Il
direttore dei lavori, in relazione al potere di sospensione o di interdizione dei
lavori in caso di una evidente pericolosità e di violazioni della buone regole
dell’arte, assume anche una posizione di garanzia in materia di sicurezza sul
lavoro.
“Secondo
la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr, tra le altre, Cass. Sez.
4, Sent. n. 12993 del 25.06.1999, Rv. 215165; Cass., Sez. 4, Sent. n. 49462 del
26.03.2003, Rv. 227070) il direttore dei lavori, per conto del committente, è
si tenuto alla vigilanza sull'esecuzione fedele del capitolato di appalto, ma
proprio in relazione ai poteri di sospensione o interdizione dei lavori in caso
di evidenza di pericolosità della organizzazione di cantiere, di violazione
delle buone regole dell'arte e di disapplicazione di norme cautelari stabilite
a garanzia della salute dei lavoratori o dei terzi, è anch'egli titolare di una
posizione di garanzia sulla quale il giudice di merito non si è motivatamente
pronunciato.”
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