domenica 4 novembre 2012

CANTIERI STRADALI


I cantieri stradali sono ambienti di lavoro con attività di scavo, interro, costruzione, manutenzione e deposito di materiali effettuati in aree che sono generalmente destinate alla circolazione, alla sosta di veicoli o al transito dei pedoni.
Questi cantieri, al di là del disagio creato ai residenti, alle attività commerciali e al traffico veicolare, sono ambienti lavorativi complessi con rischi e pericoli che non riguardano solo i lavoratori, ma anche tutti coloro che entrano in contatto con l'area dei lavori.
Il tema della difesa dell’incolumità degli utenti e dei pedoni è stato affrontato da un documento realizzato dall’ ASL della Provincia di Bergamo e pubblicato nel 2008, successivamente all’emanazione del Decreto legislativo 81/2008: “Rischio investimento durante lavori di cantieristica stradale. Accorgimenti a difesa dell’incolumità degli utenti e dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri di manutenzione ed ampliamento della sede stradale”.
Il documento sottolinea che riguardo ai cantieri stradali, cantieri temporanei fissi o cantieri temporanei mobili, “gli interventi lavorativi da effettuare sulle strade devono essere progettati e programmati al fine di fornire indicazioni precise e puntuali su come realizzare un cantiere sicuro sia per gli addetti alle lavorazioni, sia per i pedoni ed i guidatori in transito (promiscuità)”.
Riguardo alla segnalazione del cantiere stradale si evidenzia che tali cantieri rappresentano “un elemento di discontinuità e di disturbo non prevedibile dagli automobilisti e dagli utenti della strada”. E per salvaguardare la sicurezza di utenti, automobilisti e di chi opera sulla strada o nelle “immediate vicinanze, mantenendo comunque un’adeguata fluidità della circolazione, il segnalamento deve: informare gli utenti, guidarli e convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non abituale”.
Ad oggi, i criteri e le modalità per il segnalamento di cantieri temporanei sono indicati dal Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
Tale decreto definisce ad esempio i principi fondamentali della messa in opera della Segnaletica Temporanea:
- “adattamento alla situazione contingente, tenendo conto di elementi quali: tipo di strada e sue caratteristiche geometriche; natura e durata della situazione; importanza del cantiere; visibilità legata alla conformazione della strada (es. presenza di curve o di dislivelli, ecc.); particolari condizioni ambientali; velocità e tipologia del traffico;
- coerenza con la situazione per cui ne è disposto l'impiego. Il D.M. stabilisce che ad uguale situazione devono corrispondere medesimi segnali e stessi criteri di posa. Occorre quindi evitare contraddizioni fra la segnaletica temporanea e quella permanente, che va provvisoriamente oscurata o rimossa;
- credibilità nell'informare l'utente della situazione di cantiere, della sua localizzazione, della sua importanza e delle condizioni di circolazione in prossimità e lungo lo stesso”.
Riguardo alla credibilità si indica la necessità che:
- “le prescrizioni imposte siano effettivamente giustificate;
- la segnaletica segua, nel tempo e nello spazio, l'evoluzione del cantiere;
- la segnaletica temporanea sia rimossa appena il cantiere e' terminato e la segnaletica permanente messa o riposizionata in opera”.
Il quarto principio riguarda la visibilità e leggibilità in termini di: “forma, dimensioni, colori, simboli e caratteri regolamentari dei segnali; numero limitato (segnaletica chiara ed essenziale); corretto posizionamento (giusto spazio di avvistamento, orientamento e verticalità); buono stato (non devono essere impiegati segnali deteriorati o danneggiati); ripetizione a sinistra per garantire la visibilità quando necessario”.
Il documento si sofferma anche sulla redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) ricordando che tutte le lavorazioni “devono essere infatti effettuate in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e secondo quanto definito nella documentazione di cantiere (POS – PSC)”.
In particolare l’impresa che realizza l’intervento sulla sede stradale è tenuta ad inserire nel proprio POS “le procedure operative per la realizzazione delle fasi di allestimento del cantiere e posizionamento della segnaletica stradale temporanea, oltre alle misure tecniche ed organizzative relative allo svolgimento delle lavorazioni”. E il committente è tenuto a “promuovere il controllo dell’area nelle zone occupate da cantiere stradale da parte di forze pubbliche al fine di verificare l’osservanza del Codice Stradale da parte di utenti che transitano (limiti di velocità non rispettati, pedoni o ciclisti che circolano disordinati, ecc.) nelle zone”.
Questi alcuni rischi verso cui prestare particolare attenzione nella definizione di misure tecnico-organizzative da considerare durante la redazione del Piano Operativo di Sicurezza in relazione ai rischi propri delle lavorazioni stradali:
-investimento da parte di veicoli sia interni che esterni all’area di cantiere;
-presenza di scavi e lavori di movimentazione della terra;
-utilizzo di bitumi e asfalti;
-rumore; ecc;
Senza dimenticare i rischi relativi alla presenza di sottoservizi nell’area di lavoro del cantiere (“quali, ad esempio, linee elettriche, reti di distribuzione di gas, acqua, ecc”) e tutte le restanti lavorazioni da effettuare all’interno dell’area di lavoro.

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