L’articolo
113 del Codice Appalti, al primo comma prevede l’obbligo per l’aggiudicatario
ed esecutore dell’appalto di costituire una garanzia fideiussoria, con
l’ulteriore previsione (comma 4) che la mancata costituzione della garanzia di
cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento.
“Trattasi,
com’è agevole intuire dalla natura e finalità connesse a tale prestazione, di
un adempimento dovuto, la cui inadempienza va collegata al mero fatto dell’affidatario
senza alcuna discrezionalità da parte della stazione appaltate in ordine alle
conseguenze del mancato adempimento”.
Lo
ha ribadito la quarta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 34/2016
depositata lo scorso 8 gennaio.
Per
quanto riguarda i tempi di presentazione di tale garanzia “la normativa del
T.U. degli appalti alcunché precisa; nondimeno appare ragionevole ritenere,
avuto riguardo alla ratio della cauzione, chiaramente ravvisabile nella
garanzia della puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali, che il
termine ultimo entro il quale produrre il documento in questione sia quello che
coincide con la stipula del contratto di appalto”.
Il
Consiglio di Stato precisa che “la decadenza opera in via automatica, senza che
residuino, a fronte della constatata inerzia a carico del soggetto
aggiudicatario, margini di discrezionalità e/o poteri di esperire al riguardo
altre indagini”.
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