L’ambito oggettivo di
applicazione dell’art. 33, comma 3-bis del Codice Appalti è riferito ai
contratti di appalto pubblico di lavori (art. 3, comma 7), forniture (art. 3,
comma 9) e servizi (art. 3, comma 10), ivi compresi i servizi tecnici,
pienamente assoggettati alle disposizioni del Codice dei contratti.
Sono
sottratti all’obbligo di acquisizione in forma aggregata gli appalti esclusi in
tutto o in parte dall’applicazione del Codice (artt. 19-26), tra cui i servizi
dell’Allegato IIB. È sottratta, inoltre, la concessione di servizi cui si
applica solo l’art. 30 del Codice.
Lo
ha precisato l'Autorità nazionale anticorruzione con la Determinazione n. 11 del 23 settembre 2015, recante
“Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis,
decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.”.
Il
comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei Contratti stabilisce che “I comuni non
capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi
nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un
apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti
uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o
alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli
stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore
di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni
non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e
servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i
comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre
dal terzo anno successivo a quello di istituzione”.
ENTRATA IN VIGORE. Il sistema di centralizzazione degli
acquisti introdotto dal nuovo comma 3-bis dell’art. 33 – che, rispetto alla
precedente formulazione, oltre ad ampliare la platea dei destinatari
(estendendola dai soli comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti a
tutti i comuni non capoluogo di Provincia), ha ampliato anche la gamma dei
soggetti con funzioni di aggregazione – era previsto che entrasse in vigore dal
1° gennaio 2015 limitatamente all’acquisizione di beni e servizi e dal 1°
luglio 2015 per l’acquisizione di lavori (art. 23-ter, decreto legge 24 giugno
2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014,
n. 114).
Successivamente,
l’art. 8, comma 3-ter della legge 27 febbraio 2015, n. 11, modificando l’art.
23-ter, sopra richiamato, ha fissato al 1° settembre 2015 l’entrata in vigore
della disposizione de qua, sia per i lavori che per i servizi e le forniture.
Da
ultimo, l’art. 1, comma 169 della legge 13 luglio 2015, n. 107 ha previsto che
“All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive
modificazioni, le parole: «1º settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º novembre
2015»”.
DEROGHE. Le uniche deroghe all’obbligo di
procedere agli acquisti in forma aggregata sono riconosciute a favore degli
enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località colpite da eventi
sismici (Abruzzo e Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia
e Rovigo) e dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti per acquisti
di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 euro (art. 23-ter,
commi 2 e 3, d.l. 90/2014).
Nella
Determinazione n. 11/2015 l'Anac precisa che il comma 2 dell’art. 23-ter del
d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014, può essere
interpretato nel senso di esentare dall’applicazione del comma 3-bis tutte le
acquisizioni di lavori, servizi e forniture dei comuni delle zone terremotate
indipendentemente dal collegamento delle stesse con le attività inerenti la
ricostruzione. Ciò, evidentemente, fino a che la ricostruzione non potrà dirsi
terminata.
Quanto alla possibilità di fare ricorso ad una proroga tecnica dei contratti in scadenza, da più parti sollevata in termini di questione molto avvertita, si ritiene che, essendo intervenuto, da ultimo – ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge 13 luglio 2015, n. 107 – un ulteriore differimento, al 1º novembre 2015, per l’entrata in vigore della disposizione in argomento, la tematica della proroga dei contratti in essere non si ponga più in termini di attualità.
Quanto alla possibilità di fare ricorso ad una proroga tecnica dei contratti in scadenza, da più parti sollevata in termini di questione molto avvertita, si ritiene che, essendo intervenuto, da ultimo – ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge 13 luglio 2015, n. 107 – un ulteriore differimento, al 1º novembre 2015, per l’entrata in vigore della disposizione in argomento, la tematica della proroga dei contratti in essere non si ponga più in termini di attualità.
L’unica
deroga ammessa al regime della centralizzazione/aggregazione prevista dal comma
3-bis dell’art. 33 è quella prevista dal comma 2 dell’art. 23-ter del d.l.
90/2014 convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014.
Stante
l’ulteriore proroga del termine di applicazione della disposizione del comma
3-bis, che ha, di fatto, fornito più ampi margini di adeguamento alla novella
normativa in parola, non si ritengono giustificate proroghe dei contratti in
essere al fine di dare piena attuazione all’obbligo contemplato dalla citata
disposizione.
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