La
Conferenza Stato-Regioni del 25/10/2012 ha espresso parere favorevole sullo
schema di decreto interministeriale di cui all’articolo 161, comma 2-bis, del
D. Leg.vo 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza), recante regolamento per
l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della
segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare.
Si
ricorda che il comma 2-bis dell'art. 161 del decreto 81/2008 è stato introdotto
dal D. Leg.vo 03/08/2009, n. 106.
L’articolo
161 è il primo articolo del Capo I (Disposizioni generali) relativo al Titolo V
(Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro):
Articolo 161 - Campo di applicazione
1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la
segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale,
ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei
trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
é emanato il regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività
lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare
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La
discussione in sede di Conferenza Stato Regioni di questo decreto
interministeriale ha portato a piccoli cambiamenti non sostanziali rispetto
alla formulazione originaria.
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