Il soccorso istruttorio è
limitato alle irregolarità relative alle dichiarazioni sostitutive dei
requisiti, avendo quindi una portata documentale formale e non sostanziale.
Lo ha precisato la quarta
sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4315/2015 depositata il 15
settembre.
La
questione centrale della controversia è la seguente: se la mancata indicazione
da parte di una società delle parti di lavori (per subappalto cottimo) non
direttamente eseguibili dall’offerente per mancanza delle specifiche
qualificazioni, poteva essere legittimamente sanata.
Secondo
il Tar Basilicata, nel caso in esame la mancata dichiarazione di subappalto dei
lavori relativi alla Categoria OS8 non poteva essere ovviata applicando il cd.
principio del soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1, D.Lg.vo n. 163/2006, in
quanto, secondo un orientamento giurisprudenziale costante e pacifico (cfr. da
ultimo C.d.S. Ad. Plen. n. 9 del 25.2.2014), il predetto principio può essere
utilizzato solo per completare e/o fornire chiarimenti sul contenuto delle
dichiarazioni presentate e non per sanare dichiarazioni mancanti e/o integrare
dichiarazioni prive di elementi essenziali e/o indispensabili perché attinente
ai requisiti di ammissione, cioè agli elementi essenziali di partecipazione.
Il
CdS dà ragione al Tar Basilicata respingendo l'argomentazione dell'appellante,
secondo il quale invece l’irregolarità poteva e doveva essere sanata, non
rivestendo il carattere della gravità ed in ragione del principio del “favor
partecipationis”, anche considerato che, ai sensi del disciplinare di gara, la
contestata carenza produceva unicamente l’obbligo di eseguire in proprio tutte
le lavorazioni previste nel contratto da aggiudicare. Ma secondo il Consiglio
di Stato, questa tesi non può trovare ingresso per un duplice ordine di
ragioni, strettamente connesse fra loro.
Il
CdS osserva che “la necessità di
indicare il soggetto subappaltatore scaturiva dal divieto di eseguire
direttamente i lavori relativi alle categorie di qualificazione (diverse da
quella prevalente), a sua volta dovuto alla carenza di qualificazione agli
stessi, ed assumeva perciò la natura di un requisito richiesto all’impresa, in
assenza del quale l’offerta non poteva essere ammessa. Emerge quindi in primo
luogo l’inesattezza della tesi per cui la mancata indicazione delle opere da
subappaltare avrebbe prodotto l’obbligo di eseguire in proprio tutte le
lavorazioni previste nel contratto da aggiudicare, atteso che, al contrario
l’appalto non poteva essere aggiudicato, stante il divieto di eseguire
direttamente determinati lavori e nel contempo la necessità che l’impresa
eseguisse tutte le lavorazioni previste dal contratto”.
Il
Tar Basilicata ha evidenziato che “……….. la Commissione giudicatrice,
consentendo alla controinteressata, che non era qualificata nella Categoria
OS8, la sanatoria dell’omessa dichiarazione del subappalto - con specifico
riferimento ai lavori di tale Categoria - oltre il termine perentorio di
presentazione delle offerte, ha violato il principio della “par condicio” tra i
concorrenti …”. Cioè, il primo giudice ha affermato - e il Consiglio di Stato
condivide tale orientamento - che l'indicazione
di subappalto, essendo finalizzata alla rimozione del divieto ad eseguire
direttamente quei lavori, costituiva un requisito di partecipazione che
pertanto, secondo consolidata giurisprudenza (cfr. ex multis, Cons. di Stato,
sez.III, n.3274/2015), doveva sussistere già in sede di presentazione
dell’offerta; era dunque onere della ditta interessata ad ottenere l’appalto
reperire ed indicare l’impresa subappaltatrice nel rispetto del termine
finalizzato a porre tutte le imprese concorrenti sul medesimo piano
concorrenziale. L’offerta incompleta della suddetta indicazione è stata quindi
legittimamente esclusa, non potendo beneficiare di alcun soccorso istruttorio.
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