È
del tutto idoneo e legittimo il sistema di comunicazione delle successive
sedute di gara mediante la pubblicazione dell'avviso sul sito Internet del
comune.
Infatti,
osserva il Tar Sardegna (sezione prima)
con la sentenza n. 464/2015 depositata il 25 marzo, l'onere di
consultazione del sito Internet del comune costituisce un adempimento non
particolarmente gravoso per i partecipanti alla gara, e se, come nel caso
esaminato, “la ricorrente avesse agito di conseguenza, alla luce di un criterio
minimo di diligenza, la medesima avrebbe avuto conoscenza dei rinvii delle
sedute di gara in questione, per cui deve ritenersi l'infondatezza di tutte le
censure in questione mossa dalla ricorrente”.
Inoltre,
non c'è alcuna illegittimità nella circostanza per cui la pubblicazione è
avvenuta pochissimi giorni prima della data fissata, posto che sarebbe stato
onere della ricorrente di consultare regolarmente il sito Internet del
comune.
Secondo
il Tar Sardegna nel caso in esame sono applicabili i principi affermati nella
sentenza del Consiglio di Stato, sez. V,
del 13 ottobre 2010 n. 7471, secondo cui “La pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante dei
chiarimenti da fornire ai concorrenti costituisce strumento di comunicazione
considerato sia in generale (art. 50 e 54, codice dell'amministrazione digitale
approvato con d.lg. 7 marzo 2005 n. 82), sia nello specifico (art. 70 e 71,
d.lg. 12 aprile 2006 n. 163) idoneo ad informare gli interessati, trattandosi
di forma idonea di pubblicità notizia”, dovendosi ritenere equiparabile la
fattispecie dei "chiarimenti da fornire ai concorrenti" a quella in
esame della "notizia in ordine ai rinvii del giorno della gare e
successive sedute di gara", trattandosi in entrambi i casi di questioni
(oggetto di pubblicità notizia) di interesse generale per la totalità dei
partecipanti alla gara, senza che debba ritenersi necessaria la comunicazione
individuale all'interessato.
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