martedì 6 novembre 2012

ANNOTAZIONE NEL VERBALE DELLA DURATA DELLE OPERAZIONI DI GARA


In alcuni casi la durata delle operazioni di gara può essere considerata un elemento essenziale, in altri casi invece può risultare superflua. Infatti secondo la giurisprudenza amministrativa  "In materia di gare pubbliche di appalto l'indicazione della durata delle operazioni verbalizzate (e, quindi, dell'orario di inizio e di chiusura della seduta collegiale) in alcuni casi può essere considerato un elemento essenziale (ad esempio, per i verbali delle commissioni di concorso, perché tale dato può essere necessario per controllare la ponderatezza delle relative determinazioni); in altri casi, cioè nelle ipotesi in cui si evince altrimenti che la valutazione sia stata attenta e ponderata può risultare, invece, superflua. In sostanza le lacune del verbale possano causare l'invalidità dell'atto verbalizzato solo nel caso in cui esse riguardino aspetti dell'azione amministrativa la cui conoscenza risulti necessaria per poterne verificare la correttezza; mentre quelle che riguardano aspetti diversi e non determinanti danno luogo a mere irregolarità formali non idonee a comportare l'illegittimità dell'atto che tali omissioni presenti" (Cons. Stato V, 22.2.2011 n. 1094).
Ad avviso dei Giudici amministrativi laziali il caso di specie rientra nella seconda categoria dei casi  in quanto la mancata indicazione dell’orario degrada a mera irregolarità non potendosi seriamente revocare in dubbio, in mancanza di concreti indizi di segno contrario, l’attendibilità della determinazione amministrativa ovvero la ponderatezza del relativo esame svolto dalla commissione. Tar Lazio con sentenza n. 8015 del 21.09.2012

lunedì 5 novembre 2012

GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA


Modificato, con efficacia dal 17 ottobre 2012, l'articolo 75, comma 3, del Codice dei contratti in materia di soggetti abilitati a rilasciare le cauzioni, ad opera dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169

Art. 75. Garanzie a corredo dell'offerta
(art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater, legge n. 109/1994 come novellato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art. 100, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)

1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 2-bis, lettera c), legge n. 135 del 2012)
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
(comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, d.lgs. n. 169 del 2012)
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 152 del 2008)
8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 

IL CONTRAENTE GENERALE


“La figura del contraente generale si caratterizza per l’assunzione – a proprio rischio – di un obbligo di risultato che presuppone un’autonomia organizzativa e gestionale ben più ampia di quella riconosciuta in capo all’appaltatore. In materia di sicurezza, la normativa di settore consente al soggetto aggiudicatore di affidare al contraente generale le funzioni proprie del responsabile dei lavori. Tale previsione trova la sua ratio proprio nella necessità di tener conto delle peculiarità tipiche del contraente generale che, ove intenda realizzare le opere avvalendosi di terzi, assume le funzioni tipiche di committente dei lavori appaltati.” (Parere AVCP del 20/05/2009 rif.AG17-09)

“L’istituto del Contraente generale si caratterizza per la libertà di forme nella realizzazione dell’opera di cui il Contraente Generale – soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico realizzativa e finanziaria individuato a seguito di procedura ristretta – può disporre, oltre che per l’assunzione, da parte dello stesso, dell’onere relativo all’anticipazione temporale del finanziamento necessario nonchè dell’obbligazione per il risultato complessivo dell’opera.
In particolare, al Contraente Generale viene affidata, oltre all’esecuzione con qualsiasi mezzo dell’opera, lo sviluppo del progetto definitivo, la progettazione esecutiva, il prefinanziamento totale o parziale, l’acquisizione delle aree di sedime, l’individuazione delle modalità gestionali dell’opera e di selezione dei soggetti gestori e l’indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità (art. 176, comma 2, D.lgs. n. 163/2006).
Per quanto attiene alla realizzazione dell’opera, i lavori possono essere eseguiti direttamente dal Contraente Generale, qualora sia dotato della richiesta qualificazione, oppure possono essere affidati a soggetti terzi, a loro volta debitamente qualificati, i quali possono ulteriormente subaffidarli nei limiti ed alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici (art. 176, comma 7, D.lgs. n. 163/2006).
La posizione del Contraente Generale va oltre quella di mero appaltatore, essendo investito di un ventaglio più ampio di funzioni e poteri (art. 176, comma 2, D.lgs. n. 163/2006), alcuni dei quali tipici della stazione appaltante.
Tra questi poteri che differiscono da quelli propri dell’appaltatore, v’è quello di affidamento a terzi, in toto, della realizzazione dell’opera. Il contratto di appalto tipico consente il subappalto nei limiti del 30% (art. 118, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006). Nel caso del Contraente Generale, l’affidamento, anche totale, a terzi dell’esecuzione dei lavori, senza necessità di rispettare le norme dell’evidenza pubblica, sembra rientrare piuttosto nel concetto di “esecuzione con qualsiasi mezzo” ed essere funzionale all’esigenza del legislatore di superare gli ostacoli giuridici e di realizzare concretamente e velocemente i progetti ritenuti strategici e di interesse nazionale che era alla base della “legge obiettivo” e del conseguente D.Lgs. n.190/2002. Conseguentemente, l’affidamento a terzi da parte del Contraente Generale sembra più correttamente assimilabile, su un piano sistematico, come evidenziato da parte della dottrina, all’esercizio di una funzione pubblicistica di individuazione del committente, in analogia a quanto previsto per la concessione di lavori pubblici.
Tale interpretazione sembra avvalorata dalla circostanza che il terzo affidatario può, a sua volta, subaffidare i lavori, nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici (art. 176, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006). In sostanza, il terzo affidatario, più che come subappaltatore (che, in quanto tale, a norma dell’art. 118, comma 9, del D.lgs. n. 163/2006, non potrebbe ulteriormente subappaltare) sembra qualificarsi come appaltatore, nei confronti del Contraente Generale, di tutta o parte dell’opera da realizzare.“ (Parere AVCP del 20/03/2008 AG6-08)

domenica 4 novembre 2012

INCOMPATIBILITA' EX ART. 90, C.8


L’art. 90, comma 8, del codice dei contratti (d.lgs. 163/2006) risponde all’esigenza di assicurare par condicio, trasparenza e concorrenzialità nello svolgimento delle procedure a evidenza pubblica, ciò in particolare mirando a evitare che colui che ha avuto una parte determinante nell’elaborazione del progetto posto a base di gara possa poi concorrere all’aggiudicazione della stessa.
Ai fini della declaratoria di incompatibilità, la giurisprudenza nazionale e comunitaria richiede la presenza di indizi seri, precisi e concordanti sulla circostanza che il partecipante alla gara, o il soggetto a questo collegato, abbia rivestito un ruolo determinante nell'indirizzo delle scelte dell'amministrazione o ne abbia ricevuto un tale flusso di informazioni riservate da falsare la concorrenza (C. Stato, V, n. 36 del 2008, cit.).
Con il conforto dell’acquisizione di un apposito parere espresso nel caso sotto giudizio dalla Avvocatura dello Stato, il Tribunale ha escluso l’operatività, in via di principio, di qualsiasi automatismo in merito alla suddetta incompatibilità. Il Collegio ha affermato la devoluzione, in concreto, della valutazione circa la sussistenza o meno del divieto per incompatibilità del duplice ruolo, alla stazione appaltante. Quest’ultima, sulla scorta del concreto atteggiarsi dei ruoli e dell’oggetto delle attività prestate nella duplice veste dal professionista, avrebbe dovuto valutare la sussistenza o meno di una posizione di indebito vantaggio scaturente per la concorrente rispetto alle altre imprese: solo tale evenienza avrebbe potuto rendere operativo il divieto. La citata assenza di automatismi nel divieto, avrebbe ben potuto indurre la stazione appaltante a ritenere escludibile alcuna situazione idonea a falsare il normale andamento della concorrenza e della par condicio, ritenendo pienamente ammissibile la doppia partecipazione.
Relativamente al caso pratico in cui il progettista aveva svolto incarichi di progettazione, in un team di ulteriori professionisti, e senza peraltro l’elaborazione propria di alcun documento, e successivamente veniva indicato quale consulente (libero professionista) dell’impresa risultata poi aggiudicataria della gara, il Collegio non aveva ritenuto configurabile alcuna delle lamentate condizioni idonee a falsare l’ordinario meccanismo della concorrenza, con conseguente assenza di qualsivoglia profilo di illegittimità.

REGOLAMENTO PER LA SEGNALETICA NEI CANTIERI STRADALI


La Conferenza Stato-Regioni del 25/10/2012 ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale di cui all’articolo 161, comma 2-bis, del D. Leg.vo 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza), recante regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Si ricorda che il comma 2-bis dell'art. 161 del decreto 81/2008 è stato introdotto dal D. Leg.vo 03/08/2009, n. 106.
L’articolo 161 è il primo articolo del Capo I (Disposizioni generali) relativo al Titolo V (Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro):

Articolo 161 - Campo di applicazione

1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.

2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, é emanato il regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare

La discussione in sede di Conferenza Stato Regioni di questo decreto interministeriale ha portato a piccoli cambiamenti non sostanziali rispetto alla formulazione originaria.

CANTIERI STRADALI


I cantieri stradali sono ambienti di lavoro con attività di scavo, interro, costruzione, manutenzione e deposito di materiali effettuati in aree che sono generalmente destinate alla circolazione, alla sosta di veicoli o al transito dei pedoni.
Questi cantieri, al di là del disagio creato ai residenti, alle attività commerciali e al traffico veicolare, sono ambienti lavorativi complessi con rischi e pericoli che non riguardano solo i lavoratori, ma anche tutti coloro che entrano in contatto con l'area dei lavori.
Il tema della difesa dell’incolumità degli utenti e dei pedoni è stato affrontato da un documento realizzato dall’ ASL della Provincia di Bergamo e pubblicato nel 2008, successivamente all’emanazione del Decreto legislativo 81/2008: “Rischio investimento durante lavori di cantieristica stradale. Accorgimenti a difesa dell’incolumità degli utenti e dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri di manutenzione ed ampliamento della sede stradale”.
Il documento sottolinea che riguardo ai cantieri stradali, cantieri temporanei fissi o cantieri temporanei mobili, “gli interventi lavorativi da effettuare sulle strade devono essere progettati e programmati al fine di fornire indicazioni precise e puntuali su come realizzare un cantiere sicuro sia per gli addetti alle lavorazioni, sia per i pedoni ed i guidatori in transito (promiscuità)”.
Riguardo alla segnalazione del cantiere stradale si evidenzia che tali cantieri rappresentano “un elemento di discontinuità e di disturbo non prevedibile dagli automobilisti e dagli utenti della strada”. E per salvaguardare la sicurezza di utenti, automobilisti e di chi opera sulla strada o nelle “immediate vicinanze, mantenendo comunque un’adeguata fluidità della circolazione, il segnalamento deve: informare gli utenti, guidarli e convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non abituale”.
Ad oggi, i criteri e le modalità per il segnalamento di cantieri temporanei sono indicati dal Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
Tale decreto definisce ad esempio i principi fondamentali della messa in opera della Segnaletica Temporanea:
- “adattamento alla situazione contingente, tenendo conto di elementi quali: tipo di strada e sue caratteristiche geometriche; natura e durata della situazione; importanza del cantiere; visibilità legata alla conformazione della strada (es. presenza di curve o di dislivelli, ecc.); particolari condizioni ambientali; velocità e tipologia del traffico;
- coerenza con la situazione per cui ne è disposto l'impiego. Il D.M. stabilisce che ad uguale situazione devono corrispondere medesimi segnali e stessi criteri di posa. Occorre quindi evitare contraddizioni fra la segnaletica temporanea e quella permanente, che va provvisoriamente oscurata o rimossa;
- credibilità nell'informare l'utente della situazione di cantiere, della sua localizzazione, della sua importanza e delle condizioni di circolazione in prossimità e lungo lo stesso”.
Riguardo alla credibilità si indica la necessità che:
- “le prescrizioni imposte siano effettivamente giustificate;
- la segnaletica segua, nel tempo e nello spazio, l'evoluzione del cantiere;
- la segnaletica temporanea sia rimossa appena il cantiere e' terminato e la segnaletica permanente messa o riposizionata in opera”.
Il quarto principio riguarda la visibilità e leggibilità in termini di: “forma, dimensioni, colori, simboli e caratteri regolamentari dei segnali; numero limitato (segnaletica chiara ed essenziale); corretto posizionamento (giusto spazio di avvistamento, orientamento e verticalità); buono stato (non devono essere impiegati segnali deteriorati o danneggiati); ripetizione a sinistra per garantire la visibilità quando necessario”.
Il documento si sofferma anche sulla redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) ricordando che tutte le lavorazioni “devono essere infatti effettuate in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e secondo quanto definito nella documentazione di cantiere (POS – PSC)”.
In particolare l’impresa che realizza l’intervento sulla sede stradale è tenuta ad inserire nel proprio POS “le procedure operative per la realizzazione delle fasi di allestimento del cantiere e posizionamento della segnaletica stradale temporanea, oltre alle misure tecniche ed organizzative relative allo svolgimento delle lavorazioni”. E il committente è tenuto a “promuovere il controllo dell’area nelle zone occupate da cantiere stradale da parte di forze pubbliche al fine di verificare l’osservanza del Codice Stradale da parte di utenti che transitano (limiti di velocità non rispettati, pedoni o ciclisti che circolano disordinati, ecc.) nelle zone”.
Questi alcuni rischi verso cui prestare particolare attenzione nella definizione di misure tecnico-organizzative da considerare durante la redazione del Piano Operativo di Sicurezza in relazione ai rischi propri delle lavorazioni stradali:
-investimento da parte di veicoli sia interni che esterni all’area di cantiere;
-presenza di scavi e lavori di movimentazione della terra;
-utilizzo di bitumi e asfalti;
-rumore; ecc;
Senza dimenticare i rischi relativi alla presenza di sottoservizi nell’area di lavoro del cantiere (“quali, ad esempio, linee elettriche, reti di distribuzione di gas, acqua, ecc”) e tutte le restanti lavorazioni da effettuare all’interno dell’area di lavoro.

INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI


Il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza del 3 maggio 2011 n. 2650, ha affermato che gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonchè agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione.
 
La sentenza deve esaminare la posizione di una società che ha redatto delle “Linee guida per la progettazione della sicurezza nelle gallerie stradali” e aveva partecipato successivamente alla gara. I giudici debbono valutare se tale situazione costituisca una di quelle ipotesi che determinano una differente posizione di partenza nella partecipazione alla procedura per l’affidamento dell’incarico di progettazione.
I giudici del Consiglio di Stato evidenziano l’incompatibilità del soggetto aggiudicatario della gara partendo dall’art. 90, comma 8, del Codice degli appalti, che prevede: “ Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione.
Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti”.
I giudici proseguono affermando che il legislatore, vietando a coloro che direttamente o indirettamente (agli affidatari degli incarichi di progettazione ed ai loro dipendenti e collaboratori) abbiano partecipato alla progettazione di concorrere nelle gare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori progettati, ha voluto assicurare la massima autonomia e l'assoluta separazione tra attività di progettazione dei lavori e le attività esecutive degli stessi e, quindi, evitare che il redattore del progetto possa essere in modo diretto o indiretto anche l'esecutore dei lavori.
La regola è però espressione del principio generale di trasparenza ed imparzialità, la cui applicazione è necessaria per garantire parità di trattamento, che ha per suo indefettibile presupposto il fatto che i concorrenti ad una procedura di evidenza pubblica debbano rivestire la medesima posizione.
La portata della disposizione, incidendo sulla partecipazione dei soggetti alle gare, e quindi sulla libertà di impresa (oltre che sul principio di buon andamento, che riceve attuazione attraverso la più ampia partecipazione alle gare), deve essere interpretata in senso rigoroso, quanto alle ipotesi che possono comportare una incompatibilità, e quindi un divieto di partecipazione alla gara.
Ma proprio in quanto espressiva del principio generale di tutela della par condicio dei concorrenti, e quindi in definitiva della tutela della concorrenza, la disposizione, oltre che applicabile al caso specifico da essa considerato, è volta ad impedire “posizioni di vantaggio dipendenti da forme di contiguità con la stazione appaltante” e, quindi, applicabile ai casi in cui tali posizioni siano configurabili.
In conclusione , l’art. 90, comma 8, del Codice degli appalti , costituisce applicazione del più generale principio enunciato all’art. 2, comma 1, del Codice, laddove si afferma che l’affidamento deve rispettare “i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità . . .”.
Riferimenti normativi:

sabato 3 novembre 2012

IL DIRETTORE DEI LAVORI HA UNA POSIZIONE DI GARANZIA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO


Il direttore dei lavori, in relazione al potere di sospensione o di interdizione dei lavori in caso di una evidente pericolosità e di violazioni della buone regole dell’arte, assume anche una posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro.
“Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr, tra le altre, Cass. Sez. 4, Sent. n. 12993 del 25.06.1999, Rv. 215165; Cass., Sez. 4, Sent. n. 49462 del 26.03.2003, Rv. 227070) il direttore dei lavori, per conto del committente, è si tenuto alla vigilanza sull'esecuzione fedele del capitolato di appalto, ma proprio in relazione ai poteri di sospensione o interdizione dei lavori in caso di evidenza di pericolosità della organizzazione di cantiere, di violazione delle buone regole dell'arte e di disapplicazione di norme cautelari stabilite a garanzia della salute dei lavoratori o dei terzi, è anch'egli titolare di una posizione di garanzia sulla quale il giudice di merito non si è motivatamente pronunciato.”

ESPOSIZIONE LAVORATIVA A POLVERI DI LEGNO


Gli effetti dannosi sulla salute delle polveri di legno sono determinati dalla loro penetrazione e deposizione nelle vie aeree.  Il legno non è cancerogeno, mentre può esserlo la polvere di legno. E dunque per le lavorazioni che comportano l’esposizione a queste polveri è necessario considerare e valutare attentamente il rischio d’insorgenza di tumori.
L’Inail,  Settore Ricerca - Dipartimento Igiene del Lavoro, ha predisposto una pubblicazione dal titolo “ Esposizione lavorativa a polveri di legno”.
Questo settore (oltre 50 mila aziende e più di 170 mila addetti) rappresenta “uno dei comparti a maggior rischio di infortuni: è collocato, infatti, al terzo posto delle attività più rischiose (dati INAIL-maggio 2011)”.
Oltre al rischio infortunistico è  necessario considerare “il rischio di sviluppo di malattie professionali quali neoplasie delle cavità nasali dovute all’inalazione di polveri generate durante la lavorazione”.
Infatti la IARC (International agency for research on cancer) nel 1995 a causa del marcato “incremento dell’incidenza delle neoplasie a livello delle fosse nasali e dei seni paranasali tra i lavoratori esposti a polveri di legno duro”, ha inserito queste polveri nel Gruppo 1 classificandole cancerogene per l’uomo.
Per polvere di legno “si deve intendere la sospensione di particelle di legno disperse nell'aria, prodotte durante la lavorazione del legno in quantità e qualità variabile, in funzione della tipologia di lavorazione e delle specie legnose impiegate”. In particolare i vari legni sono divisi in duri e teneri sulla base della distinzione botanica, non sulla base dell’effettivo grado di durezza del legno.  In generale i “legni duri” sono rappresentati dalle latifoglie ed i “legni dolci” o teneri, dalle conifere (Gymnosperme).
Se i potenziali effetti dannosi sulla salute delle polveri sono determinati dalla loro penetrazione e deposizione nelle vie aeree, i meccanismi di cancerogenesi ad oggi sono ancora “poco chiari”.
In ogni caso è stato dimostrato “il ruolo causale dell’esposizione a polveri di legno nella genesi del tumore nasosinusale (adenocarcinoma in particolare)” in numerosi studi epidemiologici. Mentre per l’insorgenza di tumori diversi da quelli nasosinusali non vi sono ad oggi studi che confermano una relazione causale tra esposizione a polveri di legno e genesi di altri tipi di tumori. L’esposizione a polveri di legno può essere responsabile anche di patologie non tumorali: alveolite allergica, sindrome tossica da polveri organiche (ODTS), bronchite cronica, asma bronchiale di tipo allergico, irritazione oculare e nasale, dermatiti irritative da contatto, cefalea, patologie di tipo allergico come dermatite allergica, orticaria da contatto e congiuntivite allergica, ...
Il Decreto legislativo 81/2008 prevede a carico delle varie figure coinvolte nel sistema di sicurezza e protezione aziendale “particolari obblighi e compiti volti alla prevenzione dei rischi per la salute, alla modifica degli adempimenti organizzativi procedurali, comportamentali e tecnici, quali:
- valutazione dell’esposizione a polveri di legno duro;
- attuazione di tutte le misure tecnologicamente attuali previste per il contenimento della quantità di polvere nell’aria ambiente;
- mantenimento e controllo tramite il monitoraggio ambientale del valore limite di esposizione che non deve essere superato (valore limite di esposizione personale 5 mg/m3);
- istituzione e/o aggiornamento del registro di esposizione per il lavoratori esposti alla polvere di legno duro (agente cancerogeno) nel quale è riportato, per ciascuno di essi, l’attività svolta;
- limitazione del numero dei lavoratori esposti a polveri di legno duro con la segregazione delle lavorazioni ove è possibile;
- formazione ed informazione degli esposti da effettuare con continuità e/o quando si verificano modifiche al ciclo produttivo;
- raccolta, immagazzinamento delle polveri di legno duro, ai fini dello smaltimento, utilizzando contenitori ermetici etichettati;
- fornitura di idonei Dispositivi di Protezione Individuale con l’elaborazione di una relativa procedura per la pulizia, la sostituzione ed il controllo prima e dopo ogni utilizzazione”.
La Direttiva Europea 2004/37 del 29/04/2004 (Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro), classificando come cancerogeni i lavori comportanti esposizione a polvere di legno duro, “stabilisce un limite di esposizione occupazionale (OEL) pari a 5 mg/m3 (valore già indicato nella Direttiva Europea 1999/38) misurato su un periodo di 8 ore come frazione inalabile e con la specifica che se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri presenti nella miscela”. Tuttavia la Commissione Scientifica per i Limiti di Esposizione Occupazionale(SCOEL) dell’Unione Europea “indica che esposizioni professionali a polveri di legno superiori a 0,5 mg/m3 inducono effetti polmonari e andrebbero pertanto evitate”.
Considerando che il valore dello SCOEL è riferito alle polveri totali e convertendo “l’esposizione a polvere totale in inalabile pari a 2-3, lo SCOEL nel 2003 adotta un OEL di 1-1,5 mg/m3”.
I vari paesi europei hanno recepito la Direttiva Comunitaria del 2004 e le raccomandazioni dello SCOEL in maniera diversa.

venerdì 2 novembre 2012

ESPOSIZIONE LAVORATIVA A FUMI DI ASFALTO


In relazione alle attività di asfaltatura occorre precisare che:
- con il termine “asfalto” (o conglomerato bituminoso) “si intende una miscela di bitume (4-7%) e materiali inerti quali pietrisco, graniglia, sabbia, filler, polveri, utilizzato per la pavimentazione di strade e marciapiedi”;
- il bitume è invece “un materiale legante di origine naturale o un derivato della distillazione del petrolio ed è costituito da una miscela complessa di composti alifatici, composti eterociclici”, idrocarburi aromatici (1%), tracce di metalli (nichel, ferro e vanadio): quando è scaldato “produce fumi e vapori in cui si ritrovano piccole quantità (1%) di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)”;
- il bitume, malgrado l’aspetto simile, è cosa ben diversa dal catrame; quest’ultimo, non usato in Italia e ottenuto per distillazione distruttiva del carbon fossile, contiene circa il 90% di IPA;
- l’Agenzia internazionale per le ricerche sul Cancro (IARC) ha “classificato alcuni IPA come cancerogeni certi (1), possibili (2A) o probabili (2B) per l’uomo; sei di questi sono stati posti dall’Unione Europea tra le sostanze ad attività cancerogena nota (categoria 2) ed etichettati con la frase di rischio R45 (“può provocare il cancro”)”. Tuttavia secondo l’attuale legislazione dell’Unione Europea il bitume non è classificato come pericoloso. Nel fact sheet è inclusa una esauriente tabella con la classificazione di cancerogeneità della IARC e della UE.
Durante le opere di asfaltatura, gli addetti alla preparazione e stesura del manto stradale possono essere esposti ad agenti chimici con un possibile effetto irritante e genotossico. Gli effetti negativi sulla salute provocati dai fumi di asfalto sembrano per lo più legati alla “presenza degli IPA ed alle loro note proprietà mutagene e cancerogene; in particolare, gli analoghi solforati degli IPA potrebbero essere i composti maggiormente genotossici nei fumi di asfalto”.
Malgrado il fatto che normalmente il livello di esposizione dei lavoratori agli IPA sia basso, “c’è la possibilità di effetti a lungo termine sulla salute dovuti ad un’esposizione cronica per inalazione o contatto cutaneo”.
Gli organi più colpiti sono i polmoni, la vescica, la pelle ed il tratto laringofaringeo, “ma la presenza di IPA è stata evidenziata in tutti gli organi ricchi di tessuto adiposo, in quanto questo funge da deposito”.
Gli studi epidemiologici fin qui condotti hanno prodotto risultati spesso contrastanti.
Se si può parlare di un’associazione tra aumento di rischio di cancro ed esposizione professionale a fumi di asfalto, non ci sono tuttavia “ancora prove sufficienti per stabilire una relazione causale tra esposizione e rischio, importante per decidere i limiti di esposizione professionale ed ambientale”.
Le campagne di monitoraggio ambientale e biologico effettuate sugli asfaltatori hanno mostrano “un’esposizione ad IPA che oscilla tra livelli simili a quelli riscontrabili nella popolazione di un’area metropolitana e livelli più elevati”.
Riguardo a eventuali limiti di esposizione a fumi di asfalto non c’è in Europa una regola comune.
Se alcuni paesi ne hanno specificati di propri, nel nostro paese, che non ha specificato alcun limite, “si seguono le raccomandazioni della ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)”. Ad oggi “il limite per i fumi d’asfalto è 0,5 mg/m3 di particolato inalabile solubile in benzene” e l’esposizione ad IPA è valutata mediante due tipi di monitoraggio:
- ambientale: “consiste nella valutazione dell’esposizione per via inalatoria nell’ambiente di lavoro mediante il dosaggio della concentrazione degli IPA nell’aria” ed è effettuato “con campionatori fissi (campionamento ambientale) e/o personali posizionati in zona respiratoria (campionamento individuale)”;
- biologico: “consiste nella valutazione dell’esposizione globale agli IPA presenti nell’ambiente di lavoro mediante la misura di idonei indicatori biologici”, ad esempio con un dosaggio degli IPA e dei metaboliti escreti con le urine.
Circa le misure di prevenzione e protezione da adotare per l’esposizione a fumi di asfalto, deve essere effettuata una corretta valutazione del rischio, mediante monitoraggio dell’esposizione ambientale e personale, ed un’idonea informazione/formazione degli addetti ai lavori sui rischi legati all’attività, sulle loro conseguenze e sulle precauzioni da adottare per agire in sicurezza.
Inoltre è necessario:
- ridurre l’esposizione a livelli più bassi possibili (evitare il contatto con la pelle, con gli occhi, ridurre il rischio di inalazioni) dando priorità alle misure di protezione collettiva;
- prevedere una ventilazione forzata quando si opera in luoghi confinati (tunnel, garage);
- quando “non si possa ridurre il rischio in altro modo” usare dispositivi di protezione individuale (tute da lavoro, guanti e calzature anticalore, occhiali con protezione laterale, mascherina);
- applicare le misure igieniche più elementari (disporre di abiti da lavoro, lavare spesso le mani, fare una doccia dopo il lavoro);
- evitare l’esposizione combinata a fumo di tabacco.
- Fact sheet:

Studio INAIL (2004) – “Analisi dei rischi e degli effetti sulla salute causati da Impianti di produzione di Conglomerati Bituminosi”

Studio ISPESL (2006) – “Stesa dei conglomerati bituminosi: la proposta ISPESL per la prevenzione