L'Inail
con la circolare n. 10 del 21 marzo 2016, ha comunicato che dal 22 marzo 2016,
sono in vigore semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come stabilito dal d.lgs.
151/2015 e recepito dalla circolare Inail n. 10 del 21 marzo 2016.
A
partire da tale data, l'obbligo di trasmissione telematica del certificato
medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico
certificatore o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza, e non
più del datore di lavoro. Il medico o il legale rappresentante della struttura
sanitaria, precedentemente profilato provvede all’inoltro all’Inail,
esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite la struttura
sanitaria competente al rilascio.
Per
l’abilitazione ai servizi online il medico o il legale rappresentante della
struttura sanitaria devono inviare apposita richiesta alla sede Inail
competente per territorio.
In
caso di malattia professionale l'invio del certificato medico vale, ai fini
assicurativi e per le malattie contenute nell'elenco di cui all'art 139 t.u.
1124/1965, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di denuncia.
Resta
a carico del datore di lavoro l'obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio
all'Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni
da quello in cui ne ha avuto notizia. Il datore di lavoro, nella denuncia, deve
obbligatoriamente inserire i dati relativi al numero identificativo e la data
rilascio del certificato medico.
L’Inail
ha l’obbligo di trasmettere all'autorità di pubblica sicurezza le informazioni
relative alle denunce di infortunio con prognosi superiore a trenta giorni o a
cui è conseguito un infortunio mortale.
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