Sentenza
n.880/2016 della quarta sezione del Consiglio di Stato depositata il 3 marzo
2016.
“La
giurisprudenza del CdS ha ripetutamente affermato l’esigenza, ricavata dalle
disposizioni dell’art. 49” del Codice Appalti, “che il contratto di avvalimento rechi una esplicita ed esauriente
indicazione del relativo oggetto, in particolare che le risorse ed i mezzi da
prestare alla ditta ausiliata siano indicati in modo determinato e specifico”.
Il
CdS però osserva che “l’intensità del dovere di specificazione, sulla base di
una lettura complessiva dello stesso art. 49, può essere diversamente
determinata, atteso che tale norma richiama in più punti la possibilità che la
“lex specialis concursus” rechi una disciplina del contenuto del contratto di
avvalimento “in relazione ad una specifica gara” (comma 1 dell’art. 49) o con
specifico riguardo alle “risorse necessarie” (comma 2 lett. f del medesimo
articolo) per l’appalto”.
Si
precisa che la verifica se la scelta di avvalersi di altra ditta risponda ai
criteri generali richiesti dall’art. 49 “è
necessaria anche in caso di avvalimento infragruppo in consorzio stabile che non esime da tale osservanza,
in applicazione del principio di completezza che regola l’offerta d’appalto a
fronte di sempre possibili carenze di capacità presentate dalle ditte
componenti il gruppo”.
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