Con
la Dgr 8 febbraio 2016, n. X/4792, la Regione Lombardia ha approvato le
"Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto
ambientale e negli studi preliminari ambientali", in revisione delle
"linee guida per la componente ambientale salute pubblica degli studi di
impatto ambientale" del 2014.
Il
nuovo testo del capitolo 3, 'Il percorso metodologico', è diviso in due parti.
La componente salute pubblica nello studio preliminare ambientale tratta del
percorso da svolgere per i progetti sottoposti alla procedura di verifica di
assoggettabilità alla Via, al termine del quale il proponente può arrivare a
dimostrare che dal progetto non si attendono effetti significativi sulla salute
della popolazione e pertanto le attività di studio e approfondimento terminano
con le relative motivazioni. Se invece tali effetti non si possono
oggettivamente escludere, le linee guida suggeriscono di passare direttamente
alla redazione di uno studio di impatto ambientale e quindi sottoporre il
progetto alla procedura di Via. In particolare, nel paragrafo 'La componente
salute pubblica nello studio d'impatto ambientale', il percorso definito prevede
che il proponente affronti la componente in modo progressivamente più
dettagliato, secondo uno schema di 'quesito/risposta alternativa' così
concepito: "Il progetto prevede emissioni/scarichi nelle matrici
ambientali?", "Esiste popolazione direttamente esposta?",
"Quali sono gli effetti attesi sulla salute?".
Le
Linee guida si applicano obbligatoriamente per i tutti progetti di derivazioni
d'acqua a uso idroelettrico, impianti di trattamento rifiuti, progetti di cave.
Le Ats sono incaricate di garantire la fase di consultazione e di fornire, nei
tempi congruenti con le procedure di legge, il proprio contributo valutativo a
tutte le autorità competenti. E’ prevista una fase obbligatoria di
consultazione e confronto con le Ats, da sviluppare propedeuticamente al
deposito dell'istanza di Via e della relativa documentazione a corredo". Le
nuove disposizioni si applicano alle procedure la cui istanza sarà depositata
successivamente alla pubblicazione della Delibera di Giunta regionale sul Burl
e alle istruttorie di Via e "verifica di assoggettabilità" non ancora
concluse a tale data e per le quali non siano ancora trascorsi rispettivamente
45 (per le verifiche di assoggettabilità) e 90 giorni (per la Via) dalla data
di pubblicazione dell'avvenuto deposito dell'istanza e della relativa
documentazione tecnica.
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