mercoledì 20 gennaio 2016

LA MANCATA PRESENTAZIONE CAUZIONE DEFINITIVA COMPORTA REVOCA AGGIUDICAZIONE



L’articolo 113 del Codice Appalti, al primo comma prevede l’obbligo per l’aggiudicatario ed esecutore dell’appalto di costituire una garanzia fideiussoria, con l’ulteriore previsione (comma 4) che la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento.
“Trattasi, com’è agevole intuire dalla natura e finalità connesse a tale prestazione, di un adempimento dovuto, la cui inadempienza va collegata al mero fatto dell’affidatario senza alcuna discrezionalità da parte della stazione appaltate in ordine alle conseguenze del mancato adempimento”.
Lo ha ribadito la quarta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 34/2016 depositata lo scorso 8 gennaio.
Per quanto riguarda i tempi di presentazione di tale garanzia “la normativa del T.U. degli appalti alcunché precisa; nondimeno appare ragionevole ritenere, avuto riguardo alla ratio della cauzione, chiaramente ravvisabile nella garanzia della puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali, che il termine ultimo entro il quale produrre il documento in questione sia quello che coincide con la stipula del contratto di appalto”.
Il Consiglio di Stato precisa che “la decadenza opera in via automatica, senza che residuino, a fronte della constatata inerzia a carico del soggetto aggiudicatario, margini di discrezionalità e/o poteri di esperire al riguardo altre indagini”.

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