Nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016 è stata pubblicata la Legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 30 dicembre 2015, n.210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (c.d. Decreto Milleproroghe 2016).
La
Legge è entrata in vigore a partire dal
27 febbraio 2016.
Contestualmente
è stato pubblicato il testo del Decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (in
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2015), coordinato
con la suddetta Legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21.
Contenuti
rilevanti:
ANTICIPAZIONE PREZZO 20%
APPALTATORE. Viene
prorogato di 7 mesi, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, il
termine (previsto dall'art. 8, comma 3-bis, del D.L. 192/2014) fino al quale
l'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore, per i contratti relativi
a lavori, è elevata dal 10% al 20%.
DIMOSTRAZIONE DEI
REQUISITI DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI. Sono prorogati di sette mesi, dal 31 dicembre 2015 al 31
luglio 2016, i termini (previsti dai commi 9-bis e 15-bis dell'art. 253 del
D.Lgs. n. 163/2006) fino ai quali si applicano alcune agevolazioni transitorie
rispetto al regime ordinario relativo alla dimostrazione dei requisiti degli
esecutori di lavori pubblici e dei prestatori di servizi relativi ai servizi di
architettura e di ingegneria ai fini, rispettivamente, della qualificazione e
delle procedure di affidamento.
ESCLUSIONE AUTOMATICA
DELLE OFFERTE ANOMALE.
La dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, è prevista per il termine (previsto
dal comma 20-bis del citato art. 253) fino al quale le stazioni appaltanti
possono applicare le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124,
comma 8, che consentono l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai
contratti di lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro e di servizi
e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro (c.d. contratti sotto-soglia,
cioè di importo inferiore alle soglie comunitarie previste dall'art. 28 del
Codice).
ATTESTAZIONI SOA. Proroga di sette mesi, fino al 31
luglio 2016, della disciplina transitoria (di cui dall'art. 189, comma 5, del
Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 163/2006) in base alla quale, ai fini
della qualificazione come contraente generale, il possesso dei requisiti di
adeguata idoneità tecnica ed organizzativa può essere sostituito dal solo
possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione
(SOA) per importo illimitato a seconda delle categorie di opere generali
presenti nelle varie classificazioni.
Confermata
per altri sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la possibilità, per i contraenti
generali, di documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle
attestazioni SOA possedute.
REQUISITO DELLA CIFRA D’AFFARI
DI CUI ALL’ART.61 COMMA 6.
Prevista la proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, del termine
(previsto dal comma 19-bis dell'art. 357 del regolamento di attuazione ed
esecuzione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 207/2010) fino al
quale, ai fini della qualificazione degli esecutori dei lavori, per la
dimostrazione, da parte dell'impresa, del requisito della cifra di affari
realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo
di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del
decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.
PUBBLICITA’ BANDI DI GARA. Proroga di un anno, vale a dire fino al
1° gennaio 2017, del termine per l'entrata in vigore delle disposizioni
(contenute nell'art. 26 del D.L. 66/2014) che – in tema di obblighi di
pubblicità, relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (Decreto Legislativo 163/2006) –
prevedono la soppressione dell'obbligo di pubblicazione sui quotidiani per
estratto del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei
settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria.
SISTRI. Sono prorogati di un anno, ossia fino
al 31 dicembre 2016, rispettivamente il periodo in cui continuano ad applicarsi
gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti
alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti –
SISTRI e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il
termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del
SISTRI.
Sono
dimezzate le sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del
pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (previste dai commi 1 e 2
dell'articolo 260-bis del D.Lgs. 152/2006 e applicabili dal 1° aprile 2015).
Tale riduzione opera fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo
con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità
individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica (bandite dalla Consip
S.p.A. il 26 giugno 2015).
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