Con
l'ordinanza n.636/2016 depositata il 17 febbraio 2016, la quinta sezione del
Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea il
seguente quesito interpretativo: “se sia
compatibile con l’art. 48 direttiva CE 31 marzo 2004, n. 18 una norma come
quella di cui al già analizzato art. 53, comma 3, d.lgs. 16 aprile 2006, n.
163, che ammette alla partecipazione un’impresa con un progettista “indicato”,
il quale, secondo la giurisprudenza nazionale, non essendo concorrente, non
potrebbe ricorrere all’istituto dell’avvalimento”.
-
Rilevato che il citato art. 53, comma 3, del codice dei contratti pubblici
(d.lgs. n. 163-2006) stabilisce che: “Quando il contratto ha per oggetto anche
la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono
possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti
qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con
soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti
richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente
titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l’ammontare delle spese
di progettazione comprese nell’importo a base del contratto”;
-
Ritenuto che il Consiglio di Stato (così come l’Autorità di Vigilanza) hanno
respinto la possibilità che il progettista “indicato” ai sensi della predetta
norma possa a sua volta qualificarsi mediante l’istituto dell’avvalimento,
regolato dalla legislazione azionale nel successivo art. 49 d.lgs. n. 163-2006,
sulla base di fondamentali criteri esegetici:
a)
il criterio letterale posto dall’art. 49, per il quale solo “il concorrente”
singolo, consorziato o raggruppato può ricorrere all’avvalimento trattandosi di
un istituto di soccorso al concorrente in sede di gara per cui va escluso chi
si avvale di soggetto ausiliario a sua volta privo del requisito richiesto dal
bando;
b)
il fatto che se il progettista indicato non è legato da un vincolo negoziale
con la stazione appaltante, a maggior ragione non è legato il suo ausiliario
che è soggetto terzo che non può offrire alcuna garanzia all’Amministrazione:
solo il concorrente assume infatti obblighi contrattuali con la pubblica
amministrazione appaltante tanto che l’ausiliario, a mente dell’art. 49, comma
2, lett. d), si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere
a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente mediante
apposita dichiarazione; inoltre l’ausiliario diventa ex lege responsabile in
solido con il concorrente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto
(art. 49, comma 4) e la responsabilità solidale, che è garanzia di buona
esecuzione dell’appalto, può sussistere solo in quanto la impresa ausiliaria
sia collegata contrattualmente al concorrente tant’è che l’art. 49 prescrive
l’allegazione, già in occasione della domanda di partecipazione, del contratto
di avvalimento;
-
Rilevato, inoltre, che il disposto di cui al citato art. 53, comma 3, d.lgs. 16
aprile 2006, n. 163 si limita a statuire che il progettista qualificato, del
quale l’impresa concorrente intenda “avvalersi” in alternativa alla costituzione
di un’A.T.I. con il medesimo, debba essere semplicemente indicato, non
prescrivendo la norma in questione che debbano anche prodursi in sede di gara
le dichiarazioni contemplate dall’art. 49 stesso decreto per la disciplina
dell’istituto dell’avvalimento negli appalti di lavori, servizi e forniture, ed
imposte all’impresa ausiliaria avvalente (dichiarazione dell’impresa avvalente
di impegno a mettere a disposizione dell’impresa avvalsa le risorse necessarie
all’esecuzione del contratto; dichiarazione dell’impresa avvalente di non
partecipare alla gara in proprio o quale associata o consorziata e di non
trovarsi in situazioni di controllo ex art. 34, co. 2 del Codice con altra
impresa contestualmente partecipante alla gara, etc.) o alla impresa partecipante
avvalsa (contratto di avvalimento intercorso con l’impresa ausiliaria
avvalente);
-
Rilevato che, secondo la giurisprudenza amministrativa nazionale, nel caso del
sistema di selezione costituito dall’appalto integrato il progettista prescelto
dall’impresa partecipante ed indicato alla stazione appaltante non assume la
qualità di concorrente, la quale compete unicamente all’impresa, rimanendo il
primo un mero collaboratore esterno, la cui posizione non rileva nei rapporti
con l’Amministrazione appaltante;
-
Rilevato inoltre che, sempre secondo la giurisprudenza amministrativa
nazionale, nel caso in cui sia lo stesso progettista indicato a ricorrere ai
requisiti posseduti da terzi, ciò comporterebbe potenzialmente una catena di
avvalimenti di “ausiliari dell’ausiliario”, non consentendo un controllo
agevole da parte della stazione appaltante in sede di gara sul possesso dei
requisiti dei partecipanti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 1° ottobre 2012,
n.5161);
-
Rilevato, tuttavia, che secondo la giurisprudenza comunitaria (cfr., da ultimo
da Corte di giustizia, 10 ottobre 2013, C-94/12) l’istituto dell’avvalimento si
applica non ai soli concorrenti ma a tutti gli operatori economici, tenuti a
qualsiasi titolo a dimostrare il possesso dei requisiti in sede di gara;
-
Ritenuto, inoltre, che la giurisprudenza amministrativa nazionale (cfr., da
ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 13 marzo 2014, n. 1251) ha anche statuito
che l’avvalimento rappresenta già di per sé una deroga al principio di
personalità dei requisiti di partecipazione alla gara, e deve pertanto essere
consentito solo in ipotesi delineate in maniera rigorosa onde garantire
l’affidabilità, in executivis, del soggetto concorrente ed è, quindi, irrinunciabile
la sussistenza di un rapporto diretto e immediato tra soggetto ausiliario e
soggetto ausiliato, legati da vincolo di responsabilità solidale in relazione
all’intera prestazione dedotta nel contratto da aggiudicare; ne deriva che la
fattispecie di avvalimento a cascata è da ritenersi vietata in quanto elide il
necessario rapporto diretto che deve intercorrere tra ausiliaria e ausiliata,
allungando e, quindi, indebolendo, la catena che lega, innescando i relativi
precipitati in punto di responsabilità solidale, il soggetto ausiliato al
soggetto ausiliario munito in via diretta dei requisiti da concedere quo ad
proceduram.
1 commento:
Vi consiglio di consultare il blog www.easyius.it
Ho letto che è in discussione al Consiglio di Stato la questione dell'avvalimento e del soccorso istruttorio
http://easyius.it/lavvalimento-e-il-soccorso-istruttorio-ladunanza-plenaria-e-chiamata-a-pronunciarsi/
Posta un commento