Modificato,
con efficacia dal 17 ottobre 2012, l'articolo 75, comma 3,
del Codice dei contratti
in materia di soggetti abilitati a rilasciare le cauzioni, ad opera
dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169
Art.
75. Garanzie a corredo dell'offerta
(art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater, legge n.
109/1994 come novellato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art. 100,
d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)
1.
L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base
indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell'offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma
aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel
bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 2-bis, lettera c), legge n. 135 del
2012)
2.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
(comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, d.lgs. n. 169 del 2012)
4.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma
2, del codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
5.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia
con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile
del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata
dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel
bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura.
6.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo.
7.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta
per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale
beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 152 del
2008)
8.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse
affidatario.
9.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non
aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo
della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine
non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora
scaduto il termine di validità della garanzia.
Nessun commento:
Posta un commento