Con
sentenza n. 2086 del 13 aprile 2015 il Tar Campania si è pronunciato in merito
all’illegittimità del silenzio serbato da un Comune in merito alla domanda di
revisione dei prezzi relativa all’appalto del servizio di pulizia dei locali
sede degli uffici dell'amministrazione comunale.
Secondo
il Tar Campania il silenzio mantenuto dal Comune “è certamente illegittimo in
quanto l’obbligo di provvedere sull’istanza proposta dall’interessata deriva
dalla circostanza che il meccanismo revisionale è espressamente previsto
dall’art. 115 del DLgs n. 163/2006”, ai sensi del quale tutti i contratti
pubblici ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di
revisione periodica del prezzo.
Peraltro,
l'indisponibilità dei costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei
contratti pubblici ai sensi dell’art 7, comma 4, lett. c), e comma 5 del Codice
(le cui prescrizioni sono richiamate dal successivo art. 115) non impedisce di
riconoscere la revisione prezzi.
Pertanto,
conclude il Tar Campania, sussiste il diritto della ricorrente ad ottenere la
richiesta revisione dei prezzi, il cui esatto ammontare dovrà essere
determinato mediante un’istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della
acquisizione di beni e servizi.
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