Procedura aperta per appalto di sola esecuzione di lavori pubblici nei settori ordinari, contratti di importo superiore a 150.000 euro, offerta al prezzo più basso. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento
ordinario, n. 80 del 22/10/2014)
In
attuazione dell’art. 64, comma 4-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
(Codice), l’Autorità ha elaborato il bando-tipo per l’affidamento degli appalti
di lavori pubblici nei settori ordinari d’importo superiore a 150.000 euro, per
i quali vige il sistema unico di qualificazione previsto dal d.P.R. 10 dicembre
2010, n. 207.
Consiste
in uno schema di disciplinare di gara contenente le norme integrative al bando
per l’affidamento degli appalti di sola esecuzione, da aggiudicarsi mediante la
procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt.
53, comma 2, lett. a), 54, comma 2, e 82 del Codice. Lo schema di disciplinare
tiene conto delle modifiche normative apportate dal d.l. 28 marzo 2014, n. 47,
convertito con modificazioni dalla l. 23 maggio 2014, n. 80 alle modalità di
partecipazione in RTI e al sistema di qualificazione, mediante il rinvio alla
nuova elencazione delle categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria
e categorie super-specialistiche prevista dalla citata norma. La nota
illustrativa riporta le indicazioni operative per la corretta gestione della
procedura di gara e sulle modalità di utilizzo del modello.
Nota
illustrativa – formato .pdf 260 kb
Schema
di disciplinare di gara – formato .pdf 400 kb – formato .doc 550 kb
Relazione
AIR – formato .pdf 100 kb
Scheda
n.1 - esempio lista categorie di lavorazioni e forniture previste per
l'esecuzione dei lavori – formato
.xls 30 kb
Scheda
n.2 - esempio dati da acquisire per l'analisi del prezzo – formato
.xls 40 kb
Con
Comunicato
del Presidente del 27 maggio 2015 depositato in data 19 giugno 2015 sono
state fornite ulteriori indicazioni alle stazioni appaltanti relative a:
1)
In tema di oneri di sicurezza aziendali, in aderenza al disposto dell’art. 87,
comma 4, del Codice, al principio di tassatività delle cause di esclusione
espresso dall’art. 46, comma 1-bis, del Codice e all’orientamento
giurisprudenziale all’epoca prevalente, l’Autorità ha espresso l’avviso che la
richiesta ai concorrenti di indicare questi oneri, per quanto sia opportuna già
in sede di offerta anche per gli appalti di lavori, possa avvenire anche in un
momento successivo in sede di verifica di congruità.
Sulla questione è recentemente
intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 20
marzo 2015 la quale, sanando il contrasto giurisprudenziale esistente, ha
ritenuto che l’obbligo di procedere alla previa indicazione dei costi di
sicurezza aziendali, pur se non dettato expressis verbis dal legislatore, si
ricavi in modo univoco da un’interpretazione sistematica delle norme
regolatrici della materia date dagli articoli 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del
2008 e 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del Codice. L’Adunanza Plenaria ha
precisato, dunque, che ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice, l’omessa
specificazione, nelle offerte per lavori, dei costi di sicurezza interni
configura un’ipotesi di «mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
presente codice» idoneo a determinare «incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta»
per difetto di un suo elemento essenziale e comporta, perciò, anche se non
prevista nella lex specialis, l’esclusione dalla procedura dell’offerta
difettosa per l’inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone
un determinato adempimento ai partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato,
Adunanza Plenaria, sentenza n. 9 del 2014).
Pertanto, al fine di garantire
l’osservanza del principio di diritto espresso nella recente pronuncia
dell’Adunanza Plenaria e di evitare di generare un errato affidamento dei
concorrenti in ordine all’assenza dell’obbligo in questione, le stazioni appaltanti sono tenute a
prevedere nei bandi di gara l’obbligo degli operatori economici di indicare
espressamente nell’offerta gli oneri di sicurezza aziendali. Di conseguenza, al
punto 1 del paragrafo 17.1 del bando-tipo n. 2 (qualunque sia la formula e
l’opzione prescelte) occorrerà inserire la seguente frase:
«La dichiarazione dovrà contenere
altresì l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 87,
comma 4, del Codice».
Anche
nel modello di dichiarazione di offerta economica allegato al bando le stazioni
appaltanti dovranno prevedere espressamente l’indicazione dei costi relativi
alla sicurezza ai sensi dell’art. 87, comma 4, del Codice.
2)
In tema di soccorso istruttorio, le stazioni appaltanti sono tenute a
coordinare il bando-tipo n. 2 con la nuova disciplina del soccorso istruttorio
introdotta dall’art. 39, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114. Pertanto, le
cause di esclusione dalla procedura di gara individuate nel bando-tipo n. 2
sono suscettibili di regolarizzazione nei modi e nei limiti chiariti
dall’Autorità nella determinazione n. 1/2015, con conseguente possibilità di
procedere all’esclusione del concorrente solo dopo l’infruttuosa richiesta di
regolarizzazione da parte della stazione appaltante.
Per le clausole del bando relative
all’esercizio del potere di soccorso istruttorio, da formulare in osservanza di
quanto indicato dall’Autorità nella determinazione n. 1/2015 e per le quali
potranno essere prese a riferimento le clausole contenute nel “Bando-tipo per
l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture” posto in
consultazione pubblica in data 18 maggio 2015, non sarà necessario motivare la
deroga al bando-tipo n. 2 nella determina a contrarre.
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