L'Autorità
anticorruzione ha pubblicato il Comunicato del Presidente del 17 febbraio 2016
che fornisce indicazioni sull’applicazione delle norme sugli obblighi di
trasmissione all’Anac delle varianti in corso d’opera (art. 37, d.l. 24 giugno
2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114).
Rimangono
confermati i criteri principali come chiariti nel Comunicato del 17 marzo 2015:
le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere
all’ANAC la documentazione di cui all’art.37, comma 1, legge n.114/2014, qualora:
-
l’importo dell’appalto a base di gara sia superiore alla soglia comunitaria di
cui all’art.28 del d.lgs. n.163/2006;
-
la variante sia superiore al 10 % dell’importo del contratto originario.
Le
stazioni appaltanti, in applicazione dell’art. 6, comma 9, del d.lgs. 163/2006,
sono tenute alla trasmissione all’ANAC della documentazione di cui all’art. 37,
comma 1, legge n.114/2014, anche nei seguenti casi:
-
nel caso in cui il superamento del 10% sia determinato dal cumulo di più
fattispecie di variante, purché almeno una sia riconducibile a quelle
individuate dal primo comma dell’art.37 legge n. 114/2014 (ad esempio, ex art.
132, comma 1, lett. b) e art 132, comma 3, secondo periodo, ovvero, ex art.
132, comma 1, lett. c), e art.205 del d.lgs. 163/2006);
-
nei contratti misti con prevalenza di servizi o di forniture, nella misura in
cui la variante riguardi l’esecuzione di lavori e l’importo dei lavori stessi
(a base di gara) sia superiore alla soglia comunitaria;
-
per le varianti relative ad appalti nei settori speciali o relative ad
interventi emergenziali sottoposti a deroga;
-
per le varianti ripetute relative ad un medesimo appalto, qualora, ferme
restanti le altre soglie e condizioni, il loro importo complessivo superi il
10% dell’importo originario del contratto; in tal caso, il termine di 30 giorni
decorre dall’approvazione della variante che determina il superamento della
soglia del 10% del contratto originario.
Con
il nuovo Comunicato del 17 febbraio 2016, l'Anac anticipa gli effetti della
riforma del codice appalti attraverso alcune interpretazioni estensive.
Per
quanto riguarda il settore delle concessioni “inclusi i concessionari
autostradali, non sussistendo deroghe di sorta, l’obbligo di trasmissione ex
art. 37, d.l. 90/2014 (conv. con l. legge 114/2014) ricorre tout court.
L’obbligo di trasmissione deve essere ottemperato entro trenta giorni
dall’approvazione della variante in corso d’opera da parte dell’ente
concedente”.
Altro
chiarimento importante concerne il criterio del cumulo con le varianti adottate
prima dell’entrata in vigore del d.l. 90/2014. L'Autorità anticorruzione
precisa che “la previsione normativa secondo cui la comunicazione all’ANAC deve
riguardare le varianti «di importo eccedente il 10 per cento dell’importo
originario del contratto» deve essere interpretata nel senso che devono essere
considerate anche le varianti adottate prima dell’entrata in vigore del d.l.
90/2014 ai fini dell’incidenza sulla soglia di rilevanza”.
La
cumulabilità “consentirà di ottenere una rappresentazione corretta degli
interventi in variante e dei maggiori costi sostenuti nella loro effettiva
quantificazione nella fase esecutiva del contratto”.
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