“La
figura del contraente generale si caratterizza per l’assunzione – a proprio
rischio – di un obbligo di risultato che presuppone un’autonomia organizzativa
e gestionale ben più ampia di quella riconosciuta in capo all’appaltatore. In
materia di sicurezza, la normativa di settore consente al soggetto
aggiudicatore di affidare al contraente generale le funzioni proprie del
responsabile dei lavori. Tale previsione trova la sua ratio proprio nella
necessità di tener conto delle peculiarità tipiche del contraente generale che,
ove intenda realizzare le opere avvalendosi di terzi, assume le funzioni
tipiche di committente dei lavori appaltati.” (Parere AVCP del 20/05/2009
rif.AG17-09)
“L’istituto
del Contraente generale si caratterizza per la libertà di forme nella
realizzazione dell’opera di cui il Contraente Generale – soggetto dotato di
adeguata capacità organizzativa, tecnico realizzativa e finanziaria individuato
a seguito di procedura ristretta – può disporre, oltre che per l’assunzione, da
parte dello stesso, dell’onere relativo all’anticipazione temporale del
finanziamento necessario nonchè dell’obbligazione per il risultato complessivo
dell’opera.
In
particolare, al Contraente Generale viene affidata, oltre all’esecuzione con
qualsiasi mezzo dell’opera, lo sviluppo del progetto definitivo, la
progettazione esecutiva, il prefinanziamento totale o parziale, l’acquisizione
delle aree di sedime, l’individuazione delle modalità gestionali dell’opera e
di selezione dei soggetti gestori e l’indicazione, al soggetto aggiudicatore,
del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale
e di tutti gli elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità
(art. 176, comma 2, D.lgs. n. 163/2006).
Per
quanto attiene alla realizzazione dell’opera, i lavori possono essere eseguiti
direttamente dal Contraente Generale, qualora sia dotato della richiesta
qualificazione, oppure possono essere affidati a soggetti terzi, a loro volta
debitamente qualificati, i quali possono ulteriormente subaffidarli nei limiti
ed alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici (art. 176,
comma 7, D.lgs. n. 163/2006).
La
posizione del Contraente Generale va oltre quella di mero appaltatore, essendo
investito di un ventaglio più ampio di funzioni e poteri (art. 176, comma 2,
D.lgs. n. 163/2006), alcuni dei quali tipici della stazione appaltante.
Tra
questi poteri che differiscono da quelli propri dell’appaltatore, v’è quello di
affidamento a terzi, in toto, della realizzazione dell’opera. Il contratto di
appalto tipico consente il subappalto nei limiti del 30% (art. 118, comma 2,
D.Lgs. n. 163/2006). Nel caso del Contraente Generale, l’affidamento, anche
totale, a terzi dell’esecuzione dei lavori, senza necessità di rispettare le
norme dell’evidenza pubblica, sembra rientrare piuttosto nel concetto di
“esecuzione con qualsiasi mezzo” ed essere funzionale all’esigenza del
legislatore di superare gli ostacoli giuridici e di realizzare concretamente e
velocemente i progetti ritenuti strategici e di interesse nazionale che era
alla base della “legge obiettivo” e del conseguente D.Lgs. n.190/2002.
Conseguentemente, l’affidamento a terzi da parte del Contraente Generale sembra
più correttamente assimilabile, su un piano sistematico, come evidenziato da
parte della dottrina, all’esercizio di una funzione pubblicistica di
individuazione del committente, in analogia a quanto previsto per la
concessione di lavori pubblici.
Tale
interpretazione sembra avvalorata dalla circostanza che il terzo affidatario
può, a sua volta, subaffidare i lavori, nei limiti e alle condizioni previste
per gli appaltatori di lavori pubblici (art. 176, comma 7, del D.Lgs. n.
163/2006). In sostanza, il terzo affidatario, più che come subappaltatore (che,
in quanto tale, a norma dell’art. 118, comma 9, del D.lgs. n. 163/2006, non
potrebbe ulteriormente subappaltare) sembra qualificarsi come appaltatore, nei
confronti del Contraente Generale, di tutta o parte dell’opera da realizzare.“ (Parere
AVCP del 20/03/2008 AG6-08)
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