In alcuni casi la durata delle operazioni di
gara può essere considerata un elemento essenziale, in altri casi
invece può risultare superflua. Infatti
secondo la giurisprudenza amministrativa "In materia di gare
pubbliche di appalto l'indicazione della durata delle operazioni verbalizzate
(e, quindi, dell'orario di inizio e di chiusura della seduta collegiale) in
alcuni casi può essere considerato un elemento essenziale (ad esempio, per i
verbali delle commissioni di concorso, perché tale dato può essere necessario
per controllare la ponderatezza delle relative determinazioni); in altri casi,
cioè nelle ipotesi in cui si evince altrimenti che la valutazione sia stata attenta
e ponderata può risultare, invece, superflua. In sostanza le lacune del verbale
possano causare l'invalidità dell'atto verbalizzato solo nel caso in cui esse
riguardino aspetti dell'azione amministrativa la cui conoscenza risulti
necessaria per poterne verificare la correttezza; mentre quelle che riguardano
aspetti diversi e non determinanti danno luogo a mere irregolarità formali non
idonee a comportare l'illegittimità dell'atto che tali omissioni presenti"
(Cons. Stato V, 22.2.2011 n. 1094).
Ad
avviso dei Giudici amministrativi laziali il caso di specie rientra nella
seconda categoria dei casi in quanto la mancata indicazione dell’orario
degrada a mera irregolarità non potendosi seriamente revocare in dubbio, in
mancanza di concreti indizi di segno contrario, l’attendibilità della
determinazione amministrativa ovvero la ponderatezza del relativo esame svolto
dalla commissione. Tar Lazio con sentenza
n. 8015 del 21.09.2012
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