambito di
applicazione della norma definendo per es. il concetto di nessuna offerta o
nessuna offerta appropriata al fine di ridurre il contenzioso. L’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici, per es., con determinazione n. 8/2011
aveva già precisato che presupposto di applicabilità dell’art. 57, comma 2,
lett. a) (procedura negoziata senza bando), è che non sia stata presentata
alcuna offerta o che tutte le offerte presentate siano state giudicate
inappropriate, intendendosi per tali le offerte formalmente valide ma
irrilevanti sul piano economico, assimilate dal legislatore alle offerte non
presentate (Deliberazione n. 7 del 28/01/2009). La Direttiva, a tal proposito
sembrerebbe dare una definizione più ampia definendo come inappropriata
un’offerta che “non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle
esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei
documenti di gara”.
La
Direttiva inoltre, come sopra evidenziato, contempla e definisce anche
l’ipotesi di domanda di partecipazione non ritenuta appropriata che è tale “nel
caso in cui l’operatore deve o può essere escluso a norma dell’articolo 57
(art. 38 del D.lgs. n. 163/2006) o non soddisfa i criteri di selezione di cui
all’art. 58”.
Sebbene
il legislatore nazionale abbia previsto l’obbligo di motivare il ricorso alla
procedura negoziata nella delibera o determina a contrarre, sarebbe opportuno,
alla luce del considerando 50, precisare che la motivazione, da definirsi caso
per caso, deve essere rigorosa e puntuale e non produrre una artificiosa
limitazione della concorrenza, anche se ad esempio il concetto di “esclusività”
non sempre è di facile individuazione e richiede una valutazione accurata.
E’
opportuno evidenziare che la Direttiva 24/2014, come la precedente, non
disciplina le modalità di selezione degli operatori economici. L’articolo 5
della Direttiva dispone che il calcolo del valore stimato dell’appalto deve
essere determinato dall’amministrazione tenendo conto anche di eventuali
opzioni e rinnovi dei contratti come esplicitamente stabilito nei documenti di
gara non lasciando più spazio a dubbi interpretativi. A tal proposito anche
l’art. 72 che disciplina varie forme di modifica del contratto prevede che il
contratto possa contenere opzioni ma che le stesse debbano essere previste nei
documenti di gara. Pertanto, in sede di recepimento della Direttiva, sarà
opportuno esplicitare che opzioni e rinnovi, per essere legittimi, non solo
devono essere contabilizzati nella base d’asta dell’appalto (come già previsto
dall’art. 29 Codice) ma devono essere anche esplicitati nei documenti di gara.
Il
recepimento della direttiva offre l’opportunità di valutare se, alla luce
dell’ulteriore specifica prevista dalla Direttiva per i lavori e servizi
complementari, sia ancora attuale l’orientamento legislativo che aveva espunta
dal nostro ordinamento la previsione per i soli lavori (nel nostro codice
infatti la ripetizione del contratto è ammessa solo per i servizi) poiché
ritenuta foriera di abusi. Ulteriore riflessione andrebbe fatta in relazione
alla procedura negoziata di cui all’art. 122 comma 7 del D.lgs. 163/2006 che,
seppur si riferisca ai lavori pubblici sotto soglia, potrebbe riservare qualche
dubbio in relazione al rispetto dei principi fondamentali della “concorrenza” e
“trasparenza”.
ARTICOLO 67 – CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
La
prima novità introdotta dall'art. 67 della direttiva 24/2014, attiene al
diverso utilizzo del termine “Offerta economicamente più vantaggiosa” il quale
non indica più un criterio di valutazione delle offerte ma un concetto
generale, ovvero che l'amministrazione deve scegliere la migliore soluzione dal
punto di vista economico tra quelle offerte.
Nell'attuale
quadro normativo, discendente dall'articolo 53 della direttiva 18/2004, il
termine “offerta economicamente più vantaggiosa” indica, invece, un criterio di
valutazione delle offerte, alternativo al criterio del prezzo più basso. Tale
criterio, in alcuni contesti, veniva confuso con il criterio del prezzo più
basso, in quanto alle parole economicamente più vantaggiosa si attribuiva un
significato puramente economico.
Il
nuovo significato attribuito a tale termine risponde quindi all'esigenza di
affermare che l'amministrazione nel valutare le offerte deve scegliere quella
che è la migliore soluzione anche dal punto di vista economico.
Tale
diverso significato risulta dal considerando 89 della direttiva il quale
prevede:
La
nozione di criteri di aggiudicazione è fondamentale per la presente direttiva.
È pertanto importante che le disposizioni pertinenti siano presentate nel modo
più semplice ed efficace possibile. Ciò può essere ottenuto mediante il ricorso
al termine «offerta economicamente più vantaggiosa» in quanto concetto
prioritario, dal momento che tutte le offerte vincenti dovrebbero essere infine
scelte in base a quella che la singola amministrazione aggiudicatrice ritiene
essere la migliore soluzione dal punto di vista economico tra quelle offerte.
Per evitare confusione con il criterio di aggiudicazione attualmente noto come
«offerta economicamente più vantaggiosa» nelle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, occorre utilizzare un termine diverso per tradurre tale concetto,
il «miglior rapporto qualità/prezzo».
Da
tale presupposto discende la formulazione dell'art. 67 paragrafi 1 e 2 ove è
previsto che:
1. Fatte salve le
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al
prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi, le
amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla
base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L’offerta
economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione
aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un
approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente
all’articolo 68, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato
sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali,
connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione . …..
La
Direttiva al considerando 90 conferma, come già previsto nel considerando 46
paragrafo 1 della direttiva 18/2004, che l’aggiudicazione dell’appalto deve
essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei
principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento per
garantire un raffronto oggettivo del valore relativo delle offerte al fine di
determinare, in condizioni di effettiva concorrenza, quale sia l’offerta
economicamente più vantaggiosa.
L'offerta economicamente
più vantaggiosa può essere quindi individuata sulla base:
- prezzo più basso o del
costo più basso, con un approccio nuovo che valuta l'intero costo in termini di
costo/efficacia dell'acquisizione per l'amministrazione
- miglior rapporto
qualità/prezzo che dovrebbe sempre includere un elemento relativo al prezzo o
al costo. In tal caso l'offerta è valutata sulla base di criteri qualitativi,
ambientali e/o sociali connessi all'oggetto dell'appalto.
Con il criterio del
miglior rapporto qualità/ prezzo si indica quindi quello che attualmente è il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa .
L'art.
67 indica a titolo non esaustivo alcuni criteri che possono essere utilizzati
per valutare il miglior rapporto qualità/prezzo che in parte ripercorrono i
criteri già indicati nell'art. 53 della direttiva 18/2004 e in parte
introducono delle novità.
I criteri vengono raggruppati
in tre macro tipologie che attengono alla qualità, all'organizzazione del
personale e ai servizi post vendita/consegna:
1) La qualità comprende il pregio tecnico,
caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata
per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, la
commercializzazione e relative condizioni.
2) L'organizzazione, le
qualifiche e l'esperienza del personale che possono costituire un criterio di valutazione quando
la qualità del personale incaricato può avere un'influenza significativa sul
livello dell'esecuzione dell'appalto. La direttiva riconosce quindi la
possibilità valutare le offerte in relazione all'organizzazione, alle
qualifiche e all'esperienza del personale incaricato dell'esecuzione
dell'appalto in quanto tali elementi possono incidere sulla qualità
dell'esecuzione e sul valore economico dell'offerta. Il considerando 94
evidenzia fra le ipotesi in cui è possibile prevedere questo criterio
l'affidamento di servizi intellettuali, quali quelli di consulenza o
architettura.
Tale
previsione introduce la possibilità di valutare il curriculum del personale che
verrà utilizzato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto e
costituisce un'importante novità che si innesta nel dibattito nazionale sulla
valutazione dell'esperienza quale requisito di partecipazione o quale criterio
di valutazione. Dalla lettura combinata dell'art. 58 paragrafo 4 relativo ai
requisiti di capacità tecniche e professionali, dell'allegato XII il quale prevede
fra i mezzi di prova della capacità tecnica, i titoli di studio e professionali
del prestatore di servizi …. a condizione che non siano valutati fra i criteri
di aggiudicazione, emerge la possibilità di prevedere il curriculum fra gli
elementi che possono essere oggetto di valutazione e sempre che lo stesso non
sia previsto quale requisito di partecipazione.
Nel
caso in cui l'esperienza del personale sia oggetto di valutazione, la direttiva
prevede, al considerando 94, che le amministrazioni che si avvalgono della
facoltà di valutare l'esperienza del personale devono, con idonei strumenti
contrattuali, garantire che il personale addetto all'esecuzione soddisfi
effettivamente le norme specifiche di qualità e che tale personale possa essere
sostituito solo con il consenso dell'amministrazione che si accerta che il
personale sostitutivo sia di livello qualitativo equivalente. Il legislatore
comunitario si preoccupa che ciò che è stato promesso e oggetto di offerta e
valutazione corrisponda poi in fase di esecuzione ad un obbligo contrattuale e
di esecuzione per l'impresa al fine di garantire un'effettiva concorrenza. Tale
aspetto è di particolare importanza e occorre tenerlo presente in fase di
recepimento al fine di indirizzare in tal senso le amministrazioni a prevedere
tale obbligo nei contratti relativi a prestazioni per le quali l'esperienza del
personale è stata oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione.
3) Servizi post-vendita e
assistenza tecnica,
condizioni di consegna quali date di consegna, processo di consegna e termine
di consegna o di esecuzione. La direttiva, nel confermare che la scelta dei
criteri è demandata alle amministrazioni, individua dei principi generali per
l'applicazione dei criteri di valutazione economici e qualitativi prevedendo
che gli stessi:
1)
devono essere connessi con l'oggetto dell'appalto;
2)
devono permettere una valutazione comparativa del livello di prestazione di
ciascuna offerta rispetto all'oggetto dell'appalto;
3)
non devono conferire alle amministrazioni una libertà incondizionata di scelta
4)
devono garantire una concorrenza effettiva e leale ed essere accompagnati da
disposizioni che consentono l'efficacia verifica delle informazioni fornite
dagli offerenti.
Il
legislatore comunitario conferma quindi la necessità per le amministrazioni di
valutare e scegliere bene i criteri di valutazione e prevedere elementi
connessi all'oggetto dell'appalto e che consentano poi la verifica di quanto
offerto dalle imprese in fase di esecuzione.
Il paragrafo 3 dell'articolo
67 prevede che la connessione dei criteri di valutazione rispetto all'appalto
può riguardare qualsiasi aspetto della fornitura, del servizio o del lavoro
oggetto dell'appalto e in qualunque fase del ciclo di vita compresi fattori
coinvolti:
- nel processo specifico
di produzione, fornitura o scambio dei lavori, forniture o servizi;
- in un processo specifico
per una fase successiva del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono
parte del loro contenuto sostanziale.
La
previsione del paragrafo 3 trova il suo fondamento e motivazione nei
considerando 97,98 e 99 nei quali viene evidenziata la possibilità per le
amministrazioni di integrare considerazioni sociali ed ambientali attraverso la
definizione di criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione che
riguardino l'oggetto dell'appalto sotto ogni aspetto e in qualsiasi fase del
suo ciclo di vita dall'estrazione delle materie prime per il prodotto, alla
fase di smaltimento dello stesso, compreso fattori coinvolti nel processo di
produzione, prestazione o commercio. Nel considerando 97 sono contenuti degli
esempi di criteri e condizioni che possono essere oggetto di valutazione:
“Criteri e condizioni
riguardanti tale processo di produzione o fornitura possono ad esempio
consistere nel fatto che la fabbricazione dei prodotti acquistati non comporti
l’uso di sostanze chimiche tossiche o che i servizi acquistati siano forniti
usando macchine efficienti dal punto di vista energetico. In base alla
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, vi rientrano anche
criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell’appalto riguardanti
la fornitura o l’utilizzazione di prodotti del commercio equo nel corso
dell’esecuzione dell’appalto da aggiudicare. I criteri e le condizioni riguardanti
il commercio e le relative condizioni possono, per esempio, fare riferimento
alla provenienza del prodotto dal commercio equo, che include l’obbligo di
pagare ai produttori un prezzo minimo e una maggiorazione di prezzo. Condizioni
di esecuzione dell’appalto basate su considerazioni ambientali potrebbero
riguardare, ad esempio, l’imballaggio, la fornitura e lo smaltimento di
prodotti e, per quanto riguarda gli appalti di lavori e servizi, la riduzione
al minimo dei rifiuti o l’uso efficiente delle risorse.”
Il
considerando precisa però, ponendo quindi un limite alle amministrazioni, che “Tuttavia, la condizione di un collegamento
con l’oggetto dell’appalto esclude criteri e condizioni riguardanti la politica
aziendale generale, che non può essere considerata un fattore che caratterizza
il processo specifico di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o
dei servizi oggetto dell’acquisto. Le amministrazioni aggiudicatrici non
dovrebbero pertanto avere la facoltà di imporre agli offerenti di attuare una
determinata politica aziendale di responsabilità sociale o ambientale.”
Anche
il considerando 98 nel confermare che i criteri di aggiudicazione riguardanti
gli aspetti sociali devono essere collegati ai lavori, forniture e servizi
oggetto dell'appalto prevede che “I
criteri dovrebbero inoltre essere applicati conformemente alla direttiva
96/71/CE, quale interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, e
non dovrebbero essere scelti o applicati in modo da discriminare direttamente o
indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi
che sono parti dell’AAP o degli accordi sul libero scambio ai quali l’Unione
aderisce. I requisiti riguardanti le condizioni di lavoro fondamentali
disciplinate dalla direttiva 96/71/CE, quali le tariffe minime salariali,
dovrebbero pertanto rimanere al livello stabilito dalla legislazione nazionale
o da contratti collettivi applicati in conformità del diritto dell’Unione nel
contesto di tale direttiva. Le condizioni di esecuzione dell’appalto potrebbero
anche essere intese a favorire l’attuazione di misure volte a promuovere
l’uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro, una maggiore partecipazione delle
donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra lavoro e vita privata, la
protezione dell’ambiente o il benessere degli animali, a rispettare in sostanza
le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) e ad assumere un numero di persone svantaggiate
superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.”
Il
considerando 99 prevede, confermando l'attenzione agli aspetti sociali, poi la
possibilità di prevedere fra i criteri di aggiudicazione o fra le condizioni di
esecuzione “misure intese alla tutela
della salute del personale coinvolto nei processi produttivi, alla promozione
dell’integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi
vulnerabili nel personale incaricato dell’esecuzione dell’appalto o alla
formazione riguardante le competenze richieste per l’appalto, purché riguardino
i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto. Per esempio, tali
criteri o condizioni potrebbero riferirsi, tra l’altro, all’assunzione di
disoccupati di lunga durata, all’attuazione di azioni di formazione per
disoccupati o giovani nel corso dell’esecuzione dell’appalto da aggiudicare.
Nelle specifiche tecniche le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere
requisiti di natura sociale che caratterizzano direttamente il prodotto o
servizio in questione, quali l’accessibilità per persone con disabilità o la
progettazione adeguata per tutti gli utenti.”
Le
amministrazioni alla luce delle previsioni della direttiva hanno quindi ampi
margini di discrezionalità nell'individuazione dei criteri di valutazione delle
offerte incontrando pero i limiti derivanti:
·
dalla
connessione con l'oggetto dell'appalto inteso in senso ampio,
·
dalla
necessità di garantire una concorrenza effettiva e quindi di non conferire alle
amministrazioni una libertà incondizionata di scelta;
·
dall'essere
accompagnati da disposizioni che consentono l'efficacia verifica delle
informazioni fornite dagli offerenti.
La
direttiva contiene poi alcune importanti novità relativamente all'aspetto
economico delle offerte al fine di indirizzare le amministrazioni a valutare
con attenzione l'incidenza degli aspetti economici nella scelta del criterio di
valutazione delle offerte.
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