Con
la nota 10 febbraio 2016, n. 2597, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito
alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende
fornitrici di calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili quali definiti
all’articolo 89, comma 1, lettera a).
Il
d.lgs. n. 81/2008, negli artt. 26 e 96, ha preso in considerazione le mere
forniture di materiali ed attrezzature. In particolare l’art. 96, comma 1, lett.
g), del d.lgs. n. 81/2008 ha stabilito che “i datori di lavoro delle imprese
affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso m cui nel cantiere operi
unii unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: […] redigono
il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera b)”.
Il
successivo comma 1-bis del medesimo art. 96 ha precisato che “la previsione di
cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o
attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 26” con il quale sono stati fissati gli obblighi connessi ai
contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.
L’art.
26, comma 3-bis, del decreto in parola, ha stabilito che l’obbligo di redazione
del DUVRI (di cui al precedente comma 3 dello stesso articolo) non si applica
“ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o
attrezzature”.
Dalla
lettura coordinata dei due articoli citati del d.lgs. n. 81/2008 si desume che
le imprese che effettuano una “mera fornitura di materiali o attrezzature” sono
esonerate sia dall’obbligo di redazione del POS, per effetto dell’art. 96,
comma 1 bis, sia dall’obbligo di partecipazione alla redazione del DUVRI, per
effetto dell’art. 26, comma 3-bis. fermi restando comunque per tali aziende gli
obblighi di cooperazione, coordinamento e condivisione delle informazioni
relative alla sicurezza delle loro operazioni, con l’azienda appaltatrice ai
sensi dell’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.
In
quali casi la fornitura di calcestruzzo possa essere considerata una “mera
fornitura di materiali”, tali da poter rientrare nel disposto di cui all’art.
96, co 1 bis, e quindi esonerare le imprese dalla redazione del POS?
Per
risolvere tale questione la Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro è intervenuta con la
redazione di una procedura per la fornitura in cantiere approvata il 19/01/2011
e diffusa con Lettera Circolare del 10/02/2011, con la quale sono fornite
indicazioni operative relativamente alle “informazioni da scambiarsi in materia
di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il
rapporto fra fornitore e impresa cliente” ed alle procedure da seguire in tali
operazioni a garanzia della “sicurezza dei lavoratori coinvolti a partire dal
momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte
dell’impresa edile fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione”.
La
citata Lettera Circolare, inoltre, impartisce precise indicazioni sulle
procedure di sicurezza che deve rispettare il lavoratore dell’impresa
fornitrice che, nel caso di “mera” fornitura, “non deve
partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve
tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa”
(cfr. 6.3.2 Scarico in benna o secchione e 6.4 Operazioni di pompaggio),
cosicché, in caso contrario, si deve ritenere di essere in presenza di una fornitura
e posa in opera.
Nell’ipotesi
di fornitura di materiali e/o attrezzature, è pertanto necessario che
l’ispettore verifichi precisamente se si tratti di una “mera” fornitura oppure
di una vera e propria fornitura e posa in opera (in quest’ultima il fornitore
partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere).
Nel
primo caso non si potrà esigere il POS o il DUVRI per effetto, rispettivamente,
degli artt. 96, comma 1-bis, e 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, ma si
dovrà verificare che sia stata data attuazione a quanto disciplinato dall’art.
26, comma 2, del medesimo d.lgs.
La
procedura per la fornitura di calcestruzzo, approvata dalla Commissione
consultiva permanente ed emanata con lettera circolare del Ministero del
10/02/2011, dà applicazione al citato art. 26, comma 2.
Viceversa,
nel secondo caso (fornitura e posa in opera), l’ispettore dovrà verificare la
presenza del POS, ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. g) del d.lgs. n.
81/2008, e l’analisi dei rischi interferenti nel PSC o nel DUVRI.
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