Eventuali
deroghe alla responsabilità solidale negli appalti sono possibili in presenza
di specifiche clausole inserite nel contratto di lavoro applicato al lavoratore,
solo con riferimento al trattamento retributivo (non a quello contributivo): è
la risposta del Ministero del Lavoro a un interpello del 17 aprile 2015, in cui
si specifica che queste eventuali eccezioni previste dai contratti collettivi
di lavoro possono riguardare metodi e procedure di controllo e di verifica
della regolarità complessiva degli appalti adeguati a garantire l’assolvimento
degli obblighi da parte dell’appaltatore.
Il
quesito (Interpello 9/2015) riguarda in particolare l’interpretazione autentica da dare al comma 2 dell’articolo 29 del
Dlgs 276/2003, che stabilisce appunto la responsabilità solidale negli
appalti in materia
retributiva e contributiva (quella fiscale è stata abrogata dal Dl 223/06) prevedendo deroghe in base ai contratti collettivi
nazionali.
A
specifica domanda, il ministero risponde che il contratto di lavoro da prendere
a riferimento è quello applicato al lavoratore. E ricorda che bisogna
rispettare anche l’articolo 9, comma 1, Dl 76/2013, in base al quale le
eventuali diverse disposizioni contenute nei contratti nazionali possono avere
effetto solo con riferimento alla retribuzione dei lavoratori impiegati
nell’appalto o nel subappalto, mentre deve ritenersi escluso «qualsiasi effetto
in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi». Quindi, le eventuali
deroghe alla responsabilità solidale possono riguardare la retribuzione, non i
contributi previdenziali e assicurativi.
In
generale, come recita il sopra citato comma 2 dell’articolo 29 della legge
276/2003, le regole particolari dei contratti nazionali di lavoro devono
servire per individuare «metodi e procedure di controllo e di verifica della
regolarità complessiva degli appalti” che siano adeguate a garantire
l’assolvimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi retributivi nei
confronti dei lavoratori, senza limitarsi a prevedere l’acquisizione delle
relative auto-dichiarazioni rilasciate dai datori di lavoro. (Fonte: Interpello ministero del Lavoro 9/2015).
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