Consiglio
di Stato, sez. V, 17 giugno 2014 n. 3079
La
controversia in esame riguarda l’impugnazione del diniego di accesso agli atti
della procedura di gara indetta per il conferimento di servizi, alla quale il
ricorrente/appellante aveva partecipato, venendone escluso per carenza dei
requisiti economico – finanziari.
Il
Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR Emilia Romagna – Parma,
sez. I, 21 ottobre 2013, n. 293, la quale aveva dichiarato inammissibile il
ricorso. E ciò sulla base della considerazione che il ricorrente, non avendo
impugnato la propria esclusione dalla gara, non rivestiva una posizione
differenziata e non era di conseguenza titolare di un interesse qualificato
all’accesso. Pertanto, la richiesta di ostensione del ricorrente, avendo perso
la finalità precipua di strumento per la tutela di interessi individuali, si
atteggiava a controllo generalizzato sull’operato della stazione appaltante ed
in quanto tale non consentito dall’art. 24, comma 7 della legge n. 241 del
1990.
In
particolare, il Consiglio di Stato ha osservato che:
-
in base al combinato disposto dell’art. 24 della l. n. 241 del 1990 e
dell’art. 13 del d. lgs. n. 163 del 2006, nonché in base ai principi affermati
dalle Adunanze Plenarie n. 4 del 2011 e n. 9 del 2014 (in materia di
legittimazione al ricorso del concorrente escluso dalla procedura di gara), il
ricorrente, escluso dalla gara con provvedimento divenuto definitivo, è
carente della legittimazione e dell’interesse all’accesso agli atti di gara,
consentito a mente dell’art. 13 del d. lgs. cit., ove “sia necessario per
curare o per difendere i propri interessi giuridici”;
-
invero, la disciplina contenuta nell’art. 13 del codice dei contratti pubblici
– con la previsione di particolari limiti oggettivi e soggettivi
all’accessibilità degli atti concernenti le procedure di affidamento dei
contratti pubblici e l’introduzione di veri e propri doveri di non divulgare il
contenuto di determinati atti, assistiti da apposite sanzioni di carattere
penale, destinata a regolare in modo completo tutti gli aspetti relativi alla
conoscibilità degli atti e dei documenti rilevanti nelle diverse fasi di
formazione ed esecuzione dei contratti pubblici – costituisce una sorta di
microsistema normativo, collegato alla peculiarità del settore considerato, pur
all’interno delle coordinate generali dell’accesso tracciate dalla l. n. 241
del 1990;
-
la norma, che sembra ripetere, specificandoli, i principi dell’art. 24 della
legge n. 241 del 1990 sul bilanciamento degli interessi contrapposti alla
trasparenza ed alla riservatezza, è più puntuale e restrittiva, definendo
esattamente l’ambito di applicazione della esclusione dall’accesso,
ancorandola, sul versante della legittimazione soggettiva attiva, al solo
concorrente che abbia partecipato alla selezione (la preclusione all’accesso è
invece totale qualora la richiesta sia formulata da un soggetto terzo, che pure
dimostri di avere un interesse differenziato, alla stregua della legge generale
sul procedimento) e sul piano oggettivo, alla sola esigenza di una difesa in
giudizio (in questa prospettiva, quindi, la previsione è molto più restrittiva
di quella contenuta nell’art. 24, l. n. 241 cit., la quale contempla un
ventaglio più ampio di possibilità consentendo l’accesso ove necessario per la
tutela della posizione giuridica del richiedente, senza alcuna restrizione alla
sola dimensione processuale);
-
ne consegue la necessità di un accurato controllo in ordine alla effettiva
utilità della documentazione richiesta. Tale giudizio prognostico, anche quando
è effettuato dal giudice secondo il rito speciale divisato dall’art. 25, l. n.
241 cit., non può prescindere dalle eventuali preclusioni processuali in cui
sia incorso il richiedente, quale nel caso in esame, l’esclusione della istante
dalla gara con provvedimento divenuto definitivo, essendo scaduti i termini per
proporre ricorso. Tale rigorosa interpretazione si impone alla luce dei
principi affermati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (causa
C-450/06), in tema di bilanciamento, nelle controversie in materia di appalti,
fra esigenze di difesa delle parti e tutela della riservatezza delle imprese e
dei loro segreti commerciali (quali espressione dei superiori valori della
concorrenza e del mercato); la Corte ha infatti elaborato in maniera innovativa
le disposizioni,ratione temporis applicabili, sancite dagli artt. 1, n. 1
direttiva 89/665/Cee, 15, n. 2, direttiva 93/36/Cee (ora art. 6 della direttiva
2004/18/Ce), che disciplinano la relazione fra diritto di accesso e diritto
alla riservatezza delle imprese, affermando che non solo le stazioni appaltanti
ma anche gli organi giurisdizionali nazionali investiti di un ricorso
concernente le determinazioni inerenti l’aggiudicazione di un appalto pubblico,
oltre a garantire la sicurezza delle informazioni acquisite giudizialmente,
devono poter decidere di non trasmettere alle parti tali informazioni se ciò
risulti necessario a garantire la tutela della leale concorrenza o degli
interessi legittimi degli operatori economici.
In
giurisprudenza: Cons. St., sez. V, 24 marzo 2014, n.1446; id. 29 marzo
2011, n. 1927; id. 15 luglio 2013, n. 3852; Cons. St., sez. IV, 22
maggio 2012, n. 2974; id., 1 febbraio 2010, n. 524; TAR Lazio, Roma,
sez. III-ter, 10 maggio 2011, n. 4081; CGCE, sez. III, 14 febbraio 2008, in
causa C-450/06.
Nessun commento:
Posta un commento