Il
presidente dell'ANAC ha emanato, in data 06/10/2015, un comunicato concernente
le clausole relative alle modalità di pagamento dei lavori pubblici finanziati
in tutto o in parte da soggetti esterni.
La
questione su cui si esprime l’Autorità riguarda la circostanza relativa al
fatto che in alcuni bandi di gara aventi ad oggetto l’affidamento di lavori
pubblici venga inserita una clausola che subordina l’effettuazione dei pagamenti
dovuti all'impresa esecutrice all'ottenimento di finanziamenti da parte di
soggetti terzi, come ad esempio i finanziamenti europei, oppure a risorse non
ancora a disposizione della pubblica amministrazione. In questi casi, quindi,
l’impresa che vince la gara è chiamata ad eseguire il lavoro, ma per ottenere
il pagamento di quest’ultimo deve sperare che la Pubblica amministrazione
ottenga il prima possibile il finanziamento.
Sull'argomento,
il presidente dell'ANAC richiama in primis gli articoli 81 e 97 della Costituzione, che impongono
rispettivamente di assumere un provvedimento solo in presenza di idonea
copertura finanziaria e di assicurare il buon andamento della pubblica
amministrazione, oltre all'articolo 191,
comma 1, del D. Leg.vo 267/2000 (Testo unico degli enti locali), che
consente agli enti locali di effettuare spese solo in presenza dell’impegno
contabile registrato sul relativo programma del bilancio di previsione e
l’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
finanziario.
Inoltre,
si precisa che ai sensi dell’articolo 64,
del D. Leg.vo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) il bando di
gara deve contenere, tra l’altro, le informazioni previste all'allegato IX A
dello stesso Codice comprese quelle concernenti le “modalità essenziali di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia”. Sul
punto l'ANAC precisa, infatti, che “la
stazione appaltante ha l’onere di verificare ex ante la sostenibilità
finanziaria degli interventi che intende realizzare, anche in considerazione
dei limiti posti dal patto di stabilità, garantendone la permanenza anche in
fase di esecuzione”.
Nello
stesso comunicato si ricorda che la disciplina relativa ai pagamenti deve
sempre essere conforme alla normativa vigente, di cui al D. Leg.vo 231/2002, in merito alla quale viene richiamata la Determinazione ANAC del 07/07/2010, n. 10.
Infine,
prendendo in considerazione i casi in cui i pagamenti siano subordinati a
finanziamenti ottenuti ma non ancora erogati, viene rilevato che in tali
circostanze non si garantisce la tassatività dei termini di pagamento prevista
dal diritto comunitario e nazionale, si generano problematiche in capo ai
privati relativamente alla sostenibilità della loro partecipazione alle gare e,
di conseguenza, si alterano le condizioni di concorrenza del mercato.
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