Il “principio di
omnicomprensività della retribuzione” impedisce di attribuire compensi
aggiuntivi per lo svolgimento di attività lavorative comunque riconducibili ai
doveri istituzionali dei dipendenti pubblici.
In
base a questo principio, la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Regione
Puglia, con la sentenza n. 86/15 depositata il 13 febbraio 2015, ha accertato
il danno arrecato alle casse di un comune pugliese generato dalla
corresponsione delle somme ai membri della commissione di aggiudicazione. Una
erogazione illegittima poiché ha obiettivamente violato le prescrizioni di
legge che identificano nel trattamento retributivo previsto per il dipendente
pubblico l’unica forma di corrispettivo per la prestazione da questi resa a
favore dell’ente di appartenenza.
Nel
caso esaminato, i membri della commissione di gara, tutti dipendenti del
Comune, privi di qualifica dirigenziale ma titolari di posizioni organizzative,
non potevano ricevere nessun’altra retribuzione, al di fuori di quella
contrattualmente prevista, per l’espletamento di compiti rientranti nello
svolgimento delle funzioni connesse all’attività istituzionale dell’ente.
Con
la sentenza 14 maggio 2013 n. 762, la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale
per la Puglia ha riaffermato che “il
principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici
dipendenti è sancito a livello legislativo dall’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001
(d’ora in poi T.U.P.I.), ai sensi del quale il trattamento economico
fondamentale ed accessorio dei pubblici dipendenti è definito dai contratti
collettivi”.
Ancor
prima dell’introduzione della disciplina recata dal menzionato T.U.P.I., già l’art.
31, primo comma, del d.P.R. n. 347 del 1983 che, in coerenza con la legge n. 93
del 1983, disciplinava il principio di omnicomprensività del trattamento
economico dei dipendenti degli enti locali, introduceva “il divieto di
corrispondere ai dipendenti, oltre a quanto specificamente previsto
dall’accordo, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi
titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun
dipendente”.
L’art.
31, primo comma, già allora disponeva che, salvi i casi espressamente stabiliti
da una norma, l’ente locale non deve corrispondere un compenso ulteriore,
quando un proprio dipendente svolga attività lavorativa per suo conto, non
rilevando - sotto tale profilo - che l’attività oggetto del conferimento rientri
nell’ambito della specifica competenza di un ufficio diverso da quello cui è
assegnato, in questo modo ribadendo la portata proprio del principio di
omnicomprensività, da ritenersi “indefettibile nei rapporti tra l’ente locale e
i propri dipendenti” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, decisione 4
novembre 2014, n. 5449.
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