“Nelle procedure di
affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta
economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione
dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara”.
È
questo il principio di diritto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato con la sentenza n. 3/2015 depositata il 20 marzo.
Nell'udienza
del 21 ottobre 2014, la V Sezione del Consiglio di Stato ha sottoposto
all'Adunanza Plenaria la questione di diritto attinente alla corretta
interpretazione dell’art. 87, comma 4, del Codice Appalti, che il primo giudice
ha ritenuto norma da cui discende l’obbligo per le imprese partecipanti di
indicare, a pena di esclusione, gli oneri relativi alla sicurezza in maniera analitica
sin dal momento di presentazione delle offerte.
I
costi in questione sono quelli da interferenze e quelli interni o aziendali.
Per ciò che concerne la stazione appaltante, gli artt. 86, comma 3-bis, e 87,
comma 4, del Codice si riferiscono necessariamente agli oneri di sicurezza
aziendali, poiché considerano eventuali anomalie delle offerte e giudizi di
congruità incompatibili con i costi di sicurezza da interferenze, fissi e non
soggetti a ribasso. Ne deriva che per tali oneri la valutazione che si impone
all’amministrazione non è la relativa predeterminazione rigida ma il dovere di
stimarne l’incidenza, secondo criteri di ragionevolezza e di attendibilità
generale, nella determinazione di quantità e valori su cui calcolare l’importo
complessivo dell’appalto.
Quanto
alle imprese che partecipano alle gare, invece, esse devono specificamente
indicare gli oneri di sicurezza aziendali, dato che trattasi di valutazioni
soggettive rimesse alla loro esclusiva sfera valutativa. Tale tipologia di
oneri, infatti, varia da un’impresa all’altra ed è influenzata dalla singola
organizzazione produttiva e dal tipo di offerta formulata da ciascuna impresa.
L’art.
87, comma 4, del Codice, relativo agli oneri aziendali, dispone che <<Non sono ammesse giustificazioni in
relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'articolo 131, nonché al
piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7,
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. Nella
valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi
alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e
risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o
delle forniture.>>
La
questione che si pone è se questa disposizione riguardi soltanto gli appalti di
servizi e di forniture, cui si riferisce espressamente l’inciso finale del
testo. Dalla lettura del comma emerge infatti che mentre il primo periodo
ribadisce per tutti gli appalti che gli oneri della sicurezza non sono soggetti
a ribasso d’asta in relazione al piano di sicurezza e coordinamento, il secondo
periodo precisa che l’indicazione relativa ai costi della sicurezza deve essere
sorretta da caratteri di specificità e di congruità ai fini della valutazione
dell’anomalia dell’offerta, facendo però riferimento esplicito, questa volta,
solo ai settori dei servizi e delle forniture.
Secondo
una prima lettura, di matrice estensiva, la ratio della norma, che impone ai
concorrenti di indicare già nell’offerta l’incidenza degli oneri di sicurezza
aziendali, risponde a finalità di tutela della sicurezza dei lavoratori e,
quindi, a valori sociali e di rilievo costituzionale che assumono rilevanza
anche nel settore dei lavori pubblici. Anzi, proprio in quest’ultimo settore il
ripetersi di infortuni gravi, dovuto all’utilizzo di personale non sempre
qualificato, porta a ritenere che l’obbligo di indicare sin dall’offerta detti
oneri debba valere ed essere apprezzato con particolare rigore. Inoltre, depone
in tal senso anche la collocazione sistematica della norma citata, che è
appunto inserita nella parte del Codice dedicata ai “Contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” (Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011,
n. 5421; sez. V, 19 luglio 2013, n. 3929).
Si
è poi osservato (Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2013, n. 3565) che “tale
indicazione costituisce sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e
delle forniture un adempimento imposto dagli artt. 86 comma 3 bis e 87 comma 4,
d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 all'evidente scopo di consentire alla stazione
appaltante di adempiere al suo onere di verificare il rispetto di norme
inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione
all'entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da
affidare; stante la natura di obbligo legale rivestita dall'indicazione, è
irrilevante la circostanza che la lex specialis di gara non abbia richiesto la medesima
indicazione, rendendosi altrimenti scusabile una ignorantia legis; poiché la
medesima indicazione riguarda l'offerta, non può ritenersene consentita
l'integrazione mediante esercizio del potere/dovere di soccorso da parte della
stazione appaltante, ex art. 46 comma 1 bis, cit. d.lg. n. 163 del 2006, pena
la violazione della par condicio tra i concorrenti”.
Tuttavia,
recentemente, la giurisprudenza amministrativa (in particolare Cons. Stato,
sez. V: 7 maggio 2014, n. 2343; 9 ottobre 2013, n. 4964) ha dato una lettura
diversa ritenendo che l’obbligo di indicare nell’offerta gli oneri di sicurezza
aziendali riguardi solo gli appalti di servizi o di forniture in ragione della
“speciale disciplina normativa riservata agli appalti di lavori, che appunto si
connota per l’analisi preventiva dei costi della sicurezza aziendale, che sua
volta si spiega alla luce della maggiore rischiosità insita nella
predisposizione di cantieri”, affermandosi che “l’obbligo di dichiarare, a pena
di esclusione, i costi per la sicurezza interna previsto dall’art.m 87, comma
4, d.lgs. n. 163/2006 si applica alle sole procedure di affidamento di
forniture e di servizi. Per i lavori, al contrario, la quantificazione è
rimessa al piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 d.lgs. n. 81/2008,
predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 131 cod. contratti
pubblici”.
Non
si può infatti trascurare, si sostiene, che è comunque obbligatoria la
valutazione, ai fini della congruità dell’offerta, del costo del lavoro e della
sicurezza in forza del comma 3-bis dell’art. 86 del Codice secondo cui: <<…nella valutazione dell’anomalia
delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il
valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al
costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e
risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei
servizi o delle forniture>>, essendosi così indicate espressamente
tutte le possibili tipologie di appalti pubblici, compresi i lavori, per cui si
deve ritenere, a contrario, che, non avendo utilizzato la medesima locuzione
estensiva nel comma 4 dell’art. 87, tale ultima norma va riferita ai soli
contratti pubblici presi espressamente in considerazione, ossia quelli aventi
ad oggetto servizi e forniture.
Su
questa base viene rimessa all’Adunanza Plenaria la soluzione della questione
preliminare dell’estensione dell’articolo 87, comma 4, del Codice anche ai
contratti pubblici relativi a lavori. Si chiede in particolare di verificare
se, in ogni caso, la sanzione dell’esclusione debba essere comminata anche
laddove l’obbligo di specificazione degli oneri non sia stato prescritto dalla
normativa di gara; e se, ai fini della soluzione, possa avere rilievo la
peculiarità della fattispecie, data dalla circostanza che viene in rilievo un
appalto integrato, caratterizzato dall’affidamento congiunto della
progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla scorta di un
progetto definitivo predisposto dalla stazione appaltante.
L’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato ritiene che nelle procedure di affidamento
relative ai contratti pubblici di lavori i concorrenti debbano indicare
nell’offerta economica i costi per la sicurezza interni o aziendali.
Infatti
l’obbligo di procedere alla previa indicazione dei costi interni, pur se non
dettato expressis verbis dal legislatore, si ricava in modo univoco da
un’interpretazione sistematica delle norme regolatrici della materia date dagli
articoli 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008 e 86, comma 3-bis, e 87, comma
4, del Codice.
Gli
articoli 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008 e 86, comma 3-bis, del Codice,
recano nel primo periodo il seguente identico testo: <<Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori
pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare
che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro
e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente
indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi o delle forniture.>>.
L’art.
87, comma 4, secondo periodo, del Codice dispone che <<Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene
conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente
indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle
caratteristiche dei servizi o delle forniture. >>.
Nelle
norme non risulta prescritto in modo espresso l’obbligo dei concorrenti di
esporre i costi della sicurezza nelle offerte per lavori, poiché gli articoli
26, comma 6, e 86, comma 3-bis, sembrano prima facie riguardare, per
l’indicazione dei costi in tutti i tipi di appalti, soltanto gli enti
aggiudicatori mentre l’art. 87, comma 4, del Codice, richiama l’indicazione
nelle offerte dei costi per la sicurezza soltanto per gli appalti di servizi e
forniture, ai fini della valutazione dell’anomalia.
Questa
lettura, per quanto basata sulla formulazione testuale delle norme, risulta
però illogica. Non appare coerente, infatti, imporre alle stazioni appaltanti
di tenere espresso conto nella determinazione del valore economico di tutti gli
appalti dell’insieme dei costi della sicurezza, che devono altresì specificare
per assicurarne la congruità, e non imporre ai concorrenti, per i soli appalti
di lavori, un identico obbligo di indicazione nelle offerte dei loro costi
specifici, il cui calcolo, infine, emergerebbe soltanto in via eventuale, nella
non indefettibile fase della valutazione dell’anomalia; così come non si
rinviene la ratio di non prescrivere la specificazione dei detti costi per le
offerte di lavori, nella cui esecuzione i rischi per la sicurezza sono
normalmente i più elevati.
Si
tratterebbe in definitiva – osserva l'Adunanza Plenaria di Palazzo Spada - di
una normativa che, incidendo negativamente sulla completezza della previsione
dei costi per la sicurezza per le attività più rischiose, risulterebbe
incoerente con la prioritaria finalità della tutela della sicurezza del lavoro,
che ha fondamento costituzionale negli articoli 1, 2 e 4 e, specificamente,
negli articoli 32, 35 e 41 della Costituzione, e <<trascende i contrapposti interessi delle stazioni appaltanti e
delle imprese partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici,
rispettivamente di aggiudicare questi ultimi alle migliori condizioni
consentite dal mercato, da un lato, e di massimizzare l’utile ritraibile dal
contratto dall’altro>> (Sez. V, n. 3056 del 2014, citata).
Per
evitare una soluzione ermeneutica irragionevole e incompatibile con le
coordinate costituzionali si deve allora accedere ad una interpretazione degli
articoli 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008 e 86, comma 3-bis, del Codice,
nel senso che l’obbligo di indicazione specifica dei costi di sicurezza
aziendali non possa che essere assolto dal concorrente, unico in grado di
valutare gli elementi necessari in base alle caratteristiche della realtà
organizzativa e operativa della singola impresa, venendo altrimenti addossato
un onere di impossibile assolvimento alla stazione appaltante, stante la sua
non conoscenza degli interna corporis dei concorrenti. Si aggiunga che un
approccio ermeneutico che non imponesse la specificazione dei costi interni
nell’offerta per lavori priverebbe il giudizio di anomalia delle previe
indicazioni al riguardo da sottoporre a verifica così inficiando
l’attendibilità del giudizio finale.
Per
quanto considerato, a presidio di diritti fondamentali dei lavoratori sanciti
nella stessa Costituzione, si deve allora fare capo ad una lettura delle norme
costituzionalmente orientata, unica idonea a ricomporre le incongruenze
rilevate, che porta a ritenere l’obbligo dei concorrenti di presentare i costi
interni per la sicurezza del lavoro anche nelle offerte relative agli appalti
di lavori, ricostruendosi il quadro normativo, in sintesi, nel modo seguente:
a)
le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara per lavori e
al fine della valutazione dell’anomalia delle offerte, devono determinare il
valore economico degli appalti includendovi l’idonea stima di tutti i costi per
la sicurezza con l’indicazione specifica di quelli da interferenze; i
concorrenti, a loro volta, devono indicare nell’offerta economica sia i costi
di sicurezza per le interferenze (quali predeterminati dalla stazione
appaltante) che i costi di sicurezza interni che essi determinano in relazione
alla propria organizzazione produttiva e al tipo di offerta formulata;
b)
la ratio del puntuale richiamo, nell’art. 87, comma 4, secondo periodo del
Codice, della specifica indicazione dei costi per la sicurezza per le offerte
negli appalti di servizi e forniture appare individuabile, in questo quadro, in
relazione alla particolare tipologia delle prestazioni richieste per questi
appalti rispetto a quelli per lavori e alla rilevanza di ciò nella fase della
valutazione dell’anomalia (cui la norma è espressamente riferita); il contenuto
delle prestazioni di servizi e forniture può infatti essere tale da non comportare
necessariamente livelli di rischio pari a quelli dei lavori, rilevando
l’esigenza sottesa alla norma in esame, pur ferma la tutela della sicurezza del
lavoro, di particolarmente correlare alla entità e caratteristiche di tali
prestazioni la giustificazione dei relativi, specifici costi in sede di offerta
e di verifica dell’anomalia.
Da
quanto sopra consegue che, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice,
l’omessa specificazione nelle offerte per lavori dei costi di sicurezza interni
configura un’ipotesi di <<mancato
adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice>> idoneo a
determinare <<incertezza assoluta
sul contenuto dell’offerta>>” per difetto di un suo elemento
essenziale, e comporta perciò, anche se non prevista nella lex specialis,
l’esclusione dalla procedura dell’offerta difettosa per l’inosservanza di un
precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai
partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato, A.P. sentenza n. 9 del 2014), non
sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, di
cui al comma 1 del medesimo articolo, non potendosi consentire di integrare
successivamente un’offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo
elemento essenziale.
L’Adunanza
Plenaria afferma pertanto il seguente principio di diritto: “Nelle procedure di
affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta
economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione
dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara”.
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