Sentenza
della III Sezione del Consiglio di Stato del 6 febbraio 2015.
Nel
giudizio in esame il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR
nella parte in cui ha ritenuto l’illegittimità della gara per l’eccessiva
dilatazione temporale della stessa, in spregio del principio di concentrazione,
e ne ha stigmatizzato lo svolgersi attraverso numerose sedute dedicate
all’esame delle offerte tecniche per un tempo prolungato.
Nella
sentenza depositata il 6 febbraio 2015 il Consiglio di Stato, ha precisato che la complessità delle valutazioni richieste
alla Commissione in riferimento ad offerte particolarmente elaborate e in
relazione ai numerosi sottocriteri contemplati dal disciplinare, giustifica la
lunghezza della procedura e, per quanto prolungata, non eccessivamente anomala
rispetto all’ordinario svolgersi di gare uguali o consimili, senza ovviamente
tener conto del suo lungo trascinarsi, tra alterne vicende, sia per la
valutazione dell’anomalia della prima classificata, poi esclusa per tale
ragione, e poi per effetto del contenzioso instaurato contro i suoi esiti
avanti al T.A.R. abruzzese da parte di ben quattro concorrenti.
Costituisce
consolidato insegnamento che il principio di concentrazione e continuità delle
operazioni di gara è solo tendenziale e suscettibile di deroga in presenza di
ragioni oggettive, tra le quali rientra l’ipotesi di complessità delle
operazioni di valutazione delle offerte (v., ex pluribus, Cons. St., sez.
IV, 22.11.2013, n. 5542), e nel caso di specie non risulta nemmeno allegato,
ancor prima che provato, che lo svolgersi della gara in numerose sedute abbia
ingenerato anomalie, irregolarità o violazioni della par condicio da
parte della Commissione.
Il
principio di concentrazione, conclude il Consiglio di Stato, non può dunque, e
non doveva essere assunto dal primo giudice, ad assioma valido in sé e per sé,
risultando essere una petitio principii senza il conforto, quantomeno
indiziario, di elementi che lasciassero presumere, dal protrarsi della gara per
un tempo prolungato e all’asseritamente eccessiva distanza temporale tra una
seduta e l’altra, una pur minima e apprezzabile mancanza di imparzialità o di
trasparenza da parte della stazione appaltante.
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