Terza
sezione del Tar Campania, sentenza n. 137/2016 depositata il 13 gennaio 2016.
Il
carattere precario di un’opera edilizia va valutata con riferimento non alle
modalità costruttive bensì alla funzione cui essa è destinata.
Pertanto,
non possono essere considerate quali opere destinate a soddisfare esigenze
meramente temporanee quelle adibite ad un utilizzo perdurante nel tempo, tale
per cui l'alterazione del territorio – circostanza decisiva ai fini
dell’autorizzazione paesaggistica - non può essere considerata irrilevante.
Laddove
“si realizzi un manufatto destinato ad un uso prolungato nel tempo, anche in
assenza di immobilizzazione al suolo o al solaio, la precarietà dello stesso non
dipende dai materiali impiegati o dal suo sistema di ancoraggio al suolo, bensì
dall'uso al quale il manufatto è rivolto e va quindi valutata alla luce
dell'obiettiva ed intrinseca destinazione naturale dell’opera, senza che
rilevino le finalità, ancorché temporanee, date o auspicate dai proprietari”.
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