I
cantieri stradali sono ambienti di lavoro con attività di scavo, interro,
costruzione, manutenzione e deposito di materiali effettuati in aree che sono
generalmente destinate alla circolazione, alla sosta di veicoli o al transito
dei pedoni.
Questi
cantieri, al di là del disagio creato ai residenti, alle attività commerciali e
al traffico veicolare, sono ambienti lavorativi complessi con rischi e pericoli
che non riguardano solo i lavoratori, ma anche tutti coloro che entrano in
contatto con l'area dei lavori.
Il
tema della difesa dell’incolumità degli utenti e dei pedoni è stato affrontato
da un documento realizzato dall’ ASL della Provincia di Bergamo e pubblicato
nel 2008, successivamente all’emanazione del Decreto
legislativo 81/2008: “Rischio investimento durante lavori di cantieristica
stradale. Accorgimenti a difesa dell’incolumità degli utenti e dei pedoni che
transitano in prossimità dei cantieri di manutenzione ed ampliamento della sede
stradale”.
Il
documento sottolinea che riguardo ai cantieri stradali, cantieri temporanei fissi
o cantieri temporanei mobili, “gli interventi lavorativi da effettuare sulle
strade devono essere progettati e programmati al fine di fornire indicazioni
precise e puntuali su come realizzare un cantiere sicuro sia per gli addetti
alle lavorazioni, sia per i pedoni ed i guidatori in transito (promiscuità)”.
Riguardo
alla segnalazione del cantiere stradale si evidenzia che tali cantieri rappresentano
“un elemento di discontinuità e di disturbo non prevedibile dagli automobilisti
e dagli utenti della strada”. E per salvaguardare la sicurezza di utenti,
automobilisti e di chi opera sulla strada o nelle “immediate vicinanze,
mantenendo comunque un’adeguata fluidità della circolazione, il segnalamento
deve: informare gli utenti, guidarli e convincerli a tenere un comportamento
adeguato ad una situazione non abituale”.
Ad
oggi, i criteri e le modalità per il segnalamento di cantieri temporanei sono
indicati dal Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo”.
Tale
decreto definisce ad esempio i principi fondamentali della messa in opera della
Segnaletica Temporanea:
-
“adattamento alla situazione contingente, tenendo conto di elementi quali: tipo
di strada e sue caratteristiche geometriche; natura e durata della situazione;
importanza del cantiere; visibilità legata alla conformazione della strada (es.
presenza di curve o di dislivelli, ecc.); particolari condizioni ambientali;
velocità e tipologia del traffico;
-
coerenza con la situazione per cui ne è disposto l'impiego. Il D.M. stabilisce
che ad uguale situazione devono corrispondere medesimi segnali e stessi criteri
di posa. Occorre quindi evitare contraddizioni fra la segnaletica temporanea e quella permanente,
che va provvisoriamente oscurata o rimossa;
-
credibilità nell'informare l'utente della situazione di cantiere, della sua localizzazione,
della sua importanza e delle condizioni di circolazione in prossimità e lungo
lo stesso”.
Riguardo
alla credibilità si indica la necessità che:
-
“le prescrizioni imposte siano effettivamente giustificate;
-
la segnaletica segua, nel tempo e nello spazio, l'evoluzione del cantiere;
-
la segnaletica
temporanea sia rimossa appena il cantiere e' terminato e la
segnaletica permanente messa o riposizionata in opera”.
Il
quarto principio riguarda la visibilità e leggibilità in termini di: “forma,
dimensioni, colori, simboli e caratteri regolamentari dei segnali; numero
limitato (segnaletica chiara ed essenziale); corretto posizionamento (giusto
spazio di avvistamento, orientamento e verticalità); buono stato (non devono
essere impiegati segnali deteriorati o danneggiati); ripetizione a sinistra per
garantire la visibilità quando necessario”.
Il
documento si sofferma anche sulla redazione del Piano Operativo di Sicurezza
(POS) ricordando che tutte le lavorazioni “devono essere infatti effettuate in
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e secondo quanto definito
nella documentazione di cantiere (POS – PSC)”.
In
particolare l’impresa che realizza l’intervento sulla sede stradale è tenuta ad
inserire nel proprio POS “le procedure operative per la realizzazione delle
fasi di allestimento del cantiere e posizionamento della segnaletica stradale
temporanea, oltre alle misure tecniche ed organizzative relative allo svolgimento
delle lavorazioni”. E il committente è tenuto a “promuovere il controllo
dell’area nelle zone occupate da cantiere stradale da parte di forze pubbliche
al fine di verificare l’osservanza del Codice Stradale da parte di utenti che
transitano (limiti di velocità non rispettati, pedoni o ciclisti che circolano
disordinati, ecc.) nelle zone”.
Questi
alcuni rischi verso cui prestare particolare attenzione nella definizione di
misure tecnico-organizzative da considerare durante la redazione del Piano Operativo di Sicurezza in relazione ai
rischi propri delle lavorazioni stradali:
-investimento
da parte di veicoli sia interni che esterni all’area di cantiere;
-presenza
di scavi e lavori di movimentazione della terra;
-utilizzo
di bitumi e asfalti;
-rumore;
ecc;
Senza
dimenticare i rischi relativi alla presenza di sottoservizi nell’area di lavoro
del cantiere (“quali, ad esempio, linee elettriche, reti di distribuzione di
gas, acqua, ecc”) e tutte le restanti lavorazioni da effettuare all’interno
dell’area di lavoro.
Nessun commento:
Posta un commento