Sentenza
n. 2438/2016 della seconda sezione civile della Cassazione pubblicata l'8
febbraio 2016.
L'obbligo
di consegnare il certificato di agibilità grava ex lege sul venditore, in base
all'art. 1477, terzo comma, del codice civile.
Pertanto,
il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva
di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di
conformità alla concessione edilizia, pur se il mancato rilascio dipende da
inerzia del Comune - nei cui confronti peraltro è obbligato ad attivarsi il
promittente venditore – è giustificato, poiché l'acquirente ha interesse ad
ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione
economico-sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all'acquisto, e cioè la
fruibilità e la commerciabilità del bene.
La
suprema Corte osserva che “la consegna del certificato di abitabilità
dell'immobile oggetto del contratto, ove questo sia un appartamento da adibire
ad abitazione, pur non costituendo di per sé condizione di validità della
compravendita, integra un'obbligazione incombente sul venditore ai sensi
dell'art. 1477 cod. civ., attenendo ad un requisito essenziale della cosa
venduta, in quanto incide sulla possibilità di adibire legittimamente la stessa
all'uso contrattualmente previsto. Il venditore-costruttore ha dunque l'obbligo
di consegnare all'acquirente dell'immobile il certificato, curandone la
richiesta e sostenendo le spese necessarie al rilascio, e l'inadempimento di
questa obbligazione è ex se foriero di danno emergente, perché costringe
l'acquirente a provvedere in proprio, ovvero a ritenere l'immobile tal quale,
cioè con un valore di scambio inferiore a quello che esso diversamente avrebbe,
a prescindere dalla circostanza che il bene sia alienato o comunque destinato
all'alienazione a terzi”.
L'onere
di allegazione e di prova della perdurante possibilità di procurare il
certificato grava sulla parte che è tenuta alla consegna. “Nel caso di specie,
la parte promittente venditrice non ha dimostrato di poter onorare l'impegno, e
quindi sussiste l'inadempimento e, con esso, il relativo danno”, osserva la
Cassazione.
Nessun commento:
Posta un commento