La
Terza Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 20 marzo 2015, si è
pronunciata sul caso portato alla sua attenzione da un ex dipendente delle
Poste.
Il
Consiglio di Stato ha evidenziato che "il
concetto di disponibilità, di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, comporta, non
che l'atto amministrativo menzionato per relationem debba essere unito
imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto debba essere riportato
testualmente nel corpo motivazionale, bensì che esso sia reso disponibile per
l’interessato a norma di legge, vale a dire che possa essere acquisito
utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi".
In
altri termini, tale obbligo determina che la motivazione per
relationem del provvedimento debba essere portata nella sfera di
conoscibilità legale del destinatario, con la conseguenza che in tale ipotesi è sufficiente che siano indicati gli
estremi o la tipologia dell'atto richiamato, mentre non è necessario che
esso sia allegato materialmente o riprodotto, dovendo piuttosto essere messo a
disposizione ed esibito ad istanza di parte.
In
sostanza, nel caso in esame, la mancata allegazione della deliberazione non
poteva essere assunta come un motivo di illegittimità del provvedimento,
considerato che l’interessato, all’epoca dei fatti ed a conclusione dell’iter
disciplinare, aveva tutte le possibilità di acquisire l’atto, di cui conosceva
gli esatti estremi, con gli ordinari mezzi di accesso apprestati
dall’ordinamento.
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