giovedì 23 aprile 2015

ISTANZA DI REVISIONE DEI PREZZI



Con sentenza n. 2086 del 13 aprile 2015 il Tar Campania si è pronunciato in merito all’illegittimità del silenzio serbato da un Comune in merito alla domanda di revisione dei prezzi relativa all’appalto del servizio di pulizia dei locali sede degli uffici dell'amministrazione comunale.
Secondo il Tar Campania il silenzio mantenuto dal Comune “è certamente illegittimo in quanto l’obbligo di provvedere sull’istanza proposta dall’interessata deriva dalla circostanza che il meccanismo revisionale è espressamente previsto dall’art. 115 del DLgs n. 163/2006”, ai sensi del quale tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo.  
Peraltro, l'indisponibilità dei costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei contratti pubblici ai sensi dell’art 7, comma 4, lett. c), e comma 5 del Codice (le cui prescrizioni sono richiamate dal successivo art. 115) non impedisce di riconoscere la revisione prezzi.
Pertanto, conclude il Tar Campania, sussiste il diritto della ricorrente ad ottenere la richiesta revisione dei prezzi, il cui esatto ammontare dovrà essere determinato mediante un’istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi.

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