La Corte di cassazione, terza sezione penale, con la
sentenza n. 12228/2015 depositata il 24 marzo 2015, ha ribadito che in tema di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità dell'appaltatore non
esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l'evento si
ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa.
Quando sia immediatamente percepibile l'omissione da
parte dell'appaltatore delle misure di prevenzione prescritte, il committente,
che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza
delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio
eventualmente verificatosi.
Ciò anche se l'obbligo di cooperazione tra committente
e appaltatore – o tra appaltatore e subappaltatore – ai fini della prevenzione
antinfortunistica con informazione reciproca (previsto dall'articolo 7 comma 2°
del D.lgs 626/1994) non esiga che il committente intervenga costantemente in
supplenza dell'appaltatore quanto costui, per qualunque ragione, ometta di
adottare le misure di prevenzione prescritte.
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