Come
più volte precisato dalla giurisprudenza, la cooptazione è un istituto di
carattere speciale che abilita un soggetto, privo dei prescritti requisiti di
qualificazione (e, dunque, di partecipazione), alla sola esecuzione dei lavori
nei limiti del 20%, in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione
SOA , per cui il soggetto cooptato :
-
non può acquistare lo status di concorrente;
-
non può acquistare alcuna quota di partecipazione all’appalto;
-
non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi;
-
non può prestare garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente;
-
non può, in alcun modo, subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da
eseguire.
Il
ricorso alla cooptazione, alla luce del carattere eccezionale e derogatorio
dell’istituto deve, inoltre, necessariamente scaturire da una dichiarazione
espressa ed inequivoca del concorrente, per evitare che un uso improprio della
stessa consenta l’elusione della disciplina inderogabile in tema di
qualificazione e di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica . Consiglio di Stato Sentenza n. 4278 del
27/08/2013
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