Consiglio di Stato, sez.
V, sentenza 13/03/2014 n° 1251
L’avvalimento
rappresenta già di per sé una deroga al principio di personalità dei requisiti
di partecipazione alla gara, e deve pertanto essere consentito solo in ipotesi
delineate in maniera rigorosa onde garantire l’affidabilità, in executivis,
del soggetto concorrente. E’, quindi, irrinunciabile la sussistenza di un rapporto diretto e
immediato tra soggetto ausiliario e soggetto ausiliato, legati da vincolo di
responsabilità solidale in relazione all’intera prestazione dedotta nel
contratto da aggiudicare.
Ne
deriva che la fattispecie di avvalimento
a cascata è da ritenersi vietata in quanto elide il necessario rapporto diretto
che deve intercorre tra ausiliaria e ausiliata, allungando e, quindi,
indebolendo, la catena che lega, innescando i relativi precipitati in punto di
responsabilità solidale, il soggetto ausiliato al soggetto ausiliario munito in
via diretta dei requisiti da concedere quo ad proceduram.
L’ordinamento di per sé prevede il collegamento societario
quale presupposto eventuale per l’avvalimento da parte di un concorrente dei
requisiti posseduti da un altro soggetto, e che in tale evenienza l’art. 49 del
D.L.vo 163 del 2006 consente di comprovare il vincolo giuridico fra i due
soggetti mediante una dichiarazione di appartenenza al gruppo societario,
dispensando l’ausiliata dalla produzione di un apposito contratto di
avvalimento; in tale evenienza, quindi, il collegamento societario non si
cumula con l’istituto dell’avvalimento, ma ne rappresenta un possibile fattore
genetico e giustificativo idoneo a dimostrare, sul piano sostanziale, una
comunanza di interessi fra i due soggetti interessati al prestito dei
requisiti. E, se così è,
l’ordinamento non consente di avvalersi di un soggetto che a sua volta utilizza
i requisiti di un altro soggetto, sia pure ad esso collegato, posto che in tal
modo verrebbe si realizzerebbe una fattispecie di avvalimento, per così dire,
“a cascata”, non ricavabile come consentita dal predetto art. 49. Va
soggiunto che – sempre come correttamente ha affermato il giudice di primo
grado - la deroga al principio di personalità dei requisiti di partecipazione
alla gara è strettamente collegata alla possibilità di avere un rapporto
diretto ed immediato con l’impresa ausiliaria, dalla quale l’impresa ausiliata
è legata in virtù della dichiarazione di responsabilità resa dalla prima e -
eventualmente -dalla stipulazione di un contratto, dal cui discende una
responsabilità solidale delle due imprese in relazione all’intera prestazione
dedotta nel contratto da aggiudicare: e l’innesto di un ulteriore passaggio tra
l’impresa che partecipa alla gara e l’impresa che possiede i requisiti
infrangerebbe per certo questo ineludibile vincolo di responsabilità che
giustifica il ricorso all’istituto dell’avvalimento ed alla deroga del
principio del possesso in proprio dei requisiti di gara. Va anche evidenziato
che l’insieme di tali argomenti è già stato condiviso dalla giurisprudenza. In
particolare, è già stato affermato che l’istituto dell’avvalimento risponde
all’esigenza della massima partecipazione alle gare consentendo ai concorrenti,
che siano privi dei requisiti richiesti dal bando, di concorrere ricorrendo ai
requisiti di altri soggetti, e che – nondimeno – l’istituto medesimo va letto
in coerenza con la disciplina di fonte comunitaria, la quale è sicuramente
deputata a favorire la massima concorrenza, ma come condizione di maggior
garanzia e di sicura ed efficiente esecuzione degli appalti; e da ciò,
pertanto, scaturisce la duplice conseguenza che la possibilità di ricorrere a soggetti ausiliari
presuppone che i requisiti mancanti siano da questi integralmente e
autonomamente posseduti, senza poter estendere teoricamente all’infinito la
catena dei possibili sub-ausiliari e che va pertanto escluso dalla gara chi si
avvale di impresa ausiliaria a sua volta priva del requisito richiesto dal
bando nella misura sufficiente ad integrare il proprio requisito di
qualificazione mancante (cfr. sul punto e tra le più recenti, ad es., Cons.
Stato, Sez. III, 1 ottobre 2012 n. 5161).
Va
anche evidenziato che, sempre secondo la giurisprudenza, il rapporto di
partecipazione societaria. anche sotto forma di holding non è certamente idoneo
a dimostrare che una delle imprese della holding medesima possa ipso facto
disporre dei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari di un’altra, e
viceversa (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 20 novembre 2008 n.
5742).
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